domenica 18 agosto 2019

CONTROLLO DELLE ASSENZE PER CONDUCENTI



 MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE PER CONDUCENTI
Considerato l’incremento delle sanzioni effettuate dagli organi di controllo addetti alla sicurezza stradale, richiamiamo l’attenzione delle aziende che effettuano autotrasporto sulla necessità della compilazione del MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI previsto dall’art. 9 del D. Lgs 144/08.

Il modello deve essere adottato per i conducenti dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE n. 561/2006 per il controllo delle assenze dei conducenti per malattia, ferie oppure guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del citato regolamento. Il Regolamento CE n. 561/2006 si applica 1)al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione ed alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

2) a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
a) esclusivamente all’interno della Comunità;
b) fra la Comunità, la Svizzera ed i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

3) L’AETR (Accordo europeo relativo al personale sui veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada) si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone precedentemente indicate ai:
a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto;
b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell’AETR.

Il modulo di controllo delle assenze dei conducenti deve essere compilato n ogni sua parte a macchina e firmato prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.

Il conducente del veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamenti 561/2006 e 3821/85 dovrà avere con se:
· i fogli di registrazione delle giornate in corso;
· i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti;
· il modulo di cui sopra se nei periodi di intervallo considerato (28 giorni) si sono verificate assenze per malattie, ferie oppure guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. 561/2006

I moduli non presenti sul veicolo (quelli precedenti gli ultimi 28 giorni) dovranno essere conservati dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

SANZIONI:
Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00; Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo precedentemente indicato.

“il modulo di controllo delle assenze per conducenti deve essere compilato a macchina prima dell’inizio dell’opera-zione di trasporto. Il conducente deve conservare il foglio relativo alla giornata in corso e quelli dei 28 giorni precedenti. Le aziende devono con-servare i modelli per un anno dalla fine del trasporto”.

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