venerdì 29 marzo 2019

FORMAZIONE - Lavoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015

avoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015

Sicurezza    by Albanese PellegrinoCommenti chiusi

Lavoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013

Lavoratori stradali aggiornamento formazione entro il 20 aprile 2015Il decreto interministeriale individuava, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure direvisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Il decreto è stato firmato dai ministri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) del 20 marzo 2013, a mezzo avviso.

I lavoratori che operano nei lavori stradali o comunque in prossimità della sede stradale almeno dal 20/04/2012 devono frequentare il corso di aggiornamento di 3 ore entro il 20/04/2015, in base alle previsioni del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture - quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del decreto. Della adozione e applicazione di tali criteri minimi i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza evidenziati nel D.Lgs. 81/2008 (articoli 17, 26, 96 e 100).

I Dispositivi di protezione individuale (Articolo 4), i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1), “fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008”.

Il decreto individua i criteri generali di sicurezza relativi:
  • alle procedure che i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono applicare durante l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  • all'informazione, formazione e all'addestramento specifici che i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, devono assicurare a ciascun lavoratore;
  • ai Dispositivi di protezione individuale che i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori;
  • alle caratteristiche dei dispositivi per segnalare i  veicoli operativi;
  • alla  segnaletica specifica della zona di intervento suddivisa per categoria di strada.

Le indicazioni fornite dal decreto trovano attuazione nei due allegati:
  • Allegato I - “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
  • Allegato II - “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”

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