sabato 30 marzo 2019

Sinossi




La vita per essere vissuta,
sempre e comunque,
ha bisogno
di continui compromessi
con le realtà intorno,
con la storia del luogo che ci ospita
e con quelli con i quali
abbiamo preso impegni
per tutta la vita
che non possono
risolversi in due parole.
Me ne sono accorto
nei miei continui trasferimenti
quando
stavo per toccare il cielo con le mani
e i miei affetti
non potevano più fare a meno
di un confronto,
di in una presa di coscienza
che, per  non dichiararsi perdente,
prendeva  a pretesto,
in maniera
apparentemente unilaterale,
anche gli avvenimenti
che si scatenavano intorno,
con un interlocutore
da sempre ricerca di un conforto,
quanto meno rassicurante,
con parole
ormai assuefatte alla poesia
e con i brividi che riescono
a suggerire,
col rischio di minare
le fondamenta
di un vissuto
corposo e intenso.
Avverbi, diverbi e sentimenti
è il riassunto
dei miei umori
sociali, morali, creativi e amorosi
senza riserve alcune
e senza pudori
che da tempo vivono dentro di me
e da quando abito ad Ostia
con un cuore che stenta a trovare
la sua collocazione definitiva
sul suo territorio
fisico e sociale.

Gioacchino Ruocco
Ostia lido 26.03.019


venerdì 29 marzo 2019

Quasi due milioni di italiani hanno dovuto restituire il bonus da 80 Euri

Quasi due milioni di italiani hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il bonus Renzi da 80 euro. I dati sono emersi dalle dichiarazioni dei redditi del 2018, riferiti all’anno d’imposta 2017.
Secondo le statistiche fiscali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni Irpef, i soggetti che hanno ottenuto il bonus sono stati 12,2 milioni per un ammontare di circa 9,2 miliardi di euro. Di questi, 1,8 milioni di contribuenti hanno però dovuto restituire integralmente o in parte il bonus Irpef.
I dati del Ministero sottolineano un altro aspetto: circa 1,9 milioni soggetti (pari al 16,1% del totale soggetti con diritto al bonus) hanno fatto valere il bonus in dichiarazione in forma parziale o totale per un importo di 825 milioni di euro (di cui il 38%, pari a oltre 772.000 soggetti, ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione per una cifra che ammonta a 564 milioni di euro).Non è la prima volta che milioni di contribuenti devono aprire il portafogli per restituire il bonus renziano. Per quanto riguarda l’anno di imposta 2017 le restituzioni ammontano a 494 milioni di euro. Della platea che ha dovuto restituire il bonus almeno 992.000 contribuenti hanno dichiarato di aver restituito, come riporta Il Sole 24 Ore, circa 385 milioni di euro. Infine 1,2 milioni ha ottenuto anche la restituzione di ritenute Irpef pari a 770 milioni di euro.

FORMAZIONE - Lavoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015

avoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015

Sicurezza    by Albanese PellegrinoCommenti chiusi

Lavoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013

Lavoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015Il decreto interministeriale individuava, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure direvisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Il decreto è stato firmato dai ministri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) del 20 marzo 2013, a mezzo avviso.

I lavoratori che operano nei lavori stradali o comunque in prossimità della sede stradale almeno dal 20/04/2012 devono frequentare il corso di aggiornamento di 3 ore entro il 20/04/2015, in base alle previsioni del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture - quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del decreto. Della adozione e applicazione di tali criteri minimi i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D.Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).

I Dispositivi di protezione individuale (Articolo 4), i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1), “fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008”.

Il decreto individua i criteri generali di sicurezza relativi:
  • alle procedure che i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono applicare durante l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  • all'informazione, formazione e all'addestramento specifici che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, devono assicurare a ciascun lavoratore;
  • ai Dispositivi di protezione individuale che i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori;
  • alle caratteristiche dei dispositivi per segnalare i  veicoli operativi;
  • alla  segnaletica specifica della zona di intervento suddivisa per categoria di strada.

