domenica 28 novembre 2021

 

Giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica

Il medico competente, in base al risultato della visita medica di cui all’art. 41, comma 2 del Decreto 81, esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Quali giudizi di idoneità alla mansione lavorativa può esprimere il Medico Competente

I giudizi di idoneità alla mansione di un lavoratore possono essere diversi.

Vediamo le diverse tipologie:

  1. giudizio di idoneità per la quale, il lavoratore viene giudicato idoneo all’espletamento dell’attività lavorativa, senza che siano necessari interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro o sull’uomo;
  2. giudizio di non idoneità temporanea o permanente determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. Nel caso di non idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art. 41, comma 7).
  3. giudizio di idoneità con prescrizioni nel caso in cui l’esposizione ai rischi può essere consentita al lavoratore che ha particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  4. giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione;

Modalità di espressione del giudizio di idoneità del lavoratore

Il giudizio di idoneità del medico competente deve essere espresso per iscritto, fornendone una copia al lavoratore e al datore di lavoro

Si può ricorrere contro il giudizio di idoneità?

Verso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, ad opera sia del lavoratore che del datore di lavoro, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Si può ricorrere anche in caso di 
giudizio di idoneità piena.

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