martedì 12 settembre 2017

Tutte le novità del Jobs Act in materia di semplificazione sicurezza e infortuni sul lavoro



Semplificazioni in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro
Fonte:legge per tutti
Tutte le novità del Jobs Act in materia di semplificazione sicurezza e infortuni sul lavoro.
Il D.Lgs. 151/2015 (art. 20) apporta diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008, che costituisce il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito T.U.).
 Si precisano i criteri di applicazione nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio:
— le misure di tutela e le altre misure previste dal T.U. si applicano nei casi in cui il committente sia un imprenditore o un professionista;
— in caso contrario si applicano soltanto le misure dell’art. 21 T.U. (conformità delle attrezzature di lavoro, dotazione di dispositivi di protezione individuale ove richiesto dalla natura delle attività svolte, tessera di riconoscimento con fotografia qualora il lavoro sia svolto in locali interessati da appalti o subappalti);
— esclusione dall’applicazione del T.U. per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (l’esclusione era già prevista).
 Anche per i volontari, compresi, tra l’altro, i volontari del servizio civile, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché i volontari delle associazioni religiose e dei programmi internazionali di educazione non formale (queste ultime due categorie prima non erano espressamente previste), l’applicazione del T.U. è limitata alle predette misure dell’art. 21 T.U. Si introduce però l’obbligo di informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle relative misure di prevenzione e protezione quando essi si trovino ad operare nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro; quest’ultimo estenderà, inoltre, l’obbligo di valutare, eliminare e prevenire i cd. rischi da interferenze anche tenendo conto delle interferenze tra l’attività dei volontari e quelle ordinariamente svolte da dipendenti ed altri collaboratori.
In materia di valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, si prevede, da un lato, l’individuazione di appositi strumenti di supporto per i datori di lavoro, tra cui gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment), e dall’altro, che l’INAIL, con l’ausilio delle ASL, tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici, predisponga strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
 Sempre in relazione alla valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico fattore di rischio rappresentato dal rumore (cd. valutazioni particolari), l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente.
Gli ulteriori interventi riguardano:
 — eccetto che negli specifici casi di aziende a rischio previste dal T.U. (art. 34, co. 6), è sempre ammesso lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione (prima del D.Lgs. 151/2015, tale facoltà era limitata alle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori). Resta fermo l’obbligo di preventiva formazione;
 — nel concetto di «operatore», ai fini delle misure in materia di attrezzature di lavoro», è compreso anche il datore di lavoro che ne fa uso;
 — è soppresso il registro degli infortuni. La soppressione era già prevista dal T.U., ma era subordinata all’emanazione delle norme di disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Per effetto del D.Lgs. 151/2015, l’obbligo del registro infortuni viene meno a decorrere dal 22-12-2015 (dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento), indipendentemente dal fatto che il predetto sistema informativo non sia ancora operante (il relativo decreto non è stato ancora emanato, ma è in corso di predisposizione);
 — gli interpelli in materia di sicurezza possono essere rivolti anche dalle Regioni e dalle Province autonome;
 — è previsto il periodico aggiornamento dei contenuti e delle modalità del corso di formazione (allegato XIV T.U.) per coloro che ricoprono l’incarico di coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. I corsi in questione, per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning (nel rispetto dell’accordo Stato-Regioni 21-12-2011);
 — è modificata la composizione (i membri sono individuati automaticamente secondo criteri funzionali e non più per designazione) del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono modificate la composizione e le funzioni anche della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
 — è modificato il criterio sanzionatorio relativamente ad alcune violazioni.
  