Le indicazioni fornite dal decreto trovano attuazione nei due allegati:
  • Allegato I - “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
  • Allegato II - “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”

venerdì 22 marzo 2019

LA CURA OLTRE LA CURA: LA BELLEZZA INCONTRA LA SOFFERENZA!




A Ostia, al Teatro del Lido, sabato 2 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00
LA CURA OLTRE LA CURA: LA BELLEZZA INCONTRA LA SOFFERENZA!

A Ostia, al Teatro del Lido in via delle Sirene 22, si è svolto un incontro culturale della serie “La cura oltre la cura”  sul tema “La bellezza incontra la sofferenza”, promossa dall’Attività assistenziale di volontariato in Oncologia, ideata dalla Drs. Maria Rita Noviello ed attuata con un gruppo di volontari e di auto-aiuto, cioè anche con il supporto delle stesse donne ammalate di cancro condividendo sofferenze, emozioni, momenti ludici e culturali, esperienze ed informazioni. Nell’ambito del progetto de “La cura oltre la cura”, iniziato circa tre anni fa e realizzato per la costanza e l’entusiasmo della Drs. Maria Rita Noviello, si sono svolte conferenze, feste da ballo come strumento di riconciliazione con il corpo malato di cancro, lezioni di teatro che aiutano lo sviluppo di relazioni sociali tra malati e migliorano le loro condizioni di salute, il convegno  “Il benessere vien mangiando: il cibo tra cultura e salute”  a cui ho partecipato anch’io come storica dell’arte con un intervento sul tema “Il cibo nell’Arte”, and last but not least “ La bellezza incontra la sofferenza” al Teatro del Lido, sabato 2 marzo 2019 dalle ore 9 alle ore 14.
La Drs. Maria Rita Noviello ha presentato al pubblico Antonio Quattromani, il famoso  truccatore di tante dive e uomo di comprovata generosità ed impegno sociale che ha truccato dodici Signore che stanno affrontando una grande prova di coraggio nella loro vita: sono impegnate, anima e corpo, nel duro percorso delle cure chemioterapiche per problematiche oncologiche. In realtà la chemioterapia, per i molteplici effetti collaterali, mette a rischio l’integrità corporea e mina la propria autostima, soprattutto sul piano della femminilità e del fascino e l’evento ha avuto l’obiettivo di recuperarli entrambi.
Alla presenza di un folto pubblico di pazienti, familiari e simpatizzanti, che sono spettatori ma anche discenti del Maestro Antonio Quattromani che ha tenuto una vera e propria lezione di trucco! Con competenza, simpatia e bonomia ha creato un’atmosfera di gioia, leggerezza, colori, bellezza sottolineando come ogni tipo di massaggio, anche quello al viso, va sempre orientato dal basso verso l’alto. Hanno assistito all’evento vari esponenti politici del X Municipio tra cui l’infaticabile Drs. Germana Paoletti, Assessore alle Politiche sociali e Politiche educative del X Municipio, a testimonianza di quanto il Territorio sia costantemente presente al fianco di chi soffre e di chi se ne prende cura rappresentando la vera politica: quella che è al servizio dei cittadini e ne comprende disagi ed esigenze. Tra i presenti il Dott. Domenico Garofalo, Presidente della Pro Loco Ostia Mare di Roma che, oltre a dare il proprio contributo solidale alle attività di volontariato, si occupa di ideare manifestazioni e cerimonie nel settore del turismo e della cultura.
L’evento è stato organizzato dall’oncologa Drs. Maria Rita Noviello nell’ambito di iniziative assistenziali di volontariato che hanno l’obiettivo di realizzare una “Oncologia integrata” volta alla Cura fisica ed emotiva di chi soffre. Buffet BIO realizzato dalle volontarie Nadia e Marina, fotografia curata da Roberto Cimini, arredi offerti da Cascina Spiga D’oro.

