lunedì 2 aprile 2012

DM n. 37 del 22 gennaio 2008. LA NUOVA CONFORMITA’ IMPIANTISTICA

LA NUOVA CONFORMITA’ IMPIANTISTICA

            Prima di parlarvi delle novità introdotte in materia dal DM n. 37 del  22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008), voglio ricordare a quelli che ne hanno perso la cognizione che la “dichiarazione di conformità” è un documento o un insieme di documenti con i quali l'installatore di un impianto dichiara e certifica che è stato realizzato a regola d'arte.

A sua volta la "regola dell'arte", che  fa riferimento alla legge 186 del 1968 ed é formata da due soli articoli, è costituita dalle  norme CEI che hanno la presunzione della regola dell'arte in materia di impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per dimostrare ciò sul modello della dichiarazione di conformità sono "esplicitamente" richieste le norme che si sono utilizzate.

Il documento di conformità viene istituito per la prima volta con la legge 46/90 ed il suo regolamento di attuazione (Dpr 447 del 1991).

Attualmente la legge 46/90, assieme al regolamento di attuazione, è stata abrogata dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 che presenta due nuovi modelli per la redazione della dichiarazione di conformità: uno per le imprese installatrici ed uno per gli enti che possegono "uffici tecnici" interni.

Dal momento della sua applicabilità o entrata in vigore la "Dichirazione di Conformità" dovrà essere fatta per ogni tipo di impianto e per ogni tipologia di edificio. La "Dichirazione di Rispondenza" è da redigersi, invece, per gli impianti già esistenti fino alla data dell'entrata in vigore del DM 37 del  22 gennaio 2008 per la quale non vi è ancora un modello su cui redigerla, anche se ha più un carattere di "relazione tecnica" oltre che una raccolta di dati tecnici e di altra natura come foto e schede. Per le cabine di media tensione vi è in fine la "Dichiarzione di Adeguatezza" (fonte CEI 0-16) che deve essere redatta, in sostituzione o in mancanza della "dichiarazione di conformità", da una impresa abilitata. Solitamente viene richiesta dagli Enti fornitori di energia per gli impianti esistenti.

Per maggiore chiarezza gli impianti che rientrano nell’obbligo della norma sono gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, quelli di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e quelle di ventilazione ed aerazione dei locali;
gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, di evacuazione dei prodotti della combustione e le opere di ventilazione ed aerazione dei locali; gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, quelli per il sollevamento di persone o di cose per mezzo di montacarichi e quelli per sollevamento di persone o di cose per mezzo di scale mobili e simili. Per ultimo gli impianti di protezione antincendio.
Le imprese abilitate sono quelle iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, e se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante sono in possesso dei requisiti professionali richiesti .
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti elencati deve essere redatto un progetto.
Nel prossimo numero completeremo l’informazione con ragguagli sulla consistenza della certificazione che dovranno rilasciarvi al termine del lavoro commissionato per gli impianti richiamati nel decreto.
Per ulteriori chiarimenti o quesiti potete scrivermi o al giornale o tramite email (gioacchinoruocco@libero.it

Gioacchino  Ruocco

Pubblicato su @urelium del 01/2009, anno 2, n. 01, pg.         

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