mercoledì 27 gennaio 2016

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)


AltalexPedia, voce agg. al 16/10/2013
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Pubblicato il 17/10/2013 , aggiornato il 18/10/2013
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Il D.U.V.R.I. è il documento (da redigersi per iscritto da parte del committente) con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
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Categoria: Diritto Civile
D.U.V.R.I
Indice
  
Con il supplemento ordinario n. 108 (G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008) è stato pubblicato il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ossia il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che ingloba e sostituisce il D. Lgs. n. 626/1994. Tale decreto n. 81/2008 è stato successivamente integrato, tra l’altro, dal D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009).
In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modificazioni ed integrazioni), devono essere predisposte le misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all'interno dell’impresa del committente.
Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività, oggetto di contratto e specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.
La denominazione “D.U.V.R.I.” - “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” - deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Il D.U.V.R.I. è stato previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, da ultimo modificato dal D. L. n. 69/2013 (cosiddetto “Decreto del Fare”) - in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi dei lavori da svolgere all'interno degli impianti ed unità produttive del committente. Tale documento ha lo scopo di documentare le misure adottate per eliminare, o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera.
All’art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2008 è previsto che: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della L. n. 98/2013, sono in vigore, dal 21 agosto 2013, le modifiche relative alle semplificazioni del D. Lgs. n. 81/2008 contenute nel D. L. n. 69/2013 (“Decreto del Fare”).
Tra le modifiche più significative – finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro e per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - si evidenziano:
Ø l’introduzione della figura dell’“incaricato” in sostituzione del D.U.V.R.I. per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico e
Ø la previsione del parametro dei cinque “uomini-giorno” quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato.
Per effetto della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'art. 26 delD. Lgs. n. 81/2008 il D.U.V.R.I. non sarà più l'unica scelta, in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività.
Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda il regime ordinario, la lettera a), co. I dell’art. 32 della L. n. 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà del D.U.V.R.I. Lo stesso art. 32 della L. n. 98/2013 attuativa del “Decreto del Fare”, tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento
L'individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia in precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto, da un lato, della circostanza che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall'altro, del contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.
Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.
È opportuno ribadire tuttavia che la possibilità/facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del D.U.V.R.I. e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini-giorno, è concessalimitatamente ai “settori di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’art. 29, co. 6 ter del D. Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.
L’art. 29, D. Lgs. n. 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) al co. 6 ter prevede: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”.
Ai sensi della lettera b) dell’art. 32 della L. n. 98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati in maniera specifica i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione di tali settori avverrà – secondo quanto previsto dalla citata normativa - sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”.
Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste
Il D.U.V.R.I. deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.
Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del committente per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2008Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze»). La redazione di tale documento, quindi, è onere del committente, pubblico o privato, tenuto quindi a contattare il proprio fornitore/appaltatore, il quale deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.
I principali scopi del D.U.V.R.I., sono:
·         valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga, etc.);
·         indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
·         indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
·         verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
·         accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
·         individuare i costi della sicurezza.
La normativa vigente prevede che l’obbligo del D.U.V.R.I. o dell'incaricato, come verrà di seguito ulteriormente evidenziato, non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il D.M. 10 marzo 1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il d.P.R. n. 177/2011 o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto (art. 26, co. 3 bisD. Lgs. n. 81/2008).
Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il D.U.V.R.I. è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il D.U.V.R.I. può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.
Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 (Cantieri Temporanei o Mobili), l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi per la sicurezza sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.
In applicazione dell’art. 26, co. 3 bisD. Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di materiali o attrezzature.
Resta comunque l’obbligo, in capo al datore di lavoro-committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art. 26, D. Lgs. n. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: “3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori”.
·          ''Sicurezza sul lavoro, DUVRI: le novità del Dl Fare'' di Francesco Giovanni Pagliari
·         D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
·         D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

·         D. L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

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