martedì 30 ottobre 2018

Il colore della vita.






Il colore della vita.

Non ho capito ancora
di che colore son le tue parole,
le idee dei giochi che tu fai.
Se quando corri dove vuoi arrivare.
Sotto quell’albero
con le foglie gialle
come se fosse autunno
o sotto a quello con le foglie verdi
per ritrovar l’idea del tuo passato
quando gli asini erano tanti,
e ragliavano felici
come santi in paradiso,
mordicchiandone le foglie appetitose.
Le rose destinate alle farfalle
e ad altri insetti
provetti nel produrre il miele.
Mi sento il fiele in bocca
quando non so dir qualcosa
che abbia odor di rosa o ciclamino.

Sembro un bambino spiritoso,
ma il mio cuore quando non riposa
mi fa sentire male,
quell’odiosa cosa
che si chiama accidia
che è l’invidia a darmela
quando pauroso di sbagliare
mi condanno da solo a studiare
con animo tranquillo
senza pensare allo spillo
che mi punge
quando il birillo non cade
e mi mancherà la luce del sapere
o il bicchiere che mi disseta
ricordandomi
i bachi da seta che la fanno.
A che mi serve il voto
se mi fa il vuoto intorno
e mal volentieri torno a casa
che sarà rasa al suolo
se verrò bocciato.


Gioacchino Ruocco
29.10.018    Ostia lido


Si parla tanto di sostituire la valutazione numerica di una prestazione
scolastica con qualcosa, come i colori, di meno opprimente ed indicativo
del livello di apprendimento.
La cosa non mi sorprende e non mi meraviglia. Ogni epoca si inventa le proprie regole, ma di punto in bianco mi è scaturita la poesia di cui sopra
che paventa quello che ancora succede nel rapporto tra diritto e dovere, tra formazione e prestazioni professionali di cui oggi, più di ieri, ci lamentiamo quando i risultati sono insufficienti e determinano, a volte, avvenimenti disastrosi che configurano reati penali.
Gioacchino Ruocco



30.10.018 Ostia Lido

lunedì 29 ottobre 2018






Contratto elettorale

Ti vedo,
ma non vedo gli occhi tuoi
sorridermi.

Ti guardo,
ma il tuo sguardo ormai
è lontano dal mio.

Era troppo tardi.
Mi son reso conto
anch’io
quando
son venuto a cercarti
e di amarti
non ne ho parlato.

Mi hai detto addio
senza voltarti indietro
dicendo ad altri
che te ne stavi andando
senza lasciare tracce,
senza più altre
voglie per restare.

Ogni mattina il treno
mi consegna un memo
dove tu sedevi.

Di fronte altri occhi
vuoti di speranze
sonnecchiano
come anch’io faccio,
ormai straccio
di mille desideri,
e di propositi
che non riesco ad avverare.

Ci si mette di mezzo
anche il governo
che eterno
non sembra già
dalle prime mosse.
Nel contratto eletorale
noi non c'eravamo.

Gioacchino Ruocco
29.10.018   Ostia Lido

domenica 28 ottobre 2018

CONDIZIONI AL CONTORNO: COME INFLUISCONO SUI SISTEMI SEFC


CONDIZIONI AL CONTORNO: COME INFLUISCONO SUI SISTEMI SEFC

Matteo Giampieri

Scritto da  
 Tempo di lettura: 10 minuti
In questo articolo andremo a porre l’attenzione sulle condizioni al contorno, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, che possono avere un impatto diretto sull’efficacia dei Sistemi di controllo del fumo e del calore (SEFC).

Lo Smoke Management è una materia estremamente vasta che prevede misure differenti a seconda delle condizioni al contorno e dagli obiettivi da raggiungere per ogni specifica applicazione; ad esempio, nei casi più semplici, per controllare il fumo ed il calore risultano sufficienti semplici aperture nell'involucro edilizio mentre in altri casi, ben più complessi, i sistemi SEFC sono costituiti da un elevato numero di componenti attivi e passivi gestiti da un'unità centrale in grado di individuare la precisa localizzazione dell’incendio ed effettuare una gestione estremamente articolata.
Una condizione al contorno di estrema importanza, interna all'edificio, di cui bisogna assolutamente tenere conto è la presenza e la distribuzione delle persone in un particolare momento (ad esempio durante o dopo un evento o all'interno di un aeroporto nelle ore di massima affluenza).
condizioni al contorno sefc aeroporto
Infatti, il numero e la tipologia di occupanti influirà sull'individuazione degli obiettivi da raggiungere, sulle metodologie da utilizzare e sul tipo di sistema da proporre.
Sono invece più numerose le condizioni al contorno da individuare all’esterno dell’edificio, vanno infatti prese in considerazione la direzione del vento, la sua velocità, e la temperatura esterna dell’aria, dato che tali fattori influenzeranno il moto dei fumi espulsi all'esterno.

COMPARTIMENTO AL FUOCO E SERBATOIO AL FUMO

In particolare, negli edifici con grandi superfici (magazzini industriali, ecc.) o nelle strutture con grande concentrazione di persone (teatri, centri commerciali, ecc.) la propagazione del fumo può essere gestita unicamente attraverso una precisa suddivisione delle superfici in serbatoi al fumo a sé stanti.
Serbatoio al fumo
Ogni serbatoio al fumo non necessariamente coincide con il compartimento al fuoco, che spesso invece risulta più ampio, ad esempio in edifici caratterizzati da grandi spazi aperti i compartimenti al fuoco possono essere facilmente suddivisi in singoli serbatoi al fumo mediante l’utilizzo di barriere fisse o mobili.
Al contrario, negli edifici strutturati in locali di dimensione limitata, il serbatoio al fumo coincide direttamente con il perimetro (le pareti e il solaio) della stanza stessa.
Le barriere al fumo possono essere realizzate attraverso strutture differenti, sia come parte dell’edificio stesso (travi o elementi architettonici) o possono essere installati componenti specifici come cortine di contenimento mobili (tende tagliafumo) provviste di marcatura CE in conformità alla UNI EN 12101-1:2006, che vengono calate (srotolate) solo in caso di incendio.
Le misure di controllo del fumo possono riguardare solo il serbatoio al fumo interessato, o possono riguardare tutti i serbatoi che si vengono a creare all’interno di un edificio o di un singolo compartimento al fuoco.
Cortine di Contenimento Fumi
Generalmente questa tipologia di operatività dipende dalla strategia che si andrà ad adottare e dai sistemi di controllo dei fumi impiegati.
Ad esempio è possibile che l’estrazione del fumo avvenga in modo naturale tramite aperture automatizzate (SENFC in conformità a UNI EN 12101-2:2017) attivate unicamente nel serbatoio al fumo oggetto dell'incendio, oppure nel caso di molteplici serbatoi la gestione può avvenire tramite un sistema forzato (SEFFC) costituito da ventilatori (in conformità a UNI EN 12101-3:2015), un sistema di condotte (in conformità a UNI EN 12101-7:2011) e serrande di controllo fumo (in conformità a UNI EN 12101-8:2011) che possono essere gestite a seconda degli scenari di incendio.
La suddivisione dei serbatoi al fumo può essere definita seguendo le prescrizioni delle norme di progettazione (es. UNI 9494-1 e UNI 9494-2) ma possono anche essere vincolate alla geometria dell’edificio (locali di piccole dimensioni, di forma irregolare o presenza di travi), così come dalla posizione e dalle dimensioni delle aperture di immissione aria e dall'effetto del vento che agisce su di esse.

IMMISSIONE DI ARIA PULITA

Come è noto la massa del fumo estratta dal compartimento al fuoco deve essere sostituita da aria pulita, e tale reimmissione può essere effettuata in modo naturale attraverso delle aperture ricavate direttamente sulle pareti perimetrali dell'edificio o in modo forzato tramite un sistema di ventilatori e condotte.
Nel caso il Sistema sia concepito allo scopo di definire un layer stabile di fumo con l'obiettivo di salvaguardare l'esodo degli occupanti, l’aria pulita deve essere immessa al livello del pavimento ad una bassa velocità in modo da non creare turbolenze che potrebbero scomporre lo strato di fumo.
Per quanto concerne l'immissione di aria pulita ci sono dei precisi requisiti da rispettare, sia in relazione al tipo di estrazione (naturale o forzata), che dall'obiettivo da raggiungere (smaltimento o evacuazione) che possono essere riassunti nei seguenti punti:
  • Immissione a livello del pavimento
  • Bassa velocità
  • Direzione del flusso 
  • Distribuzione dei punti

IMMISSIONE A LIVELLO DEL PAVIMENTO

Idealmente deve esserci un flusso costante di aria che va dal pavimento verso l’alto, ciò può essere implementato solo in alcuni casi, spesso attraverso mezzi meccanici, data la perdita di pressione che solitamente si viene a creare nei sistemi naturali. Inoltre, è importante avere un flusso lineare e costante da tutti i lati del serbatoio con una distribuzione bilanciata dei punti di immissione.
Quando il flusso è principalmente orizzontale (nel caso di finestre, porte, aperture automatizzate, …) è auspicabile che la distanza dalla parte inferiore dello strato di fumo (layer) sia di almeno un metro, nonostante alcune normative, come DIN 18232-2, in presenza di determinate condizioni permettano distanze minori.

BASSA VELOCITÀ

Altro fattore importante è la velocità dell’aria immessa, che deve essere minore di 1 m/s e, nel caso di controllo naturale, la superficie minima dell’apertura di immissione deve essere 1,5 volte la dimensione dell’area delle aperture di espulsione. Tale velocità è solo di riferimento generale, dato che ad esempio la UNI 9494-2:2017 ammette una velocità massima di 2m/s se rispettate determinate condizioni.
È importante sottolineare che la velocità di immissione è riferita alla velocità effettiva del flusso d’aria nella stanza e non, ad esempio, alla velocità del flusso d’aria all’interno delle bocchette. La superficie indicata nel caso di immissione naturale è riferita alla superficie aerodinamicamente efficace e non alla superficie geometrica complessiva.
apertura vasistas ribalta

DIREZIONE DEL FLUSSO

Se si utilizzano aperture naturali già presenti nell'involucro edilizio, come porte e finestre, si viene a creare un flusso d’aria parallelo al pavimento. Tuttavia se le finestre sono ad apertura a ribalta inclinata verso l’interno si ha un flusso verso l’alto in grado di scomporre lo strato di fumo, quindi in questo caso la velocità di immissione deve essere ulteriormente ridotta.
Le finestre con apertura verso il basso e verso l'esterno invece, se vicine al pavimento, possono generalmente essere usate senza il rischio di "disturbare" il layer di fumo.

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI

Dove possibile i punti di immissione dovrebbero essere disposti nel modo più lineare ed omogeneo possibile lungo le pareti esterne.
Punto di immissione aria
Punto di immissione aria
Bocchette di immissione e aperture per immissione aria naturale

Nel caso di un grande spazio (compartimento al fuoco) suddiviso in diversi serbatoi al fumo collegati l’un l’altro, ad esempio mediante cortine di contenimento del fumo, è generalmente consigliato che il flusso d’aria provenga dai serbatoi al fumo non coinvolti dall’incendio.

EFFETTI ED INFLUENZA DEL VENTO

wind loads
Nonostante gli edifici siano influenzati dal vento il 98% dell’anno, gli standard tecnici e le normative internazionali vigenti non contemplano o contemplano solo in parte i fattori legati a questo effetto.
Gli effetti del vento risultano estremamente rilevanti nel caso di sistemi di controllo naturali dato che il vento può creare una pressione sulle aperture di evacuazione ed immissione presenti sull'involucro edilizio ed inficiare i meccanismi di stratificazione dei fumi.
Ad esempio, nel caso di un’apertura soggetta alla spinta del vento, si verrebbe a creare una pressione che causerebbe un flusso verso l'interno dell’edificio e di conseguenza renderebbe impossibile la corretta movimentazione dei fumi.
Nel caso invece di aperture utilizzate per l’immissione, la spinta del vento aumenterebbe drasticamente la velocità del flusso, con la possibilità che si vengano a creare turbolenze che scompongano dello strato di fumo.
In generale, il vento ha un impatto maggiore negli edifici isolati rispetto ad edifici circondati da altri di pari altezza.
Quindi risulta necessario considerare l’effetto del vento nella fase di progettazione dei sistemi di controllo naturali, valutando in modo preciso le forze in gioco in relazione anche alla posizione dei compartimenti al fuoco e dei serbatoi al fumo.

FATTORI LEGATI ALLA TEMPERATURA

La temperatura esterna dell'aria generalmente gioca un ruolo che non può essere ignorato, laddove vengano previsti sistemi a pressione differenziale a protezione delle vie di esodo o sistemi di evacuazione naturale del fumo.
Una bassa temperatura esterna favorisce il gradiente termico dei fumi, dato che l'elevata differenza di temperatura tra gas combusti ed aria esterna innesca un gradiente di pressione che favorisce i flussi. Quindi tanto maggiore sarà il delta di temperatura tanto maggiore sarà la rapidità con cui si innescherà il moto dei fumi e quindi l'efficacia dell'evacuazione naturale.

INFLUENZA DEGLI ALTRI SISTEMI ANTINCENDIO

I sistemi di controllo del fumo rappresentano solo una parte dei sistemi antincendio presenti in un edificio.
In genere sono presenti anche:
  • sistemi di allarme antincendio
  • sistemi automatici di estinzione dell’incendio
  • porte ed uscite a comunicazione dei compartimenti al fuoco
  • sistemi di allarme ottici ed acustici
  • illuminazione di emergenza e gestione delle vie di fuga
  • ascensori protetti dedicati all'intervento per i vigili del fuoco
Alcuni di questi sistemi possono influenzarsi a vicenda, anche in modo negativo.
I sistemi di estrazione del fumo e i sistemi sprinkler hanno un'elevata influenza reciproca.
sprinkler
Ad esempio, se l’estrazione del fumo si attiva tramite rivelazione di fumo in un tempo molto ridotto, e l'impianto sprinkler è posizionato ad un’altezza elevata, può accadere che l'intervento del SEFC limiti la quantità di calore accumulato, causando un ritardo nell'attivazione del sistema di spegnimento e di conseguenza limiti l'efficacia dello sprinkler.
Al contrario, l’effetto degli sprinkler ha un’azione di raffreddamento dei fumi, che causa una riduzione della differenza di pressione nei sistemi naturali attivati dal gradiente termico.
Nel caso specifico dei sistemi di evacuazione naturale essi possono coesistere con dispositivi relativi al normale uso dell’edificio, come i sistemi di ventilazione, sistemi di protezione solare, porte e uscite che dividono le varie aree dell’edificio, gli spazi interni e le zone sicure, come ad esempio negli aeroporti.
Anche qui, alcuni di questi dispositivi possono influire sull’efficacia dei sistemi di controllo del fumo e devono essere disattivati o controllati durante l’incendio; in linea di massima più gli edifici sono complessi e più complessa sarà l’identificazione delle interazioni tra i vari sistemi e quindi la loro giusta progettazione.
A conclusione dell'articolo possiamo dire che, durante la scelta e la progettazione di un Sistema di controllo del fumo e del calore è di estrema importanza l'individuazione delle condizioni al contorno, dato il loro possibile impatto nell'efficienza dell'impianto.
I fattori esterni all'edificio, come le condizioni ambientali, risultano comunque più gravosi per i sistemi naturali (SENFC) dato che il loro funzionamento si basa sull'innescarsi di meccanismi di gradiente termico, cosa che non avviene invece nei sistemi di evacuazione forzata (SEFFC) i quali, essendo impianti subordinati ad un'estrazione meccanica, risentono in maniera molto minore di questi fattori.

venerdì 26 ottobre 2018

Medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – risposta al quesito in merito all’esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’esonero del medico competente, dipendente dell’Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008. Al riguardo si osserva che l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Inoltre l’art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. […]". Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. […]”. Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza. Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente. Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

SENTIAMO GLI ALTRI: REQUISITI ABITAZIONI 2018 - Altezze Superfici minime lunghezza - scritto da Madera Ing. Vincenzo

SENTIAMO GLI ALTRI
REQUISITI ABITAZIONI 2018 - Altezze Superfici minime lunghezza
Dettagli
Scritto da Madera Ing. Vincenzo
 Ultima modifica: 13 Ottobre 2018
In questa guida ci soffermeremo su quali sono i requisiti delle abitazioni (stanze, cucina, bagno, stanza, ufficio, alloggi, soffitta, garage, cantina, monolocale). Le altezze minime, i rapporti aeroilluminanti, le superfici minime etc.
E' importante sottolineare che i valori ed i requisiti indicarti nell'articolo riguardano le nuove costruzioni e gli interventi sull'esistente che comportino variazione della destinazione funzionale dei singoli ambienti in una destinazione di maggior pregio (definizione in seguito). Quindi, nel caso volessimo trasformare una cucina in soggiorno, un ripostiglio in bagno, una soffitta in camera o soggiorno etc. 
Inoltre, occorre precisare che per gli interventi sull'esistente è consentito il mantenimento di condizioni in essere, che non verifichino il rispetto dei requisiti prescritti di seguito in materia di posizione rispetto a terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali, a condizione che:
·         non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico- sanitario;
·         non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti.
Attenzione: Ogni regolamento edilizio comunale potrebbe leggermente variare circa quanto segue
Locali primari, di supporto e accessori
Per poter comprendere al meglio le regole dell'edilizia occorre dare delle definizioni:
Locale: porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di autonomia funzionale. Non costituiscono locale i volumi tecnici e gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (cavedi e simili).
 I locali si distinguono nelle seguenti categorie:
·         locali primari, che comportano la permanenza continuativa di persone: camere da letto e soggiorni;
·         locali di supporto alla funzione primaria: spazi di cottura e bagni, spazi di disimpegno e distribuzione verticale ed orizzontale, dispense, guardaroba, lavanderie e simili;
·         locali accessori, adibiti esclusivamente a funzioni complementari, che comportano una presenza solo saltuaria ed occasionale di persone: soffitte, cantine, ripostigli e quanto ad esse assimilabile;
Quali sono le categorie dei locali di abitazione?
Per ciascun tipo di locale, in relazione alla funzione svolta, viene assegnata una classe di pregio, a cui spettano diverse verifiche di natura igienico-sanitaria.
In tabella sono indicati i locali e le relative classi:
Categoria
Tipo di locali
Classe di pregio
 Locali primari 
Camere da letto e soggiorni
1
Sale da pranzo, cucine abitabili, salottini, studi e altri locali a questi assimilabili
2
Locali di supporto 
Spazi di cottura e servizi igienici
3
Spazi di disimpegno e distribuzione verticale ed orizzontale, dispense, guardaroba, lavanderie e simili
4
Locali
accessori
Soffitte, cantine, ripostigli e quanto ad esse assimilabili
5

Come possiamo vedere il soggiorno ha un "valore" maggiore rispetto al bagno, che a sua volta vale di più rispetto alle cantine.

Ognuno di questi locali dovrà rispettare: superfici minime, altezze minime, superfici aeroilluminanti, etc. Vediamolo in dettaglio
Rapporto aeroilluminante: che cose e quali sono le verifiche?
Si definisce superficie aeroilluminante di un locale la superficie finestrata apribile misurata al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante direttamente su spazi liberi. Queste superfici dovranno rispettare dei rapporti, detti aeroilluminanti, con le superfici pavimentate.
Per il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti non possono essere computate le finestre lucifere.
RAPPORTI AEROILLUMINANTI: Ciascun locale di abitazione di categoria primaria deve essere dotato di superfici finestrate apribili in misura non inferiore a:
·         1/8 della superficie di pavimento in caso di finestrature a parete;
·         1/12 per i locali sottotetto in caso di illuminazione conseguita tramite finestrature piane o semipiane (lucernari o finestre in falda);
Quindi nel caso volessimo realizzare una camera di 24 mq, dovremmo aprire una finestra di minimo 3 mq (24/8)
Qual è l'altezza minima dei locali ad uso abitativo? Bagno, cucina, ripostiglio, camere, soggiorno
L' altezza si misura dal pavimento all'intradosso (parte sotto) del solaio o della copertura o del controsoffitto, quando presente; in caso di orditure composte (travetti e travi), quali solai in legno e simili, l’altezza è misurata all'intradosso dell'orditura secondaria (travetti).
IMPORTANTE: Nel caso di interventi su edifici esistenti è ammesso il mantenimento di altezze inferiori rispetto a quelle prescritte successivamente, nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie presenti. Cioè, se non peggioro le condizioni è ho già un'altezza inferiore, posso mantenerla anche in caso di nuovi interventi!!! 
L’altezza libera dei locali, per le diverse categorie e casistiche, deve garantire i valori minimi riportati nella tabella che segue:
Locali con altezza fissa
Locali con altezza variabile
Altezza
minima (m)
Altezza media
(m)
Altezza
minima (m)
Ulteriori note
Locali primari
mt. 2,70
mt. 2,70
mt. 2,40
Le porzioni con altezza minore di mt. 2,70 non devono comunque superare il 50% del totale della
superficie del locale.
Locali di
supporto
2,40
2,40
2,20
Le porzioni con altezza minore di mt. 2,40 non devono comunque superare il 30% del totale della superficie del locale
Locali accessori
1,80
1,80
1,50

Sull'esistente, potrebbe essere consentita nel regolamento comunale, la realizzazione di servizi igienici con altezza inferiore a quella prescritta, se l’unità è già dotata di un altro servizio di altezza 2,4 m;
Quali sono le dimensioni minime nelle abitazioni?
Il monolocale deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Mentre i locali di abitazione devono garantire i requisiti minimi di superficie riportati in tabella:
Tipo di locali
Superficie
utile (mq)
Camere da letto per una persona
9
Camere da letto per due persone e soggiorni
14
Cucine abitabili
9
Altri vani di categoria primaria, adibiti ad abitazione permanente
9
Spazi di cottura ubicati in locale autonomo,
separato e distinto dal soggiorno
adibito alla sola funzione di cottura dei cibi
e non anche di regolare consumazione degli stessi.
Compresa
tra 4 e 9

E’ ammessa la realizzazione di una zona cottura in adiacenza al soggiorno, purché il collegamento con lo stesso abbia larghezza non inferiore a metri 1,40 e superficie complessiva non inferiore a mq. 4,00; in tal caso la verifica dei parametri fissati per i locali di abitazione permanente deve essere fatta rispetto alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.
Servizi igienici: bagni e wc
I locali adibiti a servizio igienico devono possedere i requisiti minimi riportati in tabella.
Superficie
2,50 mq.
Larghezza
1,20 mt.
Accesso
 Divieto di accesso diretto da cucina o spazio cottura, ammesso tramite antibagno 
Dotazione sanitari per alloggio
vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, suddivisa anche in
più locali purché riservati esclusivamente ai servizi igienici.

Nelle nuove costruzioni, nonché negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino la creazione di nuove unità immobiliari non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all'uso di cucina o dagli spazi di cottura, nonché dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande; in tali casi l’accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno), in cui possono essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet. Esistono deroghe in caso di bagni per disabili.

Potrà ottenere maggiori informazioni su costi, tempi e altro, o un preventivo  via mail a infostudiomadera@gmail.com, oppure contattandoci via telefono al 347 277 85 86.

Author: Madera Ing. VincenzoEmail:      infostudiomadera@gmail.com
Ingegnere Civile

Laureato all'Università degli Studi di Firenze, dal 2014 co-titolare dello Studio Madera.
Esperto in strutture, impianti, urbanistica ed edilizia.
Tra i clienti annovera: Unicef, Coca Cola, Credit Suisse.

Commenti. Non occorre registrarsi (13)
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·"Anonimo" 1 giorno fa
Egr. Collega,
chiedo di sapere se le utili premesse citate in apertura del presente articolo (..."i valori ed i requisiti indicati nell'articolo riguardano le nuove costruzioni e gli interventi sull'esistente che comportino variazione della destinazione funzionale dei singoli ambienti in una destinazione di maggior pregio ...") fanno riferimento a specifiche disposizioni normative o derivano dall'applicazione di principi generali. Ringrazio e saluto, Tommaso SINISI
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o    Ing. Madera Vincenzo 22 ore fa
Salve, quanto sopra citato è un collage delle prescrizioni più comuni dei regolamenti edilizi comunali. Consiglio di seguire il regolamento del luogo dove è ubicato l'immobile...
ing. Tommaso SINISI 20 ore fa
Grazie per la sollecita e chiara risposta.
Buongiorno Ing. Madera,
sono un collega e dovendo redigere la relazione tecnica di compravendita per una u.i. ho riscontrato questa situazione: nelle planimetrie dello stato legittimo depositato presso l'A.C., allegate al rilascio dell'abitabilità, sono indicate n. 2 camere: in realtà la prima ha dimensioni rilevate di mq 12,9, l'altra di mq 8, quindi rispettivamente inferiori ai mq 14 della camera per 2 pers. e camera singola. Il soggiorno almeno ha una sup. > 14 mq come richiesto dal DM 75.
L'edificio è dei primi anni '80, edificato con DM '75 già in vigore.
Secondo lei, nella R.T.C. dovrebbe essere indicato che in realtà c'è una camera singola ed un locale accessorio "studio". Nel Reg. Edilizio del Comune non ho trovato indicazioni a riguardo sull'obbligo di avere almeno una camera di 14 mq per alloggio, come del resto non richiesto dal DM 75.
Nelle planimetrie catastali non sono indicate le destinazioni degli ambienti. Ritiene possa trattarsi di difformità edilizio/urbanistica??
La ringrazio in anticipo per la sua disponibiltà,
saluti
Ing. Madera Vincenzo Martedì, 04 Settembre 2018
A mio parere è una difformità, se non è 9 mq non può essere camera singola...io sanerei, non darei la conformità.
Saluti
Buongiorno,
la ringrazio del parere.
Nel caso di C.I.L.A. Sanatoria e sanzione pecuniaria di € 1.000,00, l'ambiente di mq 8 lo definirebbe come studio e l'altro di 12,9 mq come camera singola. aggiornando anche il catastale con DOCFA?.
Il Reg.Ed, del Comune rimanda totalmente al DM '75, nel quale non è specificato che almeno una delle due camera debba essere di sup. almeno 14mq. Concorda?
Grazie
Saluti
lorenzo politi Sabato, 01 Settembre 2018
buongiorno volevo sapere se nella metratura minima per l’abitabilita ovvero 28 mq e compreso il giardino di proprieta.  MI SPIEGO MEGLIO L APPARTAMENTINO CHE VORREI REALIZZARE DENTRO CASA DEI MIEI HA MQ 24 AGGIUNGENDO IL GIARDINO SAREI A 30MQ.
QUESTO E POSSIBILE ?
cordiali saluti
·alessandro cedioli Giovedì, 30 Agosto 2018
Buongiorno,
chiedo un informazione fondamentale per decidere se procedere o meno nell acquisto di un immobile.
l'appartamento che sto comprando è un bilocale di 46mq.
la camera da letto però è di poco inferiore ai 14mq. infatti viene definita camera da letto singola.
ciò significa che avrei l'abitabilità anzichè di due persone ?
grazie anticipatamente.
Madera Ing. Vincenzo Giovedì, 30 Agosto 2018
Salve Alessandro, può essere più chiaro, non ho capito.
grazie
a seguito di sopralluogo per la perizia, l'appartamento di mio interesse ha mostrato irregolarita edilizie .
viene indificato il costo stimato per la regolarizzazione tramite sanatoria.
però la perizia cita: le reali dimensioni della camera da letto fanno si che si passi da camera matrimoniale a camera singola.
immagino che si intenda che la metratura reale a seguito di perizia, è inferiore ai 14mq.
il fatto che l'appartamento risulti abbia pertanto una sola camera da letto singola, permette di avere l abitabilità per un unica persona ?
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§  alessandro cedioli Martedì, 04 Settembre 2018
a seguito di sopralluogo per la perizia, l'appartamento di mio interesse ha mostrato irregolarita edilizie .
viene indificato il costo stimato per la regolarizzazione tramite sanatoria.
però la perizia cita: le reali dimensioni della camera da letto fanno si che si passi da camera matrimoniale a camera singola.
immagino che si intenda che la metratura reale a seguito di perizia, è inferiore ai 14mq.
il fatto che l'appartamento risulti abbia pertanto una sola camera da letto singola, permette di avere l abitabilità per un unica persona ?
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salve...ho presentato un progetto in sanatoria di un locale deposito, che è contiguo alla mia abitazione...il progetto è stato bocciato in quanto, secondo l'ufficio tecnico comunale, all'interno dell'ambito urbanistico di interesse non è prevista la realizzazione dei locali deposito. Trattasi di ambito urbanistico TU3 (Completamento del tessuto urbano già delimitato). In detto ambito urbanistico è consentito realizzare manufatti a destinazione: Residenziale - Commerciale Artigianale - Direzionale - Attività di servizi. La mia domanda è: un locale deposito contiguo all'abitazione, e di pertinenza della stessa, non è da assimilarsi all'edilizia residenziale? grazie in anticipo per la eventuale risposta.

Ing. Vincenzo Madera Martedì, 17 Luglio 2018
Salve,
ma lo ha sanato come pertinenza?
Se è una pertinenza dell'abitazione è residenziale...quindi è possibile farlo.
Andrebbero viste le documentazioni per esserne certi e la normativa locale
Saluti