domenica 29 luglio 2018

Direttiva UE 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori


Direttiva UE 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori

Sicurezza    by AmministratoreCommenti chiusi

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018

Direttiva UE 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori

Emanata la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018) recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.Emanata la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 luglio 2018) recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
La direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.
Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 2020. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Nel caso in cui un lavoratore, che sia stato fornito da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee presso un’impresa utilizzatrice di cui alla lettera c), sia chiamato, dall’impresa utilizzatrice, a svolgere un lavoro nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale ai sensi delle lettere a), b) o c), nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore abitualmente lavora per l’impresa di lavoro temporaneo o per l’impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l’impresa utilizzatrice, il lavoratore è considerato distaccato nel territorio di tale Stato membro dall’impresa di lavoro temporaneo o dall’impresa che effettua la fornitura con la quale sussiste un rapporto di lavoro. L’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che effettua la fornitura di lavoratori si considera essere un’impresa di cui al paragrafo 1 e tale impresa deve rispettare pienamente le pertinenti disposizioni della presente direttiva e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nessun commento:

Posta un commento