domenica 23 giugno 2019

Licenziamento collettivo si deve rispettare la percentuale di lavoratrici


Licenziamento collettivo si deve rispettare la percentuale di lavoratrici
 Redazione  3 Giugno 2019  0 Comments
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La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 14254 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: in caso di licenziamento collettivo è necessario il rispetto della percentuale di manodopera femminile sancito dall’articolo 5 della legge n. 223 del 1991, pena la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato”.
Vediamo ora insieme i fatti di causa.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. volto a conseguire declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimato il 23/10/2014 per violazione della percentuale di manodopera femminile sancita dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 2 con gli effetti reintegratori e risarcitori previsti dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 1 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, siccome integrante la condotta datoriale, comportamento discriminatorio.
La Corte distrettuale, in estrema sintesi, respingeva la doglianza formulata dalla societa’ per la genericita’ della censura sollevata dalla lavoratrice in sede di opposizione con riferimento alla percentuale di manodopera maschile con mansioni impiegatizie, in forza presso l’intero complesso aziendale. Argomentava, per contro, che la lavoratrice aveva fatto richiamo ai medesimi dati numerici sulla consistenza della manodopera di entrambi i sessi con riferimento al settore impiegatizio, allegati dalla societa’ sin dalla costituzione in giudizio nella fase sommaria, sia con riferimento al reparto amministrativo sia all’intero complesso aziendale. E gli elementi acquisiti denunciavano chiaramente la intervenuta violazione di legge, per essere la percentuale di personale femminile ridotta da un terzo ad un sesto, ne’ la parte datoriale aveva fornito alcuna prova contraria, confermando, per contro, gli stessi dati numerici allegati nel pregresso grado di giudizio.
Avverso tale decisione la societa’ interpone ricorso per cassazione che veniva rigettato con il principio di diritto sopra enunciato.
In particolare la Corte Suprema ha evidenziato che l’art. 5, comma 5 della legge n. 223 del 1991, come modificato dall’art. 6, comma 5-bis, D.L. n. 148 del 1993 (L. n. 236 del 1993) stabilisce che L’impresa non può altresì licenziare una percentuale superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione», introducendo in tal modo al momento del licenziamento collettivo, il divieto di “discriminazione indiretta”, mutuandolo dalla L. n. 125 del 1991, sulle pari opportunità, che ha imposto un’aggiunta all’articolo 5, comma 2, secondo cui nella individuazione del personale licenziato deve essere mantenuto l’equilibrio proporzionale esistente tra lavoratori e lavoratrici.
La norma cosi’ dispone: “l’impresa non puo’ altresi’ licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”.
Il tenore letterale della norma, elemento di interpretazione fondamentale e prioritario di ermeneutica ex articolo 12 disp. att. c.c., dispone che il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all’ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioe’ all’ambito aziendale interessato dalla procedura, cosi’ da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati.
Sotto il medesimo profilo, va poi rimarcato che la disposizione non prevede una comparazione fra numero di lavoratori dei due sessi prima e dopo la collocazione in mobilita’; essa impone invece di verificare la percentuale di donne lavoratrici, e poi consente di mettere in mobilita’ un numero di dipendenti nel cui ambito la componente femminile non deve essere superiore alla percentuale precedentemente determinata.
Nell’ottica descritta, deve ritenersi quale dato numerico acquisito agli atti (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 7 ricorso conclusioni A), l’impiego di n. 6 uomini e n. 3 donne nel reparto amministrazione; in siffatto ambito di riferimento, dunque, la percentuale di manodopera femminile con mansioni impiegatizie era pari al 33,33%.
Nel contesto descritto si era poi proceduto al licenziamento di due donne ed un uomo, e la percentuale di donne licenziate era pari al 66,66%.
Orbene, appare evidente che immuni da censure siano gli approdi ai quali e’ pervenuta la Corte di merito, laddove ha ritenuto violati i precetti sanciti dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 2 benche’ abbia operato un raffronto fra dati numerici anteriori e successivi al licenziamento, con statuizione suscettibile di correzione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c..

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