lunedì 30 marzo 2020

Pensioni, l’Inps semplifica le modalità di verifica accredito
Dal prossimo 10 aprile l'Inps utilizzerà una nuova modalità per acquisire i dati, per ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti

Dal 10 aprile prossimo per avere l’accredito di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Istituto i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito.
Per ridurre le esigenze di spostamento della popolazione, infatti, sono state semplificate le modalità di accertamento della coerenza dei dati dei titolari di prestazioni intestatari di conti correnti, libretti a risparmio e carte prepagate attraverso l’adozione di nuove procedure telematiche.
Accredito pensioni più semplice
Lo rende noto la circolare n. 48/2020, con la quale l’Inps spiega le nuove modalità di acquisizione dei dati dei percettori di prestazioni direttamente dagli Istituti ed Enti di credito mediante un sistema denominato “Data Base Condiviso”.
Finora, chi chiedeva l’accredito della propria prestazione su conto corrente, libretto o carta ricaricabile doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo, differente a seconda delle prestazioni richieste, validato dal proprio Istituto o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del titolare con quelle del percettore della prestazione.
Pensioni, cosa cambia da aprile
In considerazione dell’esigenza di salute pubblica di contenere gli spostamenti dei cittadini nel Paese, l’Istituto, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle prestazioni, ha accelerato l’adozione di sistemi informatici per la validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica.
Il sistema “Data Base Condiviso” consente quindi, prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’Inps, di verificare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN).
Rimangono inalterate invece le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.

sabato 28 marzo 2020

ADDIO A QUELLI CHE HANNO LASCIATO  I MIEI BLOG 
senza un annuncio di reciprocità.

Le amicizie su Facebook non durano in eterno. Gente che vaga da un blog all’altro solamente in cerca di visibilità. Nel mio caso ho avuto amicizie che mi hanno dimostrato la loro stima e altre che , una volta misurata la portata del mio blog, si sono dileguate per altri lidi.

Ripercorrendo Messenger mi sono trovato di fronte a degli abbandoni del Gruppo Ruocco tribù senza una parola di spiegazione, un addio che manifesta la pochezza di chi lo ha messo in atto, come quell’altro che tempo fa di fronte ad una mia richiesta per conoscere il suo stato fisico ed emozionale mi rispose che non avevamo in comune nella intimità per doverlo fare.

POVERO ME o POVERI LORO che sembrano gli incompiuti che pur esistendo non produrranno un gran che, faranno soltanto rumore, faranno soltanto numero.
Li lascio andare volentieri al loro destino dove spero troveranno delle contiguità che li aiuteranno a vivere
come vogliono loro mettendo la loro vita a carico degli altri che si mostreranno disponibili a supportarli, ma non a sopportarli perché resteranno sicuramente dei numeri ma mai dei protagonisti.

                                               Gioacchino Ruocco

Nota bene: Quando avete intenzione di lasciare il Gruppo al quale avete aderito, su mia richiesta o vostra, datemene notizia, così saprò chi è rimasto e chi no.

