Giudizio di idoneità del
lavoratore alla mansione specifica
Il medico
competente, in base al risultato della visita medica di cui all’art. 41, comma 2 del Decreto 81,
esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Quali
giudizi di idoneità alla mansione lavorativa può esprimere il Medico Competente
I giudizi di idoneità alla mansione di un lavoratore possono essere diversi.
Vediamo
le diverse tipologie:
- giudizio
di idoneità per
la quale, il lavoratore viene giudicato idoneo all’espletamento
dell’attività lavorativa, senza che siano necessari interventi correttivi
su ambiente, organizzazione del lavoro o sull’uomo;
- giudizio
di non idoneità temporanea o permanente determinata da condizioni
patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione
lavorativa. Nel caso di non idoneità temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validità (art. 41, comma 7).
- giudizio
di idoneità con prescrizioni nel caso in cui l’esposizione
ai rischi può essere consentita al lavoratore che ha particolare
suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es.
mediante l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- giudizio
di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione;
Modalità di espressione
del giudizio di idoneità del lavoratore
Il
giudizio di idoneità del medico competente deve essere espresso per
iscritto, fornendone una copia al lavoratore e al datore di lavoro
Si può ricorrere contro il
giudizio di idoneità?
Verso
il giudizio del medico competente è
ammesso ricorso entro 30 giorni dalla
comunicazione del giudizio, ad opera sia del lavoratore che del datore di
lavoro, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.Si può ricorrere anche in caso di giudizio di idoneità piena.
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