giovedì 12 ottobre 2017

Materiali edili, nuove norme tecniche più severe su sicurezza e rumorosità

Materiali edili, nuove norme tecniche più severe su sicurezza e rumorosità
Dal 9 agosto sanzioni più severe sull’uso di materiali edili non conformi alle norme Ue, con responsabilità anche per il direttore dei lavori e il collaudatore. Lo stabilisce il decreto legislativo 16.06.2017 n. 106 «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE», in vigore dal 9 agosto 2017, che disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 3025/2011. Questo Regolamento ( denominato CPR ), che abroga la Direttiva 89/106/CEE ( denominata CPD ), fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, intesi come prodotti o kit fabbricati, immessi sul mercato per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse, riferiti a sicurezza, salute, durabilità, risparmio energetico, rapporti economici ed altri aspetti di tutela del pubblico interesse, come sotto specificati.
1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
a)il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b)gravi ed inammissibili deformazioni;
c)danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi < portanti >.
d)danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
2. Sicurezza in caso di incendio
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
a)la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un tempo determinato;
b)la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
c)la generazione e la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
d)gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
e)si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso;
3. Igiene, salute e ambiente
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccesivo, per tutto il ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
a)sviluppo d gas tossici;
b)emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili ( VOC ), gas ad effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
c)emissione di radiazioni pericolose;
d)dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acqua di superficie o nel suolo;
e)dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
f)scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
g)umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione;
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.
5. Protezione contro il rumore
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano allo loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono, inoltre, essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
a)il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b) la durabilità delle opere da costruzione;
c)l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
Per eliminare gli ostacoli tecnici, la Direttiva 89/106/CEE prevedeva la definizione di norma armonizzata ed il rilascio di benestare tecnico europeo.
Il Regolamento 305/2011 prevede invece l'introduzione di specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti di costruzione, anche in relazione alle differenti caratteristiche di impiego ( tipo di opera, caratteristiche climatiche, geologiche, geografiche, ecc…)
Le disposizioni riguardano, in particolare, materiali e prodotti per uso strutturale intesi come materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 1 < Resistenza meccanica e stabilità > e materiali e prodotti per uso antincendio intesi come materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 < Sicurezza in caso di incendio >.
La Dichiarazione di Prestazione DoP ( Declaration of Performance )
Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata ( CEN – CENELEC – ETSI ) o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione, in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
La dichiarazione contiene, in particolare, il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale.
Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa ed affidabile.
Ai fini dell'impiego dei prodotti da costruzione, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore lavori, ove designato ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i. , ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.
Per i materiali e prodotti ad uso strutturale, l'impiego è soggetto alle norme tecniche individuate nell'art. 52 del D.P.R 380/2001 mentre per i materiali e prodotti ad uso antincendio l'impiego è soggetto alle specifiche regole tecniche ( vedasi Decreti emanati dal Ministero dell'Interno ).

La marcatura CE
Nel CPR la marcatura CE assume un significato diverso rispetto a quello previsto dalla CDP.
In base al Regolamento la marcatura CE attesta la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, mediante procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione, e si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione: Dichiarazione di Prestazione DoP invece di Dichiarazione di Conformità DoC
Quindi la marcatura CE è conseguente e complementare alla dichiarazione di prestazione e deve coesistere come documento di identificazione del prodotto evidenziando tutte le caratteristiche essenziali e le relative dichiarazioni di corretta applicazione. La dichiarazione di prestazione deve accompagnare sempre il prodotto: senza tale dichiarazione non si può apporre la marcatura CE. I due documenti ( DoP + CE ) sono sempre obbligatori e in particolare la DoP costituisce anche documento accompagnatorio del DDT ( Documento di Trasporto ).

Sanzioni amministrative e penali
Il D.Lvo 16.06.2017 n. 106 «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE», in vigore dal 9 agosto 2017, disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, mantiene ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esercizio ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione mentre fissa nuove condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti di costruzione.
Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione, oppure non fornisce adeguate informazioni o non rispetta le prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 24.000 €; salvo che il fatto costituisca reato più grave, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione o dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 e a 50.000 €

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione da parte del progettista, del costruttore, del direttore lavori e del collaudatore
Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti che, pur rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e/o della valutazione tecnica europea, non sono dotati di dichiarazione di conformità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 24.000 € ; salvo che il fatto costituisca reato più grave, il medesimo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 e a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi alla norma armonizzata o in violazione in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 e a 12.000 e; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e e con l'ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Violazione degli obblighi degli operatori economici
L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo impartiti dalle Autorità di vigilanza ( attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli ) sul mercato e nei cantieri, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 4.000 € a 24.000 € ; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 € a 50.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Violazione degli obblighi di certificazione
Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio ufficiale ( adibito alla effettuazione di prove sui materiali per il rilascio delle relative certificazioni ) nelle certificazioni e nei rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 € a 12.000 € ; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.


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