domenica 22 gennaio 2017

Esonero dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore Il Decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 29 dicembre, ha posticipato la scadenza prevista dal precedente D.Lgs. 141/2016 relativa all’obbligatorietà di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore per gli impianti di riscaldamento condominiali centralizzati. La nuova scadenza è stata dunque fissata al 30 giugno 2017, termine entro il quale tali interventi dovranno eseguirsi per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste che vanno dai 500 ai 2500 euro (sia per il singolo condomino che non ottemperi all’installazione entro i termini previsti, sia per il condominio laddove non adottasse i criteri imposti dalla norma per la ripartizione delle spese). Tuttavia, è possibile evitare sanzioni laddove il tecnico abilitato accerti l’impossibilità tecnica o l’eventuale inefficienza in termini di costi rapportati ai presunti risparmi in bolletta. A tal riguardo il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), ha pubblicato un vademecum dal titolo “Linee guida informative e modelli di relazione in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all’art.9, comma 5 del D.Lgs n. 102/2014 come modificato dal D.Lgs n. 141/2016” con il quale si vuol dare maggiore omogeneità alle valutazioni tecnico-economiche redatte dai tecnici interpellati ad accertare le eventuali condizioni di deroga agli obblighi normativi. A volte le relazioni redatte non sono sufficientemente argomentate sotto il profilo ingegneristico e dunque possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Organo di controllo preposto. Tale nota informativa, vuole essere di supporto ai tecnici. Vediamo in sintesi quali sono le condizioni per l’esonero dall’obbligo di installazione, precisando che il decreto definisce due tipologie di contabilizzazione: contabilizzazione diretta, cioè impianti centralizzati a distribuzione orizzontale, ove ciascuna unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite una sola derivazione d’Utenza; in tal caso si prevede l’installazione di sottocontatori d’utenza; contabilizzazione indiretta (ove non fosse tecnicamente possibile quella diretta), cioè l’installazione di sistemi di misura del calore su ogni singolo corpo scaldante con l’adozione anche di valvole termostatiche. Come indicato dall’art. 9, co. 5, sono previsti casi esimenti dall’obbligo di installazione e, nel dettaglio: per quanto riguarda il primo caso, quello della contabilizzazione diretta, se l’installazione dei sottocontatori d’utenza non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, ci si può ritenere esonerati; la valutazione in termini di costi va eseguita in riferimento alla metodologia riportata dalla norma UNI EN 15459; per quanto riguarda il secondo caso invece, quello della contabilizzazione indiretta, questa è già subordinata alla non eseguibilità del sistema precedente; inoltre, laddove anche in questo caso l’intervento (qui con l’apposizione di sistemi su ciascun corpo scaldante) non dovesse ritenersi efficiente in termini di costi, vale l’esonero dall’obbligatorietà; anche qui la metodologia da seguire è quella della norma UNI EN 15459. La nota informativa del CNI spiega come applicare correttamente la norma UNI EN 15459 nei casi di dichiarazione, da parte del tecnico, della sussistenza di quelle condizioni esoneranti dall’obbligo di installazione; in caso di non corretta applicazione della norma UNI, infatti, scatta la perizia per l’accertamento di quanto dichiarato. Tutto dovrà essere dichiarato in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e il vademecum fornisce anche dei modelli di rapporto tecnico e asseverato allo scopo di individuare i contenuti essenziali per una corretta applicazione.

Esonero dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore

Il Decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 29 dicembre, ha posticipato la scadenza prevista dal precedente D.Lgs. 141/2016 relativa all’obbligatorietà di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore per gli impianti di riscaldamento condominiali centralizzati.
La nuova scadenza è stata dunque fissata al 30 giugno 2017, termine entro il quale tali interventi dovranno eseguirsi per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste che vanno dai 500 ai 2500 euro (sia per il singolo condomino che non ottemperi all’installazione entro i termini previsti, sia per il condominio laddove non adottasse i criteri imposti dalla norma per la ripartizione delle spese). Tuttavia, è possibile evitare sanzioni laddove il tecnico abilitato accerti l’impossibilità tecnica o l’eventuale inefficienza in termini di costi rapportati ai presunti risparmi in bolletta.

A tal riguardo il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), ha pubblicato un vademecum dal titolo “Linee guida informative e modelli di relazione in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all’art.9, comma 5 del D.Lgs n. 102/2014 come modificato dal D.Lgs n. 141/2016” con il quale si vuol dare maggiore omogeneità alle valutazioni tecnico-economiche redatte dai tecnici interpellati ad accertare le eventuali condizioni di deroga agli obblighi normativi. A volte le relazioni redatte non sono sufficientemente argomentate sotto il profilo ingegneristico e dunque possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Organo di controllo preposto. Tale nota informativa, vuole essere di supporto ai tecnici.

Vediamo in sintesi quali sono le condizioni per l’esonero dall’obbligo di installazione, precisando che il decreto definisce due tipologie di contabilizzazione:
  1. contabilizzazione diretta, cioè impianti centralizzati a distribuzione orizzontale, ove ciascuna unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite una sola derivazione d’Utenza; in tal caso si prevede l’installazione di sottocontatori d’utenza;
  2. contabilizzazione indiretta (ove non fosse tecnicamente possibile quella diretta), cioè l’installazione di sistemi di misura del calore su ogni singolo corpo scaldante con l’adozione anche di valvole termostatiche.
Come indicato dall’art. 9, co. 5, sono previsti casi esimenti dall’obbligo di installazione e, nel dettaglio:
  1. per quanto riguarda il primo caso, quello della contabilizzazione diretta, se l’installazione dei sottocontatori d’utenza non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, ci si può ritenere esonerati; la valutazione in termini di costi va eseguita in riferimento alla metodologia riportata dalla norma UNI EN 15459;
  2. per quanto riguarda il secondo caso invece, quello della contabilizzazione indiretta, questa è già subordinata alla non eseguibilità del sistema precedente; inoltre, laddove anche in questo caso l’intervento (qui con l’apposizione di sistemi su ciascun corpo scaldante) non dovesse ritenersi efficiente in termini di costi, vale l’esonero dall’obbligatorietà; anche qui la metodologia da seguire è quella della norma UNI EN 15459.
La nota informativa del CNI spiega come applicare correttamente la norma UNI EN 15459 nei casi di dichiarazione, da parte del tecnico, della sussistenza di quelle condizioni esoneranti dall’obbligo di installazione; in caso di non corretta applicazione della norma UNI, infatti, scatta la perizia per l’accertamento di quanto dichiarato. Tutto dovrà essere dichiarato in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e il vademecum fornisce anche dei modelli di rapporto tecnico e asseverato allo scopo di individuare i contenuti essenziali per una corretta applicazione.

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