mercoledì 6 settembre 2017

PENSIONI: sul beneficio contributivo a favore dei lavoratori esposti ad amianto

PENSIONI: sul beneficio contributivo a favore dei lavoratori esposti ad amianto

Con la sentenza in rassegna, la Sezione giurisdizione  per la Sicilia della Corte dei conti in funzione di Giudice Unico per  le pensioni si occupa del beneficio contributivo previsto dall’art. 13  comma 8 della L. n. 257/1992  per i periodi lavorativi di esposizione
all’amianto. La pronuncia, in particolare, in quanto recante una  compiuta rassegna dei principi, normativi e giurisprudenziali, operanti  rispetto a tale specifica questione. Ed allora, il G.U.P., in primo  luogo, chiarisce le ragioni della giurisdizione contabile sulle
controversie de quibus, affermando che, la giurisdizione della Corte  dei conti sulla questione concernente la maggiorazione del trattamento  pensionistico di cui all’art. 13 co. 8 della L. n. 257/1992  , con  ricalcolo dei contributi pensionistici per i periodi lavorativi di
esposizione all’amianto, si radica in ragione del thema decidedum che  riguarda la misura della pensione, venendo in questione la  determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale,  esclusivamente, sotto il profilo di quantificazione di siffatta misura,  senza alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti  determinativi del trattamento economico. Posto ciò, il Giudice  contabile chiarisce, poi, che, ai fini del riconoscimento del beneficio  contributivo in esame, l’avvenuto collocamento a riposo  dell’interessato al momento della presentazione dell’istanza  amministrativa non costituisce circostanza ostativa. Invero, alla luce  della pregressa giurisprudenza di legittimità e contabile, le sole  situazioni che si pongono come ostative all’applicazione della citata
disposizione legislativa sono quelle nelle quali l’interessato, al  momento della entrata in vigore (28.04.1992) della Legge n. 257/1992  ,  abbia definitivamente cessato l’attività lavorativa e acquisito il  diritto a una pensione (di anzianità o di vecchiaia), ovvero quelle
nelle quali – sempre a tale momento – fruisca di una pensione di  inabilità, stante l’incompatibilità di tale trattamento, specificamente  prevista dalla legge, con un’attività lavorativa retribuita; per  converso, il beneficio in questione deve essere riconosciuto ai
lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di  vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in  vigore della Legge n. 257/1992  , “giusta il principio per cui la  prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con  i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del  diritto”. Infine, quanto ai presupposti in presenza dei quali devesi  riconoscere la maggiorazione contributiva, il Giudice contabile rileva  che, secondo la giurisprudenza, l’art. 13, comma 8, della L. n.  257/1992  , recante un regime di favore per i periodi lavorativi con  esposizione all’amianto, deve essere interpretato nel senso che, il  beneficio pensionistico ivi previsto vada attribuito unicamente agli  addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio, per esposizione  a polveri d’amianto, superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31
del D.Lgs. n. 277/1991, essendo necessario che il suddetto agente  morbigeno sia presente negli ambienti di lavoro in quantità tale da  realizzare un concreto e serio pericolo per la salute; tale  orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5/2000 della Corte  Costituzionale che, nel ritenere conforme all’art. 3 della Carta
fondamentale la disposizione de qua, censurata per la mancata  determinazione del fattore di rischio, ne ha paventato  un’interpretazione costituzionalmente orientata secondo la quale è  necessario superare una certa soglia di rischio, quale quella appunto
indicata dal D.Lgs. n. 277/1991  cit., in modo tale da connotare le  lavorazioni di particolari potenzialità nocive. Tuttavia, non è  necessario, da parte del lavoratore, fornire una prova specifica in tal  senso, una volta dimostrate le mansioni svolte, potendo ritenersi  bastevole, soprattutto in relazione al tempo trascorso e alla modifica  dello stato dei luoghi, che si accerti, anche tramite consulenza  tecnica, la rilevante probabilità di esposizione al rischio morbigeno,  attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro.

Giuseppe Costanzo
ALLEGATO  Corte dei Conti – Regione Sicilia – Sez. Giurisdizionale –
Sentenza 6 novembre 2012, n. 3031 > Corte dei conti – Giurisdizione – Controversie concernenti il beneficio contributivo di cui all’art. 13 co. 8, L. n. 257/1992 relativo ai lavoratori esposti ad amianto – Sussiste – Ragioni
L. 27 marzo 1992 n. 257, art. 13  co. 8 
 


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