Bonifiche: valutazione coperture amianto
Il Decreto Ministeriale 06.09.94 relativo alla cessazione dell’impiego dell’amianto stabilisce, fra l’altro, gli adempimenti necessari da attuarsi qualora si rilevi la presenza di materiali contenenti amianto. In tal senso prioritario è stilare un Programma di Controllo e Manutenzione per impedire il rilascio accidentale di fibre, per prevedere le metodiche d’intervento in caso di dispersione e per programmare analisi e monitoraggi.
Fra i manufatti più comuni da tenere sotto osservazione ci sono sicuramente le coperture in cemento amianto (eternit).
Fra i manufatti più comuni da tenere sotto osservazione ci sono sicuramente le coperture in cemento amianto (eternit).
CSA è in grado di effettuare valutazioni dello stato di degrado delle coperture e conseguentemente della possibilità di rilascio di fibre di asbesto nell’ambiente, seguendo le metodologie descritte dal summenzionato D.M., dalle linee Guida della regione Emilia-Romagna e con utilizzo della tecnica descritta nella norma UNI 10608 (Metodo pratico a strappo).Il metodo utilizzato per valutare lo stato di conservazione delle coperture è costituito dal rilevamento, mediante ispezione visiva, di alcuni parametri considerati indicativi del rilascio di fibre dal materiale e quindi della loro aerodispersione.
I principali parametri da rilevare attraverso l’ispezione visiva sono:
- la friabilità del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre;
- le condizioni della superficie: evidenza di crepe, rotture, sfaldamenti; - l’integrità della matrice: evidenza di aree di corrosione con affioramento delle fibre di amianto;
- valutazione dei trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, etc;
- lo sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie;
- la presenza di materiale pulverulento in corrispondenza di scoli d’acqua e nella gronda;
- la presenza di materiale pulverulento aggregato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.
Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l’edificio la cui copertura sia costituita da cemento amianto.Pertanto la decisione di bonificare o non e la scelta dei tempi e dei modi, devono tenere conto da un lato del degrado dei materiali e dei fattori di dispersione, dall'altro della presenza o meno, nell'area contigua al manufatto in cemento-amianto, di edifici abitati specialmente da popolazione in età molto giovane (ad esempio studenti) o con problemi di salute (luoghi di cura).
Requisiti fondamentali del Metodo UNI 10608
Il metodo, definito “a strappo”, consente di misurare la quantità di fibre di amianto libere o facilmente liberabili presenti sulla superficie di lastre ondulate o piane.
Si tratta di un metodo pratico ed oggettivo per la valutazione dello stato di degrado della superficie delle lastre ondulate e piane di fibrocemento contenente amianto, fabbricate inglobando fibre di amianto in una matrice cementizia.
Lo stato di degrado si valuta pesando la quantità di materiale (fibre e matrice) che rimane aderente ad un nastro adesivo standardizzato.
La superficie della lastra su cui effettuare la prova deve essere asciutta, e preventivamente non deve essere fatta alcuna operazione di pulizia, spazzolatura od altro.
Occorre evitare di effettuare le prove su lastre con significativa presenza di muffe, muschio o licheni.
In caso di lastre ondulate il nastro va applicato trasversalmente alle onde per uno sviluppo pari a due onde complete (evitando la sovrapposizione di testata, cioè la parte della lastra che rimane sotto l’altra).
Se invece la lastra è piana il nastro viene posto parallelamente ad uno dei due lati (sempre evitando la zona di sovrapposizione) per un tratto di almeno 20 cm.
Con uno strappo non violento si toglie il nastro e lo si ripiega su se stesso per non perdere il materiale asportato, che verrà poi analizzato in laboratorio.
Si tratta di un metodo pratico ed oggettivo per la valutazione dello stato di degrado della superficie delle lastre ondulate e piane di fibrocemento contenente amianto, fabbricate inglobando fibre di amianto in una matrice cementizia.
Lo stato di degrado si valuta pesando la quantità di materiale (fibre e matrice) che rimane aderente ad un nastro adesivo standardizzato.
La superficie della lastra su cui effettuare la prova deve essere asciutta, e preventivamente non deve essere fatta alcuna operazione di pulizia, spazzolatura od altro.
Occorre evitare di effettuare le prove su lastre con significativa presenza di muffe, muschio o licheni.
In caso di lastre ondulate il nastro va applicato trasversalmente alle onde per uno sviluppo pari a due onde complete (evitando la sovrapposizione di testata, cioè la parte della lastra che rimane sotto l’altra).
Se invece la lastra è piana il nastro viene posto parallelamente ad uno dei due lati (sempre evitando la zona di sovrapposizione) per un tratto di almeno 20 cm.
Con uno strappo non violento si toglie il nastro e lo si ripiega su se stesso per non perdere il materiale asportato, che verrà poi analizzato in laboratorio.
Correlazione tra la massa del materiale (media aritmetica di tre prove) distaccato e lo stato della superficie delle lastre:
| mg / cm2 | Stato della superficie |
| 0 - 0,5 | Ottimo |
| 0,51 - 1,00 | Buono |
| 1,01 - 2,0 | Scadente |
| > 2,01 | Pessimo |

Oggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali . La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito all’applicazione dell’art. 109 del d . lgs. n. 81/ 20 08 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2 002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008 ” . Al riguardo occorre premettere che nel caso di cantiere stradale spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di cui all’art. 109, cioè di impedimento all’accesso di estranei , ha anche la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno del cantiere.
Oggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree .
Oggetto : art. 12, d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso . La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti. Al riguardo occorre premettere che la Piattaforma di Lavoro E levabile (di seguito PLE) non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d. lgs. n. 81/ 2008.
Oggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle qual i operino esclusivamente soci lavoratori. La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce c he in tutte le aziende, o unità produttive, sia “ eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ”. In particolare l’istante evidenzia : 1. che in data 13 settembre 2011 , a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI - , CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra; 2. che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti d alle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo; 3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata; 4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante de i lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale; 5. che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Per quanto sopra esposto l’istante chiede a questa Commissione un formale parere “ in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti - anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità ”. Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “ i l numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ”, questa Commissione ritiene di non doversi esprime re in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.
Oggetto : art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico. L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “ che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio ”. Al riguardo occorre premettere che l ’art . 45 del d. lgs . n. 81/ 20 08 per l’individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il me dico competente, rimanda al DM 15 luglio 2003, n. 388. Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico - pratica per l’attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica