domenica 29 luglio 2018

Compiti, funzioni e responsabilità RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZ

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Compiti, funzioni e responsabilità

RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZAGli Spisal delle ex ULSS 15, 16 e 17 della Provincia di Padova, ora AULSS 6 Euganea, in collaborazione con l’Università di Padova, Cattedre di Psicologia del Lavoro e Medicina del Lavoro, hanno promosso un progetto di ricerca per studiare, a 20 anni dall’istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le attività e il ruolo di questa figura che, essendo al centro delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratori, rappresenta una delle componenti principali del sistema di prevenzione aziendale.
L’obiettivo di questo studio consiste nell’analizzare e illustrare, attraverso l’elaborazione di un questionario autocompilato – che indaga l’area del coinvolgimento, l’area delle relazioni, l’area delle competenze e l’area della formazione – gli aspetti di seguito indicati: 
- quali compiti e quali funzioni sono realmente presidiati dai RLS; 
- come viene autopercepito il ruolo da parte di chi lo esercita; 
- quali sono le azioni da promuovere e mettere in campo per ovviare agli aspetti di criticità eventualmente evidenziati. 
In particolare la presente ricerca si è sviluppata da una prima indagine empirica condotta sul territorio della provincia di Padova. Successivamente, è stata condotta una seconda indagine empirica calata nel contesto scolastico veneto e ad essa è stata affiancata una terza indagine, che ha esplorato l’area sanitaria. Tutte e tre le ricerche sono incentrate sulla messa a fuoco di ruoli, compiti, funzioni e responsabilità dei RLS, sia in relazione a quanto contenuto nel d.lgs. n. 81/2008e successive modifiche e integrazioni, sia delle buone prassi e consuetudini che operativamente stanno caratterizzando il ruolo dei RLS.
La ricerca empirica condotta si colloca nell’ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al suo ruolo e ai contenuti coinvolti. La ricerca, condotta nell’ambito di aziende del territorio, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, e implementata con la collaborazione dei Servizi Pubblici di Prevenzione e Vigilanza, si è articolata in due fasi.
Prima fase: l’indagine qualitativa
Seconda fase: l’indagine quantitativa

Stress lavoro correlato: un rischio da gestire insieme

Stress lavoro correlato: un rischio da gestire insieme

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

REST@Work Le dimensioni del fenomeno stress lavoro-correlato La tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Stress lavoro correlato: un rischio da gestire insieme

Stress lavoro correlato: un rischio da gestire insiemePubblicazione realizzata all’interno del progetto REST@Work - REducing STress at Work Co-financed by the European Union under the Programme Social Dialogue – DG EMPL La presente pubblicazione riflette unicamente l’opinione degli autori e la Commissione europea non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute. Non è una malattia ma può diventare una patologia seria: lo stress da lavoro, che colpisce una persona su quattro, provoca ansia, irritabilità, disturbi fisici e psicosomatici e, ancor peggio, può arrivare a caratterizzare il comportamento di una persona, dall’aumento dell’impulsività alla voglia di isolarsi fino alla difficoltà ad instaurare rapporti interpersonali. Lo stress lavoro-correlato in Europa Le dimensioni del fenomeno stress lavoro-correlato La tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il concetto di stress lavoro-correlato nella legislazione degli Stati membri dell’UE
Attuazione dell’Accordo sullo stress lavoro-correlato – Lo stato dell’arte Diritti di rappresentanza e coinvolgimento dei lavoratori
Sanzioni
Monitoraggio e valutazione delle misure volte a prevenire o combattere lo stress lavoro correlato
Strumenti per supportare il controllo dello stress lavoro-correlato nelle PMI
Ruolo delle parti sociali
Indagine conoscitiva su Lavoratori, Rappresentati dei Lavoratori e Datori di Lavoro
Il questionario REST@Work
Il campione d’indagine
Analisi dei dati
I risultati
Dati socio-demografici e lavorativi
Stato dell’arte della valutazione dello stress lavoro-correlato
Coinvolgimento dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Formazione e informazione dei lavoratori
Le caratteristiche del rischio da stress lavoro-correlato dell’ambiente di lavoro Condizioni e livelli di benessere sul lavoro
Focus Group nazionali
Conclusioni ed orientamenti politici
Stress lavoro correlato: un rischio da gestire insieme
Stress lavoro correlato: un rischio da gestire insieme

Direttiva UE 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori


Direttiva UE 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018

Direttiva UE 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori

Emanata la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018) recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.Emanata la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018) recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
La direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.
Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 2020. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Nel caso in cui un lavoratore, che sia stato fornito da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee presso un’impresa utilizzatrice di cui alla lettera c), sia chiamato, dall’impresa utilizzatrice, a svolgere un lavoro nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale ai sensi delle lettere a), b) o c), nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore abitualmente lavora per l’impresa di lavoro temporaneo o per l’impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l’impresa utilizzatrice, il lavoratore è considerato distaccato nel territorio di tale Stato membro dall’impresa di lavoro temporaneo o dall’impresa che effettua la fornitura con la quale sussiste un rapporto di lavoro. L’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che effettua la fornitura di lavoratori si considera essere un’impresa di cui al paragrafo 1 e tale impresa deve rispettare pienamente le pertinenti disposizioni della presente direttiva e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

INAIL una corretta valutazione del rischio microclima. 2018

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INAIL una corretta valutazione del rischio microclima. 2018

La Valutazione del Microclima

portaleconsulentiL’esposizione al caldo e al freddo Quando è un fattore di discomfort Quando è un fattore di rischio per la salute Pubblicazione realizzata da Inail Direzione regionale per la Campania.
Le condizioni microclimatiche di un luogo di lavoro e di vita, possono interferire significativamente con le attività degli occupanti. In ambienti d’ufficio o domestici si possono creare condizioni non confortevoli che possono ridurre la produttività ma anche favorire il verificarsi di infortuni e di piccoli malesseri. Negli ambienti di lavoro in cui il ciclo produttivo richiede condizioni ambientali estreme con temperature particolarmente elevate o estremamente basse è addirittura necessario
proteggere la salute dei lavoratori modificando, quando è possibile, il ciclo produttivo o realizzando adeguati sistemi di protezione collettiva e individuale. Una particolare attenzione deve essere rivolta ai luoghi di lavoro all’aperto in cui, durante la stagione estiva o durante l’inverno, i lavoratori possono essere esposti a condizioni climatiche estreme. I settori dell’agricoltura e dell’edilizia, caratterizzati dalla maggiore frequenza di infortuni e malattie professionali, sono particolarmente esposti a queste problematiche anche perché in questi settori è maggiormente diffusa la manodopera irregolare.
Benché il d.lgs. 81/08 abbia inserito il microclima nel rischi fisici da valutare ai sensi del Titolo VIII, l’assenza di uno specifico capo non fornisce, alla pari degli altri rischi come rumore, vibrazioni ecc., delle univoche indicazioni su come valutare tale rischio. La valutazione del microclima viene effettuata facendo riferimento alla normativa tecnica internazionale e nazionale basata su principi indiscussi da oltre quarant’anni. La Direzione regionale Inail Campania, avvalendosi degli esperti del settore Certificazione, Verifica e Ricerca, ha voluto realizzare questo opuscolo per fornire ai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e a tutti coloro che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, un momento di sintesi sulle attuali conoscenze e permettere loro di valutare nel migliore dei modi i rischi legati alle condizioni microclimatiche del luogo di lavoro e di realizzare le migliori azioni correttive. 
La Valutazione del MicroclimaLa Valutazione del Microclima

ZOONOSI TRASMESSE DA ZECCHE

ZOONOSI TRASMESSE DA ZECCHE

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

Il manuale INAIL ha lo scopo di fare chiarezza sui rischi reali 

ZOONOSI TRASMESSE DA ZECCHE

Il manuale ha lo scopo di fare chiarezza sui rischi reali a cui l’uomo, e in particolare il lavoratore che opera in ambienti outdoor, può andare incontro qualora venga punto da una zeccaPubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 2018 INAIL
I mutamenti climatici, l’alterazione e la trasformazione degli ecosistemi naturali, la maggiore suscettibilità alle infezioni da parte dell’uomo, dovuti ai cambiamenti nelle abitudini di vita, di lavoro e di relazione, hanno favorito negli ultimi anni una maggiore e diversificata diffusione delle zecche su tutto il territorio nazionale con una conseguente circolazione, non sempre controllabile, dei patogeni da esse trasmessi.
Tra le infezioni occupazionali le zoonosi vettore trasmesse, in particolare quelle veicolate da zecche, rappresentano un rischio emergente tra i lavoratori.
La diagnosi e la gestione clinica delle zoonosi richiedono, oltre a un livello elevato di competenza, anche una sinergica collaborazione tra servizi medici e veterinari, in modo da facilitare un adeguato e proficuo scambio di informazioni e garantire un approccio One Health al problema. Il recente sviluppo di metodi diagnostici ha determinato nuovi possibili scenari relativi alla diffusione delle infezioni nelle popolazioni animali e umane e al rapporto tra ospite e vettore.
Questo prodotto editoriale, che rappresenta un aggiornamento e ampliamento di un precedente manuale realizzato con il contributo del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (Fondo Infortuni; d.m. 03/12/2014), nasce dalla necessità di fare chiarezza sui rischi reali a cui l’uomo, e in particolare il lavoratore che opera in ambienti outdoor, può andare incontro qualora venga punto da una zecca. Inoltre l’analisi accurata che viene fatta dei microrganismi patogeni che possono essere veicolati dalle zecche contribuisce alla comprensione del perché è necessario adottare comportamenti e procedure specifici, atti ad evitare l’interazione con tali patogeni.
Pertanto il manuale intende tradurre l’attività di studio e di ricerca espletata nel settore dal dipartimento in strumenti operativi per la gestione del rischio biologico, fruibili da tutti coloro che prestano il proprio lavoro in ambito rurale.

giovedì 26 luglio 2018

Contributi volontari del settore agricolo, le modalità di calcolo


Contributi volontari del settore agricolo, le modalità di calcolo
 Redazione  2 luglio 2018  0 Comments

L’INPS, con la Circolare numero 83 del 2018, ha illustrato le modalità di calcolo per l’anno 2018 dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 83/2018.
1.  Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 e nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 28,90%.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,90%, così come ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1 gennaio 2018
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995

Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%

0,003806
Quota Pensione
28,79%

0,996194
Totale IVS
28,90%

1,000000
Autorizzati dal 31 dicembre 1995

Coefficienti di riparto
0,11%

0,003806
28,79%

0,996194
28,90%

1,000000
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2018.
 Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2018

Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito settimanale
medio imponibile
Quota Pensione

22,00% RM
Addizionale
legge 233/90
2,00%RM
Addizionale
legge 160/75
(€ 0,67 x 3)
Contributo Totale
Fino a
€ 227,10

€ 227,10

€ 49,97

€ 4,55

€ 2,01

€ 56,53 (a)
Oltre
€ 227,10
Fino a
€ 302,80



€ 264,95



€ 58,29



€ 5,30



€ 2,01



€ 65,60 (a)
Oltre
€ 302,80
Fino a
€ 378,50



€ 340,65



€ 74,95



€ 6,82



€ 2,01



€ 83,78
Oltre
€ 378,50

€ 416,35

€ 91,60

€ 8,33

€ 2,01

€ 101,94
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 56,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
 – € 66,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la Circolare n. 44 del 2018).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 10 maggio 2018, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno. Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2018.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (Allegato 1).
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 184/1997, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2018 dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (Allegato 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS
0,005715
Quota Pensione
0,994285
Totale
1,000000
(Fonte: INPS)


Mezzogiorno, nuovo finanziamento per ulteriori 302 milioni


Incentivo occupazione Mezzogiorno, nuovo finanziamento per ulteriori 302 milioni
 Redazione  2 luglio 2018  0 Comments
L’ANPAL, con un comunicato in data odierna, ha reso noto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni di euro dell’ Incentivo Occupazione Mezzogiorno. Tale rifinanziamento permette – come si legge nel comunicato ANPAL – di sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di lavoro, che hanno visto le proprie domande respintepotranno ripresentarle pertanto all’INPS con la usuale procedura predisposta dall’Istituto.
In pratica, l’ Incentivo Occupazione Mezzogiorno consiste in un conguaglio dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato per ciascuna persona assunta. Per fruire dell’incentivo è necessario presentare domanda in via telematica all’INPS, che di fatto gestisce l’incentivo (v. le indicazioni operative contenute nella Circolare n. 49 del 2018).
Relativamente all’ incentivo Occupazione Mezzogiorno, giova ricordare che esso è attivo dal 1° gennaio 2018 per l’intero anno e in continuità con l’Incentivo Occupazione Sud del 2017 e riguarda le seguenti categorie:
– lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età
– lavoratori e lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I contratti di lavoro per i quali è possibile fruire dell’incentivo sono:
Naturalmente l’incentivo è previsto anche per i contratti di lavoro a tempo parziale: in tale ipotesi l’importo sarà proporzionalmente ridotto.
Per fruire dell’ Incentivo Occupazione Mezzogiorno il contratto di assunzione deve essere sottoscritto nel periodo 1 gennaio  – 31 dicembre 2018 e l’importo massimo previsto è di 8.060,00 per persona assunta.
L’ incentivo occupazione Mezzogiorno, la cui attuazione è demandata all’INPS, riguarda le regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e prevede sgravi dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps.
L’ incentivo occupazione, infine, è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1 comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(Fonte: ANPAL)