                                                                                        Drs.  Anna Iozzino
                                                                                         (Storica dell’Arte) 
                                                                                          




martedì 19 marzo 2019

Reintegro del lavoratore licenziato per manifesta insussistenza del fatto


Reintegro del lavoratore licenziato per manifesta insussistenza del fatto
 Redazione  14 Marzo 2019  0 Comments
image_printStampa
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7167 del 2019, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Solo la manifesta insussistenza del fatto giustifica il reintegro del lavoratore” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 14.3.2019).
Ecco i fatti di causa.
Con sentenza n. 3891/2017, pubblicata il 20.7.2017, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva ritenuto il recesso datoriale viziato da motivo illecito determinante), escludeva che il licenziamento intimato da … s.r.l. ad …. In data 30.6.2014 potesse considerarsi assistito da un giustificato motivo oggettivo, osservando come il reparto, cui la medesima era addetta alla data del provvedimento, fosse stato bensì soppresso in conseguenza di un riassetto organizzativo e produttivo che ne aveva previsto la “esternalizzazione”, ma la lavoratrice vi fosse stata collocata, proveniente da altro reparto, in esubero rispetto all’ordinario livello occupazionale: ciò che determinava l’insussistenza di un effettivo collegamento tra il riassetto e la soppressione del posto di lavoro e, con essa, stante l’evidente arbitrio ravvisabile nella condotta datoriale, la manifesta insussistenza del fatto integrante il dedotto giustificato motivo oggettivo, con conseguente applicazione della tutela di cui al comma 4 della L.n. 300/70.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva però rigettato dalla Corte Suprema.
Ad avviso della Corte Suprema, l’indagine che deve compiere il giudice di merito al fine di stabilire se una data fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia o meno caratterizzato dalla “manifesta insussistenza del fatto”, si compone di due momenti concettualmente distinti ma coesistenti nell’unitarietà dell’accertamento giudiziale: nel senso che, con il primo di essi, che attiene alla struttura tipica della specifica fattispecie espulsiva, il giudice ha chiamato ad accertare “il fatto” del licenziamento in ciascuno degli elementi che concorrono a delinearlo, e pertanto, a procedere a un’opera di ricognizione tanto della effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione o riassetto produttivo, come della necessaria sussistenza del nesso di causalità fra tale processo e la perdita del posto di lavoro ed inoltre dell’impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il proprio dipendente nell’impresa riorganizzata e ristrutturata; con il secondo, il giudice è chiamato ad una penetrante analisi e valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, quale unico mezzo per determinare l’eventuale riconduzione del fatto sottoposto al suo esame all’area di una insussistenza che deve porsi come “manifesta” e cioè contraddistinta da tratti che ne segnalano, in modo palese, la peculiare difformità rispetto alla mera assenza dei presupposti del licenziamento. A tali criteri di indagine – ha concluso la Cassazione – si è correttamente uniformata la Corte d’appello di Roma nella sentenza impugnata, avendo preso in considerazione non soltanto l’intervenuto riassetto organizzativo e produttivo dell’impresa, pacificamente sussistente e incontestato, ma anche la questione dell’esistenza di un nesso effettivo fra tale riassetto e la soppressione del posto di lavoro; e avendo, sul rilievo della strumentale e sovrabbondante collocazione della lavoratrice (come di altri colleghi) in un reparto destinato in breve volgere di tempo ad essere soppresso, accertato la palese elisione di tale legame e, con essa, una condotta datoriale obiettivamente e palesemente artificiosa, in quanto diretta all’attribuzione e all’esercizio di un potere di selezione arbitraria del personale da licenziare, come tale integrante il presupposto per l’applicazione della tutela di cui al comma 4.