Si segnala anche l’intervento relativo al sistema di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che avverrà secondo la disciplina del R.D.L. 1331/1926 conv. in L. 1132/1927 (preventiva valutazione psico-fisica e obbligo di certificato di idoneità); tutta la materia sarà però soggetta a revisione, con decreto del Ministro del Lavoro, relativamente ai certificati di abilitazione, ai requisiti per l’ammissione agli esami, alle modalità di svolgimento delle prove e al rilascio e rinnovo dei certificati.
Semplificazioni in materia di infortuni sul lavoro
Il D.Lgs. 151/2015 (art. 21) interviene anche sugli adempimenti connessi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal D.P.R. 1124/1965 (di seguito, T.U.).
 Le modifiche riguardano, in primo luogo, il pagamento del contributo assicurativo, cd. premio, basato sulla procedura denominata autoliquidazione.
 Per la determinazione del premio, annualmente, il tasso di premio deve essere applicato alla somma delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori assicurati nell’anno precedente.
 Il premio deve essere regolato entro il 16 febbraio di ogni anno: il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della rata in acconto del premio per l’anno in corso (si tiene conto delle retribuzioni presunte per l’anno in corso, pari a quelle erogate nell’anno precedente, salvo variazioni comunicate all’INAIL), e deve regolare a conguaglio quanto dovuto per l’anno trascorso (si tiene conto delle retribuzioni effettivamente erogate). Al 31 dicembre di ogni anno l’INAIL, sulla base dei dati in proprio possesso, comunica al datore di lavoro il tasso da applicare nell’anno successivo; il datore di lavoro però deve provvedere direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato.
 Al fine di semplificare e rendere più agevole la procedura di autoliquidazione, si prevede ora che l’INAIL, mediante apposito servizio del proprio sito web, entro il 31 dicembre, renda disponibili al datore di lavoro con modalità telematiche gli altri elementi (oltre al tasso di premio) necessari per il calcolo del premio assicurativo (con provvedimento dell’INAIL dovranno essere definite le regole operative).
In realtà, per quanto concerne la modalità, si conferma la prassi in atto già da alcuni anni, in base alla quale le dichiarazioni e le comunicazioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche (circ. INAIL 1/2012).
 Per poter acquisire le denunce delle retribuzioni in tempi più ravvicinati possibili con la scadenza della data di pagamento del premio e consentire un rapido aggiornamento della base dati dell’Istituto, a decorrere dal 2015 il termine di presentazione delle denunce delle retribuzioni (ex art. 28 T.U.) è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) e sostituisce quello precedentemente previsto del 16 marzo (circ. INAIL 33/2015).
 Con il D.Lgs. 151/2015 cambia anche la disciplina degli adempimenti al verificarsi dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Le modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 21-3-2016 (180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento).
 Restano fermi gli adempimenti a carico del lavoratore: in caso di infortunio sul lavoro, vi è l’obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro; in caso di malattia professionale, vi è l’obbligo di informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla sua manifestazione; in entrambi casi, per il mancato adempimento, vi è la decadenza dal diritto alle prestazioni economiche per il tempo antecedente la denuncia (artt. 52, 53 T.U.).
Per quanto riguarda gli adempimenti in capo al datore di lavoro, questi è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti con prognosi superiore a tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi per la loro indennizzabilità (art. 53 T.U. e art. 18, co. 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008).
 In caso di malattia professionale, ricorre un analogo obbligo informativo nei confronti dell’INAIL.
 Dal 1°-7-2013 si è previsto che la denuncia di infortunio e di malattia professionale debba essere effettuata dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica (circ. INAIL 34/2013), eccetto che per i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio) (circ. INAIL 34/2013).
 Per effetto del D.Lgs. 151/2015, a decorrere dall’entrata in vigore delle novità, qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, è obbligato a rilasciare il relativo certificato al lavoratore ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo per via telematica all’INAIL (attualmente l’invio del certificato medico, contestuale alla denuncia, grava sul datore di lavoro; in caso di denuncia telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore).
La denuncia dell’infortunio deve avvenire entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia; se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o vi sia il rischio di morte dell’infortunato, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’infortunio. In caso di malattia professionale di cui abbia avuto notizia, il datore di lavoro deve trasmetterne denuncia all’INAIL entro i 5 giorni successivi a quello della comunicazione del lavoratore (art. 53 T.U.).
 In entrambi i casi (infortunio e malattia), per effetto delle modifiche operate dal D.Lgs. 151/2015, la denuncia può limitarsi a riportare i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
 In caso di infortuni sul lavoro di particolare gravità, il datore ha l’ulteriore obbligo di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza (Questura) entro due giorni (art. 54 T.U.). Nonostante la formale soppressione (ex D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013), la mancata emanazione del decreto interministeriale sul SINP, cui l’abrogazione era subordinata, ha fatto sì che questa ulteriore denuncia restasse in vigore (art. 8, co. 4, D.Lgs. 81/2008).
Con il D.Lgs. 151/2015 si introduce, a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche in questione, una rilevante semplificazione.
 L’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza ricorre quando si tratti di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni (attualmente, oltre che nei casi di infortunio mortale, l’obbligo scatta in caso di inabilità al lavoro superiore a 3 giorni) e si intende assolto con l’ordinaria denuncia di infortunio effettuata dal datore di lavoro all’INAIL; sarà poi l’Istituto assicuratore ad inviare alle competenti autorità i dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni.
 Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati, la DTL procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta per effettuare tutti gli accertamenti del caso (art. 56 T.U.).

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