Decreto dignità e contrasto al precariato


Decreto dignità e contrasto al precariato, come cambierà il contratto a termine 
 Redazione  3 luglio 2018  0 Comments


Vi abbiamo già informato sulla conferenza stampa che si è tenuta oggi per la presentazione da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro del lavoro Di Maio e il sottosegretario Giorgetti del decreto dignità, cioè il decreto legge recante DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE.
Tra le norme contenute nel decreto dignità vi sono quelle relative al contrasto al precariato ed in particolare sull’utilizzo del contratto a termine e sui lavoratori in somministrazione.
Per conoscere nel dettaglio le misure che saranno adottate riportiamo di seguito quanto chiarito sul punto dalla relazione illustrativa di accompagnamento al decreto dignità.
Il Titolo I recante disposizioni per il contrasto al precariato.
Le misure introdotte con il decreto dignità intendono limitare con maggiore efficacia l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più ricorrenti e spesso non corrispondenti ad una  reale necessità da parte del datore di lavoro.
Per questo si intendono limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale.
L’articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) prevede che fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessitàl’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:
a) temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
b) connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.
In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 36 mesi.
Attraverso tale misura sarà così possibile utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l’eventuale conferma, anche a seguito di utilità per l’azienda.
Allo stesso tempo, se il datore di lavoro sarà in grado sin da subito di determinare le motivazioni per cui il lavoratore, pur essendo assunto per un periodo sufficientemente lungo, non potrà comunque essere stabilizzato all’interno dell’azienda, sarà per lui possibile assumere il lavoratore fino ad un termine massimo di 36 mesi.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine sarà priva di effetti se non risultante da atto scrittoe il contratto sarà considerato da subito a tempo indeterminato.
Una copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Si applicherà, inoltre, un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo. In questo modo sarà possibile disincentivare l’utilizzo del contratto a termine, il quale deve rappresentare una tipologia utile esclusivamente ad esigenze limitate e particolari.
È inoltre aumentato fino a 270 giorni il termine entro il quale sarà possibile consentire l’impugnazione del contratto, estendendo così la possibilità per il lavoratore di poter far valere l’eventuale abuso.
Il termine del contratto a tempo determinato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a trentasei mesi, non potrà essere comunque prorogato più di quattro volte nell’arco dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contrattiDovesse superare tale limite il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.
L’articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro), invece, stabilisce che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si dovrà applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fatte salve speciali previsioni di legge. Il termine iniziale può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti previsti dalle nuove disposizioni  introdotte dal decreto.
Articolo 3 (Modifiche alla legge n. 92 del 2012) – Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di formecontrattuali stabili, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Al fine vengono apportate le necessarie modifiche all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.
Il contributo è destinato a finanziare la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ossia l’indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Non viene modificata la regola secondo la quale il contributo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.


sabato 21 luglio 2018

Progettazione


Progettazione

Desiderare un anelito
che diventi un alito
di vento
e refrigerio
per ogni divenire
provocando il pensiero
per farlo in mille pezzi
possibilmente
diseguali,
amorfi.

Cercare nella mente
qualcosa di regresso
che senza gesso
si metta in movimento
col tocco di un accento,
di un diverbio
che mi farà del male
ma che non posso scartare
per muovere le corde
da far vibrare intorno
lo scorno di qualcuno,
la gioia di qualc’altro
che scaltro
fino all’abbominio
si inventa tutto
rovesciando le cose
all’incontrario
nel vario gioco
delle disuguaglianze
perimetrali.

L’odore non ha senso
nel gioco del ripenso
che da solo si perde
nel verde intorno
o nel calore che brucia
terra ed erbe.

A volte acerbo
e avanti già maturo
non porta quel sicuro
sentire
per capire
da che cosa arriva.

 Andando via
il rimpianto
si rafforza,
ma la forza
che non solleva pesi
rende i nervi tesi
ed un ottuso sentire
che porterà a finire
il desiderio
che muove le speranze
di ritornare donne
le ninfe della terra,
quelle dei boschi
nei pomeriggi
che si adombrano di foschie
pronte a diventare nebbie.

Gioacchino Ruocco
21.07.018   Ostia lido