giovedì 26 marzo 2020


Fioccano Le Denunzie per il Coronavirus esportato in Sicilia
26 Marzo 2020 18:20
In un momento in cui tutte le Istituzioni dovrebbero essere compatte in prima linea a combattere questa pandemia, capita che i nervi possano saltare ed allora ecco che fioccano le denunzie.
Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha denunziato  il Primo Cittadino di Messina, Cateno De Luca, per vilipendio delle Repubblica.
I fatti:
Per due giorni consecutivi, De Luca ha cercato di fermare, invano, l’ingresso in Sicilia di persone che si spostavano dal proprio Comune dopo aver passato i controllo delle forze dell’ordine dalle Città di partenza.
La motivazione di tale comportamento sarebbe stata la volontà di contenere al massimo il contagio da Coronavirus.
Botta :
Negli ultimi giorni vi era stato un flusso continuo di uomini e mezzi attraverso lo Stretto di Messina, dopo questi mutamenti di sede, a Messina come per incanto erano aumentati a dismisura i contagi, da uno erano passati a più di cento.
Dal Viminale spiegano che la decisione è stata presa per le parole “gravemente offensive e lesive dell’immagine per l’intera Istituzione”, pronunciate con “toni minacciosi e volgari”.  Il tutto, aggiungono, “in una fase emergenziale in cui dovrebbe prevalere il senso di solidarietà e lo spirito di leale collaborazione”.
Sicuramente la Ministra non ha “digerito” le insistenti espressioni di offesa e di disprezzo ripetute per giorni davanti ai media.
Risposta :
La risposta del Sindaco De Luca al Sig. Ministro dell’Interno non si è fatta attendere:
“Avremo modo di riparlarne nella sede più appropriata, inutile dire che la questione andrà in Tribunale. Tenga conto che, se questo è un avvertimento, ne prendo atto, ma vado avanti. Non mi fermo perché non è pensabile che chi è sopra le nostre teste, possa continuare a dileggiare i Comuni, i Sindaci e la Popolazione”.
De Luca è un fiume in piena, apostrofa la Ministra dicendo che nel comunicato del 23 Marzo, “Lei ha dichiarato il falso, – dice – mi assumo pienamente la responsabilità di queste parole. Lei ha dichiarato che era tutto “era in ordine” sullo Stretto, ma come mai noi abbiamo denunciato 10 persone? Certamente qualcosa non ha funzionato nei certosini controlli”.
Per finire De Luca si è espresso in questi termini: 
Bene Signor Ministro, lei continui a fare il suo mestiere, che io continuo a fare il mio, il nostro prossimo appuntamento sarà in Tribunale. 
Ancora nessuna risposta da parte del Viminale.
PS :
Questa è la prima volta in tanti anni che Messina ha un Sindaco con gli attributi, comunque andrà a finire questo processo, una cosa è certa : Che il Primo Cittadino ha inteso difendere l’incolumità dei suoi concittadini esponendosi in prima persona, non certo nascondendosi dietro ad una “comoda” poltrona del Gran Mirci.
De Luca ha seguito alla lettera, magari con un po’ di veemenza in più, le direttive emanate dal Governo, se questo è reato?

martedì 24 marzo 2020

Supporto telefonico contro l'ansia da Corona Virus



Tempo fà quando mi dissero di andare dallo psicologo
risposi all'interlocutore tranquillamente che se le mie 
idee non erano gradite di andarci luidallo"strizza cervelli".
Penso che in Italia siano pochi a servirsene e a farne uso
come prescrizione sanitaria di ricorso alla categoria.
Ci provò anche la ASL dove lavoravo, ma dopo il confronto 
iniziale il professionista rinunciò all'incarico. Per inadeguatezza 
o per altro che gli sbattemmo infaccia
convinti che la sua presenza ci avrebbe fatto più male che bene.
Dicemmo anche all'amministrazione di adoperare altri sistemi
di confronto senza minacciare attività ispettive nei vari
settori operativi della stessa ad incominciare dalla struttura
dove eravamo collocati che non era rispondente in qualche parte
ai regolamenti di igiene che dovevano valere anche a tutela di chi
faceva per mestiere l'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro
presso l e stutture del territorio di competenza.
Quali scopi aveva la presenza del professionista non ci fu mai
chiarita neppure dopo un incontro sindacale.
Ci sentimmo dire che non eravamo adatti a svolgere il nostr lavoro
e che sarebbero sti presi provvedimenti seri
in caso di reclami.

Ci pensò la magistrattura di li a qualche mese ad arrestare in flagranza di reato
uno di noi di cui tutti dicevano bene perchè educato, rispettoso e disponibile
in ogni ora della giornata lavorativa.
Fu preso col "boccone in bocca".
Me ne dolsi e continuo a pensarci, ma l'indipendenza operativa fini da quel momento in poi. Furono formate delle coppie, scandaglaite periodicamente, ma diminuirono i controlli sulle attività lavorative del territorio che a lato dell'avvenimento aveva dato buoni frutti specialmente nei cantiri edili dove non si verificarono per mesi infortuni rilevanti.
Tutto il resto é noia da guardare, analizzare e valutare attentamente come fà un giudice prima di condannare, prima di ridurre all'impotenza sistemi operativi
che hanno sicuramente le loro pecche che derivano principalmente dagli operatori, ma non è possibile automatizzare l'umano che soffre di emozioni e di paure innestate nel nostro sistema emozionale dai tempi del passaggio dalla primordialità alla ragione dell'essere.

Gioacchino Ruocco - Ostia lido-25.03.2020

Luciano Baicchi - COVID 19 - Buongiorno Clienti e Fornitori,

Luciano Baicchi

COVID-19

Buongiorno Clienti e Fornitori,
a seguito delle misure di contenimento del decreto legge del 22 Marzo 2020 per far fronte alla pandemia COVID-19, disponiamo la chiusura della nostra attività a partire dalla giornata di martedì 24 Marzo 2020 e fino al 03 Aprile 2020, salvo nuove disposizioni.
Per richieste di preventivo od altre richieste inviare una mail a: info@baicchiluciano.com vi risponderemo quanto prima.
Ti ringraziamo per la tua fiducia ed, in attesa di un ritorno alla normalità, ricordati #iorestoacasa.

Cordiali saluti
COVID-19
Hello Customers and Suppliers, following the containment measures of the law decree of 22 March 2020, we have the closure of our business from Tuesday 24 March 2020 and until 03 April 2020, except for new provisions.
For quotes or other requests, send an email to: info@baicchiluciano.com we will reply as soon as possible.
Best regards
COVID-19
Bonjour clients et fournisseurs, suite aux mesures de confinement du décret-loi du 22 mars 2020, nous avons la fermeture de notre entreprise à partir du mardi 24 mars 2020 et jusqu'au 03 avril 2020, à l'exception de nouvelles dispositions.
Pour demandes, envoyez un mail à: info@baicchiluciano.com nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Cordialement
Luciano Baicchi srl - Via Pisa, 8 - 54033 - Carrara (MS) - P.IVA 00601750458

RAGIONANDO RAGIONANDO

Non so quanti cittadini italiani hanno in casa un televisore, quanti un PC e quanti ancora non sanno leggere e scrivere.
Dobbiamo ammettere anche queste deficienze in un paese che solo una volta ha promosso l’istruzione attraverso la televisione riconoscendo i titoli assegnati.

Penso che ancora oggi ci siano persone capaci di emettere giudizi sui provvedimenti legislativi percepiti in qualche modo, ma non sono ancora in grado fi capirne la portata.

Minacciare queste persone alla stessa maniera di chi è cosciente e capiente è solamente una barbaria.
Noi siamo tutti cittadini del mondo anche se una lingua mi distanzia da altri e la collazione su un territorio piuttosto che su un altro mi fa appartenere fisicamente ad un domicili geografico diverso da quello dl mio vicino confinante.

Ben vengano le limitazioni con la comprensione necessaria che garantisce il legislatore coi suoi ritardi nel prendere provvedimenti, ma non quando minaccia restrizioni di natura penale che da sole non garantiscono la conservazione del bene della vita in quanto gli stessi ospedali non riescono a fare.
Tanto premesso aiutiamo quelli che si trovano in queste situazioni col rispetto dovuto alla persona umana anche se non è in grado di intendere o di volere anche nel momento di un netto rifiuto della socialità attuata.

AVREI CONFINATO TUTTO E TUTTI DAL PRIMO MOMENTO DI COMPRENSIONE DELLA GRAVITA’
che questa infezione poteva comportare in presenza della tanta leggerezza espressa e attuata da chi invece sa leggere e scrivere.
“Io resto a casa”, gli spostamenti con il nuovo decreto Conte: regole e modulo
Con il nuovo Dpcm in vigore da martedì 10 marzo contro il Coronavirus, partono le restrizioni agli spostamenti. Ecco in quali casi, e solo questi, è possibile spostarsi
10 marzo 2020 - Ultimo aggiornamento 23 marzo 2020

Aggiornamento: Dal 23 marzo è cambiato il modello per l’autocertificazione degli spostamenti in seguito alle nuove restrizioni decise dal Governo Conte. Lo potete scaricare qui.
“Io resto a casa”: il nome che il premier Giuseppe Conte ha scelto per il suo nuovo decreto Dpcm per fronteggiare il Coronavirus non poteva essere più esplicito. Non un obbligo, ma un monito, assolutamente necessario, che riguarda l’Italia intera.
Non esiste più uno Stivale spaccato in due, ma un’Italia unita, in cui le regole sono uguali per tutti, da Nord a Sud. Un’Italia “arancione”. Questa, ribadiscono con fermezza gli esperti, è l’unica arma che abbiamo nelle nostre mani per sconfiggere l’epidemia da Covid-19. È il modello Cina, che da Pechino a Shangai sta funzionando perché là il contagio si è quasi bloccato. Non è ancora un ritorno alla normalità, ma un preziosissimo punto di svolta.
Ma cosa cambia ora per gli spostamenti quotidiani che ogni giorno ognuno di noi fa? Per andare al lavoro o semplicemente per assolvere ai nostri impegni? Iniziamo con il chiarire che non esiste un divieto di uscire di casa, ma gli spostamenti vanno assolutamente limitati allo stretto necessario.
Come funziona il modulo per l’autodichiarazione
Da oggi, martedì 10 marzo, fino almeno al 3 aprile, chiunque voglia spostarsi dovrà giustificare il proprio spostamento alle autorità. Come? Compilando l’autodichiarazione fornita dal Governo stesso, che potete scaricare qui.
Nel modulo vanno dichiarati le nostre generalità, il tragitto che stiamo compiendo e il motivo per cui ci stiamo spostando. Firmandolo, ci assumiamo la responsabilità di ciò che abbiamo dichiarato. Se un membro delle autorità ci dovesse fermare per controllare la nostra autocertificazione, apporrà la propria firma, il luogo, l’ora e la data del controllo.
Gli unici casi in cui ci si può spostare
Nel modulo, che deve essere firmato dal cittadino e dall’operatore di polizia, chi vuole spostarsi deve indicare che il viaggio è determinato da una di queste quattro motivazioni:
  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità (tra queste, andare a fare la spesa o in farmacia, oppure andare a trovare un genitore anziano)
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il firmatario, si legge sul modulo, è “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale” e a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto nonché delle sanzioni previste. Chi mente commette il reato di falso, oltre ad incorrere in tutte le altre sanzioni previste dalla legge a carico di chi si sposta illegittimamente, una su tutte l’arresto sino a tre mesi.
Le restrizioni
Mentre cambia anche il modo di lavorare, ecco le restrizioni da rispettare:
  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che lo stesso sia motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È, invece, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° restare a casa e contattare il proprio medico curante;
  • divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione per le persone in quarantena o risultate positive al virus
  • divieto di ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Quando serve l’autocertificazione
Ma quando serve l’autocertificazione? Per quanto non sia esplicitato nel decreto, vi consigliamo di portarla sempre con voi.
Se invece dovete spostarvi anche solo di pochi metri, se uscite per poco senza allontanarvi troppo da casa, volendo interpretare in maniera molto rigida le disposizioni del decreto, non potreste farlo: trattandosi di spostamenti non necessari, sarebbero di fatto vietati e, quindi, non giustificati nemmeno dall’autodichiarazione.
Vero è, però – e questo appare come un paradosso – che bar e negozi restano aperti. Quindi non capisce come si potrebbero frequentare, non essendo questi, ovviamente, spostamenti strettamente necessari.
Fonte: ANCI
Le disposizioni sono in parte state modificate dopo il Dpcm dell’11 marzo, che chiude negozi e bar in tutta Italia fino al 3 aprile. Restano aperti solo alimentari, farmacie, edicole, tabaccai, banche, poste e i servizi essenziali. Qui trovate tutte le info aggiornate.
Leggi anche


domenica 22 marzo 2020

CORONA VIRUS

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PERSONALE

Il sott. …………………………….  nato il …………………..…a ……………………………….
redidente ………………………….– Via…………………………………………………..
tel…………………………….., consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 495 CP)  (CI……………………………………………….