Licenziamento disciplinare annullato per sanzione illegale


Licenziamento disciplinare annullato per sanzione illegale
 Redazione  15 Marzo 2019  0 Comments

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7306 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “Rigetto del ricorso di Poste Italiane contro annullamento del licenziamento disciplinare perché la sanzione risulta illegale in quanto applicata in assenza della previa comunicazione in questo caso non valida perché non notificata ma posta in busta consegnata sul posto di lavoro e neanche aperta dal dipende” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 15.3.2019).
Ecco di seguito i fatti di causa.
Il sig. … , dipendente di … S.p.A., proponeva ricorso, dinanzi il Tribunale di Milano, per ottenere la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni dal servizio, irrogatogli dallo società “a causa dell’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per un periodo di otto giorni”.
Il Tribunale adito dichiarava l’illegittimità della sanzione perché la stessa non era stata comunicata al … prima dell’esecuzione. La Corte territoriale di Milano respingeva l’appello interposto dalla datrice di lavoro avverso la pronunzia di primo grado.
A seguito di ricorso …. S.p.a. in sede di legittimità, la Cassazione, con la sentenza 12555/2011, annullava la decisione di seconda istanza “per vizio di motivazione”.
Nel giudizio di rinvio la Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, con sentenza depositata in data 8.8.2014, respingeva il gravame, compensando le spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.
Ad avviso della Corte Suprema – per quel che qui interessa –  la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. Ha poi precisato la Corte che l’incompletezza della comunicazione è indirettamente confermata dalla decisione della società di inviare il provvedimento anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Secondo la Corte tali conclusioni hanno implicazioni operative estremamente rilevanti, infatti “l’eventuale consegna a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento, ecc.) deve essere sempre accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente. Inoltre non sempre è utile inviare con raccomandata a/r un atto già consegnato a mano: si può fare, ma bisogna precisare che l’altro tentativo non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente”.


licenziamento per chi utilizza il permesso per andare a divertirsi


Legge 104, licenziamento per chi utilizza il permesso per andare a divertirsi
 Redazione  4 Febbraio 2019  0 Comments

La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2743 del 2019, ha confermato il licenziamento intimato ad un lavoratore che usufruiva dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere la suocera ma per andare al mare. Il lavoratore veniva scoperto dal datore di lavoro grazie ai post che questi aveva pubblicato sui social e anche dalle indagini effettuate da una agenzia investigativa.
Questi i fatti all’esame della Suprema Corte.
Con sentenza del 12 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da E.R. nei confronti della D.V.T. S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al primo dalla Società per essere stato accertato a carico del dipendente, anche grazie a quanto dallo stesso postato sui social, che, in una giornata di permesso richiesta ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere la suocera con il medesimo residente a Pozzuoli e ivi presente quel giorno egli si trovava in altra località di mare in Calabria-
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la presenza della suocera del R. a Pozzuoli mentre lo stesso si trovava in altra località, per essere lecito l’accertamento in tal senso eseguito dall’agenzia investigativa incaricata dalla Società ed acquisibili agli atti sia il materiale fotografico prodotto sia la dichiarazione testimoniale degli investigatori, idonei a suffragare, anche in difetto di specificazione sulle fotografie della data e dell’orario dello scatto ed in presenza di altra testimonianza valutata, peraltro, inattendibile, la circostanza e, conseguentemente, sussistente l’abuso e di gravità tale da risultare proporzionata l’irrogazione della sanzione espulsiva.
La Corte Suprema, in adesione al ragionamento dei giudici di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente, poiché tale provvedimento risultava essere proporzionato alla gravità della sua mancanza, consistita – come sopra si è detto – dall’abuso del permesso richiesto ai sensi della legge 104/1992. L’uomo, infatti, si trovava in una località di mare in Calabria, mentre l’anziana suocera (per la quale fruiva dei permessi) era stata in casa a Pozzuoli.
Per la Corte, ai fini della configurabilità dell’abuso in questione, la sola presenza del ricorrente in altro luogo, è sufficiente di per sé a legittimare il licenziamento.


