Tra gli argomenti che formano oggetto della circolare dell’Inps 45 del 29 febbraio, abbiamo scelto di commentare:
- Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto – Proroga del termine di presentazione delle domande;
- Regime sperimentale donna.
Il primo riguarda i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto con la proroga* al 31 dicembre 2016 del termine per la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale previsto dall’art. 1, c. 115, della L190/2014. “Pertanto, entro il 31 dicembre 2016 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’Inps, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’Inail, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 326/2003, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata”.
Regime sperimentale donna. Sempre per effetto della Legge di stabilità 2016, art. 1, c. 281, allo scopo di portare a conclusione la sperimentazione di cui alla L. 243/2004**, “la facoltà prevista… è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti …, adeguati agli incrementi della speranza di vita… entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione”.
Così, conclude la circolare dell’Inps, “la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna”.
* La proroga è disposta dall’arti.1, c. 279 dalla L. 208/2015 – Legge Stabilità 2016”.
** Prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Info: circolare Inps n.45 29 febbraio 2016
Commento: Il sottoscritti si è interessato dal 1978 di amianto, facendo procedure operative per il settore 56 della Regione Lazio e per l?ASL RM 13 presso la quale ha prestato il suo servizio come ispettore del Lavoro. ha provveduto all'esame di piani di lavoro amianto e ad effettuare ispezione nei cantieri dove l'amianto veniva rimosso per gli accertamenti richiesti per la tutela dei lavoratori e quella ambientale. Nonostante le leggi in vigore mai nessun responsabile di servizio si è preoccupato di far sottoporre il personale ispettivo ai controlli sanitari previsti per gli operatori. E' vero che partecipavamo al cantiere in atto nel momenti ispettivi e quindi non accumulavamo tempi di esposizione elevati, ma un mesoltelioma ci poteva scappare come è capitato alle casalinghe che lavavano i panni dei mariti o come e successo ad alcune di esse che si sono messe in casa apparecchiature imbottite di amianto.
Questa è la mia testimonianza a tredici anni dall'andat in pensione.
Tutelare la salute è il compito della riforma sanitaria dentro e fuori degli ambienti di lavoro, ma i miei colleghi se ne guardarono bene di farsi attribuire l'incarico. G. Ruocco
Commento: Il sottoscritti si è interessato dal 1978 di amianto, facendo procedure operative per il settore 56 della Regione Lazio e per l?ASL RM 13 presso la quale ha prestato il suo servizio come ispettore del Lavoro. ha provveduto all'esame di piani di lavoro amianto e ad effettuare ispezione nei cantieri dove l'amianto veniva rimosso per gli accertamenti richiesti per la tutela dei lavoratori e quella ambientale. Nonostante le leggi in vigore mai nessun responsabile di servizio si è preoccupato di far sottoporre il personale ispettivo ai controlli sanitari previsti per gli operatori. E' vero che partecipavamo al cantiere in atto nel momenti ispettivi e quindi non accumulavamo tempi di esposizione elevati, ma un mesoltelioma ci poteva scappare come è capitato alle casalinghe che lavavano i panni dei mariti o come e successo ad alcune di esse che si sono messe in casa apparecchiature imbottite di amianto.
Questa è la mia testimonianza a tredici anni dall'andat in pensione.
Tutelare la salute è il compito della riforma sanitaria dentro e fuori degli ambienti di lavoro, ma i miei colleghi se ne guardarono bene di farsi attribuire l'incarico. G. Ruocco




Questa check list Ver. 13 del 13/01/2016 è stata predisposta nello spirito dell’intesa sulle linee guida in materia di controlli emanata dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in ottemperanza all’art. 14 comma 5 del D.L. 9-febbraio-2012 convertito dalla legge 4-aprile-2012 n° 35. Dopo una prima fase di sperimentazione, è stata condivisa dagli enti che costituiscono il comitato provinciale di coordinamento e, in partico lare, dagli SPISAL della provincia di Treviso allo scopo di dare un’interpretazione uniforme alla normativa . Lo scopo è quello di garantire alle imprese la chia ra individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui re lativi adempimenti imposti. La linea guida prevede che le amministrazioni che effettuano la vigilanza facciano conoscere l’oggetto dei loro controlli e forniscano risposte alle richieste di chiarimento sottoposte dagli utenti (aziende e cittadini), assicurandone la più ampia d iffusione. Eventuali quesiti sugli argomenti trattati possono essere posti allo SPISAL della ULSS 9, eventualmente richiedendo una risposta condivisa a livello provinciale, attraverso lo sportello informativo all’indirizzo sportello SPISAL@ulss.tv.it
Quella volta che l'albero vinse contro il trattore
Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2012 il Tribunale di Pordenone dichiarava C.C. responsabile del reato di cui agli artt. 590 co. 2 e 3, 583 co. 1 e 2 c.p. perché nella sua qualità di preposto - responsabile reparto ricambi - della ditta “C.V.” per negligenza, imprudenza, imperizia nonché in violazione delle norme inerenti la prevenzione degli infortuni, ed in particolare l'art. 2087 c.c., non adottava le misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed a ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi cagionando al lavoratore F.A. una lombalgia dalla quale derivava l’incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per giorni 126. Concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante, condannava il predetto alla pena di mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Assegnava alla parte civile una provvisionale di 5.000,00 euro.