giovedì 14 giugno 2018

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù

    Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù
    Principali caratteristiche costruttive degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile (autogrù) e fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011
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    Descrizione

    L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
    L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi a soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.
    In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.
    Nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio le autogrù, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).
    Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

    Informazioni aggiuntive

    • Fonte:INAIL
    • Anno di pubblicazione:2018

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