mercoledì 12 giugno 2013

Attrezzature lavoro abilitazione specifica lavoratori, circolare n.21 10 giugno 2013


ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare n.21 del 10 giugno 2013 riguardante le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
La circolare si riferisce agli adempimenti in materia introdotti dall’Accordo del 22 febbraio e segue i chiarimenti pubblicati dal Ministero stesso l’11 marzo con documento n.12.
Dodici i punti affrontati. Il primo riguarda il corso di aggiornamento utile al rinnovo dell’abilitazione e chiarisce che il corso stesso deve essere svolto da un solo docente.
Sempre sulla validità dell’abilitazione il punto 3, che ricorda come questa duri cinque
anni e come il mantenimento sia garantito dai corsi di aggiornamento con periodicità almeno quinquennale.
Quindi il modulo giuridico-normativo (punto 2) per il quale la circolare chiarisce che deve essere  effettuato una sola volta per ognuno di questi gruppi di allegati: II, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X.
Al punto 4 si ricorda che le attrezzature per le quali si richiede abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’allegato A lettera A punto 1 dell’Accordo 22 febbraio
2012 e che l’elenco è da considerare esaustivo e non esemplificativo.
Quindi ancora formazione. La formazione pregressa (punto 5) per quanto riguarda i punti 9.1 b) e c) ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento. Per il 9.1 a) è riconosciuta senza
necessitare di ulteriori condizioni. La documentazione per il riconoscimento della formazione pregressa inoltre (punto 6) ha natura esemplificativa e non tassativa.
Punto 7. Allegati III e seguenti nel punto 1.0. “Si conferma che il punto 1.0 degli allegati
III (PLE ndr) e seguenti dell’Accordo in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l’abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato”.
Quindi i requisiti dei docenti. Punto 8. In riferimento all’allegato A punto 2.1, si chiarisce che l’esperienza nella formazione e nella prevenzione deve intendersi in modo “che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Il personale docente dei moduli pratici deve possedere invece “esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”. Il docente può essere unico se soddifa tutti i requisiti elencati.
Ancora, al punto 9 vengono elencati i requisiti dei corsi per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (Allegato V), e in particolare il numero di prove necessarie. Al punto 10 indicazioni per la formazione degli operatori addetti ai carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
 (allegato VI). Qualora a tali carrelli siano abbinati
accessori che portino l’attrezzatura a risultare in una delle definizioni tra i punti a) e
h) dell’allegato A, occorre l’acquisizione di titolo corrispondente.
Lavoratori del settore agricolo. Punto 11. Appartengono a tale categoria richiamata dal punto 9.4 tutti i lavoratori impiegati in mansioni citate dall’articolo 2135 del codice
civie.
Ultimo punto infine, la dichiarazione (ex articolo 72 comma 2 D.Lgs 81/2008), che deve essere scritta dal datore di lavoro e indicare lavoratore o lavoratori incaricati, formazione e
abilitazione.

Info: 
circolare n.21 10 giugno 2013.

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