venerdì 5 ottobre 2018

Comune di Montale - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE PARRUCCHIERE ED ESTETISTA



Comune di Montale
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
* Approvato dal C.C. con delibera n. 54 del 12.6.1997
* Modificato dal C.C. con delibera n. 19 del 13.2.1998
TESTO COORDINATO
I N D I C E
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Istituti di bellezza
Art. 4 - Autorizzazione
Art. 5 - Svolgimento dell'attività fuori dall'esercizio
Art. 6 - Domande per l'autorizzazione
Art. 7 - Requisiti
Art. 8 - Distanza minima tra esercizi
Art. 9 - Superficie minima dei locali
Art. 10 - Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
Art. 11 - Destinazione d'uso dei locali
Art. 12 - Commissione - Composizione e funzionamento
Art. 13 - Commissione - Competenze
Art. 14 - Accoglimento o diniego della domanda
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione
Art. 16 - Attivazione dell'esercizio
Art. 17 - Sospensione dell'attività
Art. 18 - Trasferimento della sede
Art. 19 - Ampliamento della sede dell'esercizio
Art. 20 - Subingresso
Art. 21 - Affittanza dell'esercizio
Art. 22 - Successione ereditaria
Art. 23 - Unicità dell'autorizzazione
Art. 24 - Orario giornaliero e giornate di chiusura
Art. 25 - Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità delle tariffe
Art. 26 - Controlli
Art. 27 - Sanzioni
Art. 28 - Ricorsi
Art. 29 - Norme transitorie
Art. 30 - Abrogazione norme precedenti
Art. 31 - Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate nel territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, in cui vengono esercitate, siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti, non ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il richiedente l'autorizzazione deve sottoscrivere atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
4. Non sono soggette alla pianificazione disciplinata dal presente regolamento le autorizzazioni per l'attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista svolte all'interno di ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, carceri; tali autorizzazioni, che possono essere a carattere permanente o temporaneo, non sono trasferibili e sono soggette a rinnovo annuale.
indice Art. 2
Definizioni
1. Per attività di barbiere, di parrucchiere e di estetica si intendono:
      a) per barbiere, l'attività relativa alle seguenti prestazioni esercitate su persone di sesso maschile: rasatura della barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico;
      b) per parrucchiere, l'attività relativa alle seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: rasatura della barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico;
      c) per estetista, l'attività esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. In tali attività, l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono regolamentati dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. Sono esclusi comunque i tatuaggi e le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere medico-curativo-sanitario per i quali necessita l'intervento del medico.

indice Art. 3
Istituti di bellezza
1. Per Istituto di bellezza si intende l'insieme delle attività di parrucchiere e di estetista svolte in un'unica sede purchè i due settori siano distinti.
2. L'autorizzazione per Istituto di bellezza è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" sentita la Commissione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione per Istituto di bellezza può essere rilasciata nelle tre forme seguenti:
   a) Istituto di bellezza in forma societaria con almeno due qualifiche per parrucchiere e per estetista;
   b) Istituto di bellezza in forma singola con il richiedente in possesso delle qualificazioni di parrucchiere e di estetista;
   c) Istituto di bellezza nel quale vengono concentrate le due attività di parrucchiere e di estetista con conseguente cessazione delle autorizzazioni singole.

Art. 4
Autorizzazione
1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è rilasciata dal dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" sentita la Commissione di cui all'articolo 12 del presente regolamento ed è subordinata ai requisiti previsti dall'articolo 7 dello stesso.
2. Le autorizzazioni indicate al comma 1 e all'articolo 3 non sono soggette a rinnovo annuale.
Art. 5
Svolgimento dell'attività fuori dall'esercizio
1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.
2. E' comunque vietato esercitare le attività indicate al comma 1 in forma ambulante o di posteggio.
Art. 6
Domande per l'Autorizzazione
1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti dati:
   a) se trattasi di persona fisica: generalità, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e codice fiscale;
   b) se trattasi di società: denominazione o ragione e sede sociale, eventuale insegna e numero di iscrizione al registro delle imprese, recapito telefonico e codice fiscale.

2. Nella domanda deve essere indicata l'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività richiesta, con specificato se questi sono posti o meno a piano terra, nonchè se l'attività viene svolta in un locale pubblico o presso il domicilio dell'esercente o presso Enti, Uffici, Associazioni o negli appositi reparti degli Alberghi diurni o Hotels, presso Palestre, Clubs privati, Case di cura, Ospedali, Ricoveri per anziani, Istituti di estetica medica.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
       a) attestato relativo ai requisiti professionali di cui alla legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere o attestato relativo ai requisiti professionali di cui alla legge 1/90 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443, della qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161/63, 1142/70 e 1/90;
       b) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività, firmata dal richiedente e da un tecnico iscritto all'albo;
       c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e munite di prova dell'avvenuta registrazione.