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITà
di essere a conoscenza delle misure di contenimenti del contagio di cui all’art.1, comma 1 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dell’08 marzo 2020 in caso di inottemperanza ( art. 650 C.P. salvo che il caso non costituisce più grave reato);

che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………...........................
situazione di necessità……………………………………………………………………………...........................................
motivi di salute………………………………………………………………………………………......................................

A tale riguardo dichiara che non è stato sottoposto a quarantena dal SSN
con provvedimento del……………………….……………………………………………………………………….............
medico di famiglia………………………………………………………………………………….........................................
LIBERO I_I professionista   / Lavoro dipendente  I_I presso………………………...............................................................
………………………………..…………………………………………………………………….........................................
Sto rientrando al mio domicilio sito in …………………………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………......................
Altri motivi.………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………......................
dichiarante……………………………………………………………………………………. ……….. ...............................  L’operatore di polizia…………………………………………………………………………………...................................

Data                    ora                                           Firma


Ricordatevi di portare con voi la carta di identità, la patente di guida, il libretto di circolazione.


Mod eRreG

sabato 21 marzo 2020

Disciplina delle aree sanitarie temporanee - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - che dispone che le opere edilizie


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Comunicazione  di  avvenuta    
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di  norme attinenti la prevenzione incendi        
.
Si  informa  che  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  70  del  17  marzo  2020  è  stato
pubblicato  il   DECRETO-LEGGE  17  marzo  2020  ,  n.  18   
recante “Misure  di  potenziamento  del Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse ll’emergenza epidemiologica da COVID -19”.
Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli:
-
Art.  4 
-
Disciplina  delle  aree  sanitarie  temporanee    
-
che  dispone   
che 
le  opere  edilizie
Disciplina  delle  aree  sanitarie  temporanee    

-
che  dispone   
che 
le  opere  edilizie

del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 20        
20, agli obblighi di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1  agosto  2011,  n.  151.    
Il  rispetto  dei  requisiti  minimi
antincendio  si  intende  assolto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81         
;
-
Art.  103          
-
Sospensi
one  dei  termini  nei  procedimenti  amministrativi  ed  effetti  degli  atti
amministrativi  in  scadenza     
-
comma  2        
(
tutti  i  certificati,  attestati,  permessi,  concessioni,
autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque  denominati,  in  scadenza  tra  il  31  gennaio  e  il  15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020  
): in tale fattispecie, ricadono   
,
in particolare,   
le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio           
di cui all’art 5
del  D.P.R.  151/          
2011
,
i 
corrispondenti
procedimenti  previsti  
dal  D.Lgs.  105/2015   
,  le
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER   
LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
omologazioni dei         
prodotti antincendio     
nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto
2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli
elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006      
e s.m.i.
;
-
Art.  103          
-
Sospensione  dei  termini  nei  procedimenti  amministrativi  ed  effetti  degli  atti
amministrativi in scadenza       
-
comma 1
(
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici,   endoprocedimentali,   finali   ed            
esecutivi,   relativi   allo   svolgimento   di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la
medesima  data  e  quella  del  1         
5  aprile  2020.  Le  pubbliche  amministrazioni  adottano  ogni
misura  organizzativa  idonea  ad  assicurare  comunque  la  ragionevole  durata  e  la  celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base
di motivate istanz        
e degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i
termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio
significativo  previste  dall’ordinamento) , 
in  tale   fattispecie,  ricadono,  in  particolare, 
i procedimenti ed i controlli di cui          del D.P.R. 151/2011  e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015
.
IL DIRETTORE CENTRALE
( Cavriani )