giovedì 16 giugno 2016

DIRITTO A INTERPRETI E TRADUTTORI NEI PROCEDIMENTI PENALI

DIRITTO A INTERPRETI E TRADUTTORI NEI PROCEDIMENTI PENALI
Attuazione della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Nello specifico il provvedimento punta a semplificare la disciplina del conferimento dell’incarico all’interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento.
In particolare, viene previsto che, nei casi in cui l’interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice possa chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell’ausiliario di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento e conferimento di incarico.
Vengono anche dettate le regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall’interprete, prevedendo che nei casi che legittimano l’assistenza gratuita dell’interprete a spese dello Stato l’imputato abbia diritto a un colloquio soltanto in riferimento al singolo atto da compiere, salvo che si ravvisino particolari esigenze collegate all’esercizio del diritto di difesa. E che, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti, le spese spettanti anche per l’interprete e il traduttore rimangono comunque a carico dello Stato.
Inoltre viene previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (ad esempio, nelle ipotesi di incidente probatorio disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, l’autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.
Inoltre, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore.
È introdotta poi la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali videoconferenza, telefono o internet, per garantire l’assistenza dell’interprete.
Presso il Ministero della giustizia sarà infine istituito l’elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

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