Art. 7
Requisiti
1. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'esistenza dei requisiti di distanza tra gli esercizi, di superficie minima dei locali, di idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili e di destinazione d'uso dei locali artigianale o commerciale.
2. I suddetti requisiti sono specificati negli articoli seguenti.
Art. 8
Distanza minima tra esercizi
1. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si richiede l'apertura e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra la distanza minima di m. 400. A tal fine gli esercizi di barbiere si considerano compresi nella stessa tipologia di quelli di parrucchiere.
2. La distanza viene misurata secondo la via più breve. E' data facoltà alla Commissione, nei casi di incerta interpretazione, di indicare quale debba essere il percorso ai fini della determinazione della distanza.
3. Il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale", sentita la Commissione di cui all'articolo 12, ha facoltà comunque di concedere discrezionalmente l'autorizzazione in deroga alle disposizioni relative alle distanze minime stabilite, qualora si verifichino esigenze di servizi dettate da sviluppi edilizi che superino le previsioni urbanistiche.
4. Per l'insediamento di Istituti di bellezza si dovrà tenere conto delle distanze minime previste per i singoli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista ed Istituti di bellezza.
Art. 9
Superficie minima dei locali
1. La superficie dell'esercizio di barbiere, di parrucchiere e di estetista non dovrà essere inferiore a mq. 20 compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.
2. La superficie dell'Istituto di bellezza non dovrà essere inferiore a mq. 80 compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.
Art. 10
Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
1. I locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento nonchè le attrezzature e le suppellettili utilizzate, devono corrispondere alle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie:
   a) l'altezza minima netta dei locali non deve essere inferiore a m. 2,70 e gli eventuali soppalchi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento edilizio;
   b) i locali devono essere convenientemente arieggiati mediante vasistas sovrapposto alla vetrata se al piano strada o mediante finestre regolamentari se trattasi di locali ai piani superiori;
   c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile, compatto, levigato; le pareti devono essere o di materiale lavabile o imbiancate con vernici che si prestino allo stesso trattamento;
   d) l'illuminazione naturale, ove insufficiente, dovrà essere integrata adeguatamente da quella artificiale;
   e) la porta esterna del locale, qualora abbia accesso dalla pubblica via o cortile, quando è aperta, dovrà essere munita, se necessario, di tenda idonea ad ostacolare l'ingresso degli insetti;
   f) il retro bottega dovrà essere arieggiato mediante finestra munita, se necessario, di rete metallica atta ad impedire l'ingresso di insetti, ove non fosse possibile arieggiare direttamente dall'esterno, si dovrà disporre di una canna di ventilazione corredata di idoneo aspiratore elettrico. Il retrobottega dovrà essere fornito di idoneo recipiente con coperchio per la raccolta della spazzatura; di idoneo armadietto e/o contenitori per la biancheria sporca e pulita;
   g) salvo il caso di una nuova gestione, per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte in ordine alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche, non è prescritto il requisito di cui alla precedente lettera f) sempre che lo spazio di cui dispongono gli esercizi stessi non permetta di predisporre il retrobottega, anche mediante innalzamento di un divisorio;
   h) ogni esercizio dovrà essere provvisto di regolamentare servizio igienico proprio e antibagno con finestra, munita, se necessario, di rete metallica atta ad impedire l'ingresso degli insetti, o di canna di ventilazione, nel qual caso si applicherà, alla base, un elettroaspiratore collegato, per il funzionamento, all'interruttore di accensione della luce del locale. Il servizio dovrà essere corredato di lavandino con acqua corrente. Gli esercizi che alla data di entrata in vigore delle norme introdotte a seguito della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche non sono in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera e che per ragioni tecniche non possono dotarsi dei servizi igienici, devono dimostrare di averne a disposizione uno nelle immediate adiacenze;
   i) tutti gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, acqua etc) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti;
   l) ogni posto di lavoro dovrà essere munito di lavandino servito da acqua corrente calda e fredda;
   m) i sedili dovranno essere rivestiti da materiale lavabile o formati da altro materiale idoneo allo scopo;
   n) l'esercizio dovrà disporre di un numero di asciugamani o di accappatoi sufficienti a consentire il cambio ad ogni servizio. Comunque detto numero non potrà essere minore di 12 (dodici) asciugamani e 6 (sei) accappatoi per ogni posto di lavoro;
   o) i rasoi, le forbici, i pettini ecc. dopo l'uso devono essere disinfettati con idoneo antisettico o sistema di sterilizzazione. Per cospargere cipria o borotalco si deve far uso esclusivamente di nebulizzatori di gomma o di plastica. La detersione del volto dopo la rasatura sarà fatta con acqua corrente senza l'uso di spugna o simili che non siamo mono uso. Tutti gli strumenti e le suppellettili devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza;
   p) tinture, fissativi e altri preparati impiegati non devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e devono rispondere alle disposizioni di legge vigenti;