Lavoratori domestici, importo dei contributi dovuti per il 2019


Lavoratori domestici, importo dei contributi dovuti per il 2019
 Redazione  4 Febbraio 2019  0 Comments
image_printStampa
L’INPS, con la Circolare n. 16 del 2019, ha informato gli interessati circa l’importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, cioè colf, assistenti familiari, baby sitter, cameriere, governanti, badanti, dame di compagnia,  cuoche, autisti, ecc. per l’anno 2019.
Come è noto, i datori di lavoro sono tenuti a versare trimestralmente i contributi previdenziali per tale categoria di lavoratori.
I trimestri di riferimento sono i seguenti:
1° TRIMESTRE    dal 1° al 10 aprile 2019
2° TRIMESTRE    dal 1° al 10 luglio 2019
3° TRIMESTRE    dal 1° al 10 ottobre 2019
4° TRIMESTRE    dal 1° al 10 gennaio 2020
Il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici deve avvenire entro tali date e nel caso in cui l’ultimo giorno utile per il versamento cada di domenica o in una festività, questo verrà prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.
Il mancato pagamento o il ritardo del pagamento comporta l’applicazione da parte dell’INPS di sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il datore di lavoro riceverà da parte dell’INPS un carnet di bollettini già compilati che questi dovrà pagare alle scadenze ivi indicate, consegnandone poi una copia al lavoratore domestico.
Ma vediamo ora quanto si legge nelle Premesse alla circolare 16/2019.
1. Premessa
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Per conoscere nel dettaglio l’importo dei contributi dovuti, consultare la circolare n. 16 del 2019 disponibile cliccando sul link.

sabato 16 marzo 2019

Avverbi, Diverbi e Sentimenti



Di prossima uscita  in edicola 
edito dalla BOOK sprint edizioni
la raccolta di poesie 
AVVERBI, DIVERBI e SENTIMENTI
prenota la tua copia

raccolta di emozioni poetiche


martedì 12 marzo 2019

GRU a Torre


ATTREZZATURA: GRU A TORRE


La gru a torre è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. E' azionata da un proprio motore ed è costituita dalle seguenti parti:
  • la struttura, composta da profilati e tubolari metallici saldati ed imbullonati in modo da realizzare un traliccio
  • il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di base e, per le gru con rotazione in alto, da quella di controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per quelle con rotazione in basso, la zavorra di controfreccia viene sostituita dall'azione di un tirante collegato a quella di base
  • gli organi di movimento, composti dai motori, generalmente elettrici, e dai meccanismi che servono per manovrare la gru
  • i dispositivi di sicurezza, i cui principali sono di carattere elettrico.
I tipi di gru si differenziano per le dimensioni e quindi per le portate sollevabili. Le gru possono essere dotate di basamenti fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione.
Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'ASL-PMP, che ne rilascerà certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :
o    l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
o    la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato V Parte II Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).   L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 
I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)



DPI In funzione dei rischi evidenziati

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

 


In Ogni cantiere: Locale infermeria e servizi di sussistenza

In ogni caso in cantiere si dovrà garantire:

o    un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno (nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli stessi;

o    un numero sufficiente di lavabi, deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi in ogni caso almeno 1 ogni 5 lavoratori;

o    spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso;

o    locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti;

o    un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori).

I servizi igienico assistenziali, i locali mensa ed i dormitori devono essere costituiti entro unità logistiche (box prefabbricati o baracche allestite in cantiere), 

sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie (impermeabilizzate e coibentate), 

areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, convenientemente arredati, 

dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, 
di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.

Un locale infermeria provvisto di cassetta di medicazione,
di personale di primo soccorso con corsi di formazione effettuati e rinnovati, defibbrillatore, barella per il trasporto dell'infortunato al riparo o in infermeria, bombola di ossigeno per emergenze respiratorie.