giovedì 12 aprile 2012

ATTIVITÀ COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE AI 400 MQ.”.


PREVENZIONE INCENDI
PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE AI 400 MQ.”.









E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010 il decreto del Ministero dell’Interno 27 luglio 2010 concernente “Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore ai 400 mq.”.
La finalità della norma è quella di proteggere l’incolumità delle persone e la tutela dei beni contro i rischi d’incendio in modo da:


  • minimizzare le cause d’incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione dell’incendio all’interno dei locali o degli edifici contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni;
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Il campo di applicazione del provvedimento, che entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione in G.U. e quindi il prossimo 11 settembre, è riferito alla progettazione costruzione ed esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, con una superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, oltre che degli spazi comuni coperti, superiore a 400 metri quadri.

Nel decreto viene altresì precisato che non sussiste l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni contenute nella nota tecnica allegata per quelle attività commerciali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto purché si sia in presenza delle condizioni di seguito elencate:
  • sia già stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi (CPI) o il rilascio sia in corso
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di modifica, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto già approvato dal Comando provinciale dei vigili del Fuoco
Le disposizioni della regola tecnica si applicano comunque a quelle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e che siano oggetto di interventi di ristrutturazione che comportino la modifica o la sostituzione di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio o la modifica anche parziale del sistema delle vie d’uscita o aumenti di volume. In tali casi le nuove prescrizioni tecniche si applicano limitatamente alle parti o agli impianti oggetto degli interventi di modifica.

I progetti per l’acquisizione del parere di conformità da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e che siano stati presentati antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento tecnico per l’apertura di nuove attività commerciali verranno esaminati con riferimento alle norme di prevenzione incendi già preesistenti.

Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche quelle parti comuni che sono poste a servizio dei medesimi esercizi commerciali.
Si segnalano, di seguito, alcuni degli aspetti principali contenuti nella nota tecnica allegata al decreto.

Ubicazione
Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle norme vigenti anche per quelle attività che comportino rischi di esplosione o incendio. Possono essere ubicate in edifici di tipo isolato (ossia esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate) o in edifici di tipo misto (edifici non isolati con vie di esodo indipendenti).

Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di –7,5 metri rispetto al piano di riferimento (inteso come il piano ove avviene l’esodo degli occupanti all’esterno dell’edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso).

Tali aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all’esterno direttamente o tramite luoghi sicuri e devono essere protette mediante impiego di spegnimento automatico ad acqua.


Comunicazioni e separazioni
Le attività commerciali non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; per quelle ubicate nell’ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico.

Le suddette attività possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi.


Accostamento dei mezzi di soccorso
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei VV.FF. gli accessi all’area devono avere una larghezza di 3,5, metri, un’altezza libera di 4 metri, una pendenza non superiore al 10% e deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale di soccorso.

Tali requisiti non sono richiesti per le attività fino a 1000 mq. e di altezza non superiore a 15 metri.
L’utilizzo degli spazi esterni, pertinenti all’attività, ai fini del parcheggio degli autoveicoli, non deve pregiudicare l’accesso e le manovre dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.


Scale
Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue e le rampe delle stesse devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. 

Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione comunque che vi siano pianerottoli di riposo ogni quindici gradini.

Le scale di larghezza superiore a tre metri devono essere corredate di corrimano centrale e qualora le stesse sino aperte da uno a da tutti e due i lati devono avere ringhiere o balaustre con altezza non inferiore ad 1 metro ed idonee a sopportare un rapido deflusso in condizioni di emergenza o di panico.


Apertura delle porte
Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell’esodo a semplice spinta, mediante l’azionamento di dispositivi antipanico a barra orizzontale.
Viene consentito l’utilizzo delle porte d’ingresso scorrevoli, a condizione che le stesse possano consentire anche l’apertura a spinta verso l’esterno e restare aperte in assenza di funzionamento elettrico.


Numero di uscite
Le uscite da ciascun piano o compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due ed essere posizionate in punti contrapposti.

In corrispondenza delle barriere casse dovranno essere previsti passaggi per l’esodo che devono avere una larghezza di almeno 1,2 metri. In ogni caso devono essere garantiti passaggi in proporzione al numero di casse esistenti secondo i seguenti criteri:

- batteria da 1 a 5 casse: deve essere presente almeno un passaggio ad una delle estremità;
- batteria da 6 a 10 casse: devono essere presenti almeno due passaggi posti alle due estremità;
- batteria con più di 10 casse: devono essere presenti almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi ogni 10 casse.

Spazi per depositi
I depositi di liquidi infiammabili e combustibili (nelle proprie confezioni originali) devono essere posizionati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. La vendita al pubblico di combustibili e prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore al 69%, oli lubrificanti) è consentita purché i prodotti vengano esposti al pubblico nei relativi contenitori originali sigillati e vengano fornite al personale addetto istruzioni al fine di evitare predite di prodotti ed un intervento tempestivo in caso di spargimenti accidentali.

Viene consentito di destinare a deposito o a ricevimento di merci varie appositi spazi, nell’ambito dell’area di vendita o in adiacenza alla stessa. Tali spazi non possono avere una superficie superiore a 200 mq. e comunque non possono eccedere il 20% della superficie di vendita stessa.

Se i locali destinati a deposito o ricevimento delle merci superano le dimensioni sopra indicate dovranno essere compartimentali dalle aree di vendita con elementi di costruzione aventi resistenza al fuoco congrua al carico di incendio specifico.


Estintori
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati e installati a regola d’arte conformemente alla norme vigenti di buona tecnica.

Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili e omologati, distribuiti in maniera uniforme nell’area sottoposta a protezione e in prossimità delle uscite. Devono comunque essere posizionati in un posto facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a trenta metri.

Deve essere installato almeno un estintore ogni 150 metri quadri di pavimento, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e un estintore per ciascun impianto a rischio specifico.
Viene stabilita l’installazione di apposite reti di naspi e idranti con criteri di numero e di dimensionamento secondo la norma UNI 10779.


Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’allarme deve determinare una segnalazione ottica e acustica di principio di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

L’impianto di segnalazione deve consentire l’attivazione automatica della chiusura di eventuali porte o serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione, l’attivazione del sistema di controllo dei fumi e l’eventuale trasmissione a distanza in posti predeterminati per l’attivazione di un piano operativo di emergenza.


Segnaletica di sicurezza
L’ installazione della segnaletica di sicurezza antincendio dovrà indicare :

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;
- il posizionamento di mezzi fissi e portatili di estinzione degli incendi;
- il divieto di fumare e l’uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare ascensori in caso d’incendio ad eccezione degli ascensori antincendio, se presenti;
- i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo dovranno essere sempre indicati da segnaletica luminosa mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, che dovrà essere alimentata sia dalla rete normale che dalla alimentazione di sicurezza.


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