2. Tutto il personale che svolge le attività disciplinate dal presente regolamento:
   a) dovrà essere in possesso di libretto sanitario di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rilasciata dalla competente Azienda U.S.L. Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad informare tempestivamente l'U.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se di pelle, che si manifestasse sul personale addetto. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle o da eruzioni cutanee, non potranno essere servite negli esercizi di cui al presente regolamento. Nel caso ciò avvenisse inavvertitamente dovrà essere provveduto immediatamente a disinfettare la biancheria e gli strumenti usati;
   b) deve indossare, durante il lavoro, una sopravveste bianca o di altro colore chiaro sempre in stato di perfetta nettezza. Dovranno inoltre curare l'igiene personale e particolarmente la pulizia delle mani e delle unghie;
   c) qualora intenda effettuare il servizio a domicilio di clienti dovrà recarvisi fornito di valigeria contenente gli attrezzi da lavoro necessari ed attenersi alle disposizioni di cui alle precedenti lettere o) e p) del comma 1.

3. L'accertamento di quanto sopra viene richiesto d'ufficio agli organi dell'Azienda U.S.L., previa presentazione da parte dell'interessato degli atti necessari.
Art. 11
Destinazione d'uso dei locali
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al certificato di destinazione ad uso artigianale ovvero ad uso commerciale dell'esercizio ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Tale documentazione è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, previa presentazione da parte dell'interessato degli atti necessari.
Art. 12
Commissione - Composizione e funzionamento
1. La commissione consultiva comunale prevista dalle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 attuativa della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è composta:
      - dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
      - da 5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui 3 per le attività di barbiere e parrucchiere e 2 per l'attività di estetista;
      - da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
      - da un rappresentante dell'Azienda U.S.L.;
      - dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
     - da un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune di Montale.

2. Le organizzazioni di cui al presente articolo possono nominare dei supplenti.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune nominato dal Sindaco.
4. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti nel periodo di validità della stessa a seguito di dimissioni, decesso, o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
6. La Commissione è convocata dal Presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri, tramite lettera raccomandata, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione.
7. La seduta della Commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
Art. 13
Commissione - Competenze
1. La Commissione di cui all'articolo 12 esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
      a) approvazione e modifica del regolamento comunale;
      b) rilascio o diniego di autorizzazione;
      c) trasferimento dell'attività autorizzata in altra sede;
      d) ampliamento delle attività;
      e) decadenza e revoca dell'autorizzazione.

2. Non sono sottoposte all'esame della Commissione i subingressi e gli ampliamenti delle superfici.
3. Il Sindaco ha facoltà di richiedere alla commissione la formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su ogni altro problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.
Art. 14
Accoglimento o diniego della domanda
1. La decisione del Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale", sull'accoglimento o diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere notificata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12.
2. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione, l'interessato ha 60 giorni di tempo per completare la documentazione richiesta dall'Amministrazione, ai sensi del vigente regolamento e ritirare l'autorizzazione, pena la decadenza. In caso di comprovata necessità, il termine può essere prorogato dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale".
Art. 15
Rilascio dell'autorizzazione
1. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
b) Camera di Commercio;
c) Ufficio tributi del Comune;
d) Azienda U.S.L. competente per territorio.

2. Anche per la revoca dell'autorizzazione viene data la comunicazione di cui al comma 1.
Art. 16
Attivazione dell'esercizio
1. IL titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena revoca della stessa.
2. In caso di comprovata necessità il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" può prorogare il termine di cui al comma 1.
Art. 17
Sospensione dell'attività
1. La sospensione dell'attività qualora superi i 30 giorni deve essere motivata e comunicata dal titolare al Sindaco.
2. In caso di sospensione dell'attività superiore ad un anno, il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di comprovata necessità il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" può prorogare il termine di cui al comma 2.
Art. 18
Trasferimento della sede
1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'esercizio devono presentare apposita domanda al Sindaco osservando le norme contenute nel presente regolamento.
2. La nuova sede dell'esercizio dovrà rispettare i requisiti previsti dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Nel caso che il trasferimento dell'esercizio sia richiesto per una posizione distante dalla sede attuale non oltre 500 metri, misurati seguendo il percorso pedonale più breve, la distanza minima indicata nell'articolo 8 è ridotta alla metà, a condizione che l'attività nella citata sede sia stata esercitata per almeno 3 anni.
4. Nel caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi motivi), il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale", sentita la Commissione, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo nella medesima zona, derogando alle norme sulla distanza minima tra esercizi previste dall'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 19
Ampliamento della sede dell'esercizio
1. L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve essere autorizzato dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale". L'utilizzazione dei nuovi locali è subordinata al possesso dei requisiti igienico-sanitari e di idonea destinazione d'uso dei locali.
Art. 20
Subingresso
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione prevista dall'articolo 6.
2. Nel caso di subentro per atto tra vivi, il subentrante per ottenere a proprio nome una nuova autorizzazione, deve presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:
   a) atto di trasferimento dell'azienda registrato all'Ufficio del Registro;
   b) certificato attestante la qualificazione professionale come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento;
   c) l'autorizzazione in originale del dante causa.

