mercoledì 14 giugno 2017

Sicurezza marittima: equipaggiamento marittimo

Sicurezza marittima: equipaggiamento marittimo
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Stabilisce le norme volte a garantire la sicurezza e la qualità dell’equipaggiamento marittimo sistemato a bordo delle navi battenti bandiera dei paesi dell’UE.
Tali norme aumentano la sicurezza a bordo, contribuiscono alla lotta contro l’inquinamento del mare e puntano a garantire la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno dell’UE.
PUNTI CHIAVE
La presente direttiva si applica all’equipaggiamento destinato ad essere utilizzato:
sulle navi battenti bandiera dell’UE esistenti;
sulle nuove navi battenti bandiera dell’UE, anche se sono state costruite al di fuori dell’UE.
Valutazione della conformità
I paesi dell’UE designano gli organismi responsabili di valutare la conformità dell’equipaggiamento marittimo. Tale valutazione è volta a garantire la qualità dell’equipaggiamento marittimo prima della sua commercializzazione e nel momento in cui viene sistemato a bordo.
L’equipaggiamento conforme alle norme europee deve recare un marchio.
Quando una nave che deve essere trasferita nel registro di un paese dell’UE non è registrata nell’Unione, questo paese deve svolgere un’ispezione circa le effettive condizioni del suo equipaggiamento e la sua conformità alle norme dell’UE.
Mancata conformità dell’equipaggiamento
Se un equipaggiamento rischia di mettere in pericolo la salute e/o la sicurezza dell’equipaggio o dei passeggeri o di nuocere all’ambiente marino, il paese dell’UE responsabile deve ritirarlo dal mercato e proibirne o limitarne l’uso.
Norme di prova
L’equipaggiamento marittimo richiede l’adozione di norme di prova internazionali. Qualora gli organismi internazionali non adottino la norma entro un congruo periodo di tempo, possono essere applicate le norme dell’UE.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È entrata in vigore il 17 febbraio 1997. I paesi dell’UE dovevano trasporla nella legislazione nazionale entro il 30 giugno 1998.
La direttiva 2014/90/UE abroga la direttiva 96/98/CE con effetto a partire dal 18 settembre 2016.
CONTESTO
ATTO
Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25-56)
Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 96/98/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146-185)

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