Con la nota n. 970 del 17 febbraio, la Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali – Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione del Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni operative sul “Prospetto informativo ai sensi dell’art. 9, c. 6, della L. 12 marzo 1999, n. 68”.
Per effetto dell’appena citato art. 9, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle norme per il diritto al lavoro dei disabili, “sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva…, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1 (collocamento disabili, Ndr)…”
Le indicazioni si sono rese necessarie e opportune per illustrare le novità normative intervenute dopo l’emanazione dei decreti legislativi attuativi del Jobs Act. “Sarà più agevole, aggiunge la nota, la presentazione da parte dei datori di lavoro, del prospetto informativo previsto nella ricordata L. 68/1999.
Nella parte che titola “determinazione base di computo si evidenzia che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione (anche di questa norma), che sono esclusi dal computo sia: a) i lavoratori (del “privato”, Ndr) ammessi al telelavoro, sia b) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Nella parte dedicata alla computabilità nella quota di riserva vengono indicati i requisiti e le condizioni di computabilità di specifiche categorie, come i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro.
Sotto il titolo “sospensione obblighi”, richiamata la circolare 22 del 24 settembre 2014, la nota del Ministero ritiene “applicabile in via analogica, la norma che sancisce la sospensione dagli obblighi occupazionali per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi ed attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della L 92/ 2012.
Il punto sub 4. tratta dell’”esonero parziale autocertificato; la parte compresa nel punto sub 5. da delle indicazioni sulla compensazione automatica datore di lavoro pubblico. A questo ultimo proposito, si ricorda che l’art. 5, c. 1, lett. c) del DLgs 151/2015*, sostituendo parte della ricordata L. 68/1999, ha previsto anche per i datori di lavoro pubblici la facoltà di avvalersi della compensazione in via automatica.
Al riguardo, la nota del Ministero precisa che i datori di lavoro pubblici:  a) effettuano la compensazione in via automatica unicamente con riferimento alle unità produttive della medesima regione; b) avvalendosi di tale facoltà, trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti il prospetto informativo – “anche se rispetto all’ultimo prospetto inviato non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Punto sub 6 (richiesta di avviamento e prospetto). “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni”.
La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro (DLgs. 151/2015).
I termini per la presentazione del prospetto. Tenuto conto delle modifiche, conclude la nota del Ministero dell’Lavoro, i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del rospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.
* Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.