Il provvedimento richiama il RD 147 /1927 con il Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, la cui attività richiede il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche da parte degli addetti che devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente.
Quest’ultima:
  • è soggetta a revisione periodica quinquennale;
  • può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio;
  • decade se non è rinnovata in tempo utile.
Da qui il decreto della sanità per la revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 tenuto conto che l’ultimo in materia, concernente la revisione generale nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010 era avvenuto con il Decreto dirigenziale 7.01.2015, pubblicato sulla GU del 6 marzo 2015.
Il provvedimento del Ministero della Salute appena pubblicato richiama anche la L. 833/1978 che istituito il servizio sanitario nazionale, demandò alle Regioni, tra l’altro, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici.
Richiama anche il DLgs 165/2011 con le “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il cui art. 16, attribuisce fra l’altro ai dirigenti di uffici dirigenziali generali la funzione di “adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi” come il rilascio delle patenti di abilitazione per l’impiego di gas tossici.