3. Nel caso di subentro per causa di morte, il subentrante per ottenere a proprio nome una nuova autorizzazione, deve presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:
   a) certificato di morte del titolare dell'autorizzazione;
   b) atto notorio dal quale risulti l'erede o gli eredi legittimi;
   c) eventuale dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi;
   d) certificato attestante la qualificazione professionale come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento;
   e) l'autorizzazione in originale del dante causa.

4. Il subentro non prevede l'adeguamento alle superfici minime.
5. Il rilascio dell'autorizzazione in subingresso è subordinato all'idoneità sanitaria del locale.
Art. 21
Affittanza dell'esercizio
1. Nel caso di trasferimento della sola gestione dell'azienda, o parte di essa, sia tra vivi o in caso di morte, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione, ed alla cessazione della medesima, è sostituita da nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla semprechè ne faccia richiesta al Sindaco entro centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione.
2. La domanda presentata da colui che prende in gestione l'azienda deve essere corredata da:
   a) qualificazione professionale di cui all'articolo 6;
   b) atto d'affitto d'azienda regolarmente registrato.

Art. 22
Successione ereditaria
1. In caso di morte, di invalidità ecc. dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite dall'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.
2. La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.
Art. 23
Unicità dell'autorizzazione
1. Un solo soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare di più autorizzazioni afferenti ad esercizi distinti, a condizione che in ciascuna sede venga assicurata la presenza di persona qualificata alla conduzione dell'esercizio, in qualità di dipendente o socio o collaboratore di impresa.
2. I titolari di autorizzazione comprendente l'attività di "barbiere" o di "parrucchiere" e di "estetista", hanno la facoltà di scindere le due attività mediante l'affittanza pro-tempore ovvero la cessione di uno dei due rami d'azienda, anche nello stesso locale.
Art. 24
Orario giornaliero e giornate di chiusura
1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.
2. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di rendere noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno:
   a) l'orario giornaliero;
   b) le giornate di chiusura;
   c) la chiusura per ferie.

Art. 25
Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità delle tariffe
1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico, in modo ben visibile, l'autorizzazione amministrativa e il tariffario delle prestazioni.
Art. 26
Controlli
1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività.
Art. 27
Sanzioni
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o di parrucchiere senza i requisiti professionali e/o senza l'autorizzazione comunale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire unmilione.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i prescritti requisiti professionali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duemilioni a lire diecimilioni, prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire duemilioni, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
4. Quando è accertata una delle violazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" ordina la cessazione dell'attività e la chiusura dell'eventuale locale. Qualora l'ordine di chiudere il locale non venga eseguito, il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
5. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire trecentomila nei confronti di chi:
   a) cede abusivamente ad altri la gestione dell'esercizio;
   b) cede abusivamente ad altri l'autorizzazione;
   c) non osserva le norme igieniche-sanitarie;
   d) amplia i locali dell'esercizio senza chiedere l'autorizzazione o prima di ottenerla;
   e) trasferisce l'attività in altra sede senza chiedere l'autorizzazione o prima di ottenerla;
   f) esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio.

6. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire centomila nei confronti di chi:
      a) non tiene esposta l'autorizzazione;
      b) non rispetta l'orario;
      c) non tiene esposta la tabella indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e quella indicante le tariffe delle prestazioni;
      d) viola le altre disposizioni previste dal presente regolamento.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 28
Ricorsi
1. Contro il provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.
Art. 29
Norme transitorie
1. Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano in possesso di una autorizzazione con l'indicazione "barbiere", "parrucchiere uomo", "parrucchiere donna" hanno facoltà di chiedere al Sindaco la nuova dizione "parrucchiere" semprechè sia provata la qualificazione professionale sia "per uomo" sia "per donna".
2. La richiesta di cui al precedente comma 1 può essere presentata anche dal subentrante.
Art. 30
Abrogazione norme precedenti
1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 274 del 15.9.1989.
Art. 31
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.


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