martedì 17 settembre 2013

Attrezzature di lavoro, semplificate le verifiche

I termini per eseguire la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni. È una delle novità della Legge 98/2013 con la modifica dell’art.32 del c.1, lett. f) portata al decreto “Del fare”.
A questo proposito, il datore di lavoro:
  • ha diritto di ottenere la comunicazione, da parte degli Organismi pubblici preposti alla verifica periodica, relativa alla impossibilità di eseguire la verifica nei 15 giorni successivi alla richiesta;
  • può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati alla verifica in caso che: a) la comunicazione sia negativa o; b) quando siano trascorsi 45 giorni dalla richiesta di verifica.
La procedura delle verifiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima, viene semplificata rispetto a quella in vigore, tant’è che il datore di lavoro potrà ora servirsi, allo scopo, a libera scelta, della competenza di soggetti pubblici o privati abilitati.
Di altro argomento è la semplificazione nei cantieri temporanei e mobili, per i quali l’inserimento della lett. h) del comma 1, prevede che appositi decreti ministeriali, con l’intesa della Conferenza permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro, individuinomodelli semplificati per la redazione del Pos, del Psc e del Fascicolo dell’opera.
Della semplificazione dei modelli per la redazione del Pss (Piano di sicurezza sostitutivo), si occupa, invece, il c. 4 dell’art. 32. Anche per l’elaborazione di questo Piano, che riguarda, peraltro, solo i contratti di lavori pubblici*, la legge di conversione prevede l’utilizzo di modelli semplificati, che saranno individuati con decreto dei Ministeri competenti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni.
* Infatti, il Pss sostituisce il Pos negli appalti pubblici. L’elaborazione del Pss è obbligatoria quando non viene nominato il Csp (Coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi non viene prescritta la presentazione del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 e allegato XV D del TU 81/08).

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