domenica 30 dicembre 2012

Direttiva 92/51 CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali


Direttiva 92/51 CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali 

Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che integra la direttiva 89/48/CEE.

La direttiva è l'ultima di una serie di misure che attribuiscono ad ogni cittadino
comunitario il diritto che siano riconosciute o prese in considerazione da uno Stato
membro ospitante le qualificazioni acquisite in un altro Stato membro. 

Definizioni di "diploma", "certificato", "attestato di competenza", "Stato membro
ospitante", "professione regolamentata", "formazione regolamentata", "attività
professionale regolamentata"," esperienza professionale", "tirocinio d'adattamento" e "prova attitudinale".

Uno Stato membro che regolamenta una professione riconoscerà le qualificazioni
acquisite in un altro Stato membro e permetterà al loro titolare di esercitare l'attività sul
territorio di detto Stato membro alle stesse condizioni dei suoi cittadini.

La direttiva si applica alle professioni che non sono oggetto di una direttiva specifica di riconoscimento. Sono equiparate alle professioni regolamentate quelle esercitate dai membri di associazioni private che beneficiano di un riconoscimento in forma specifica in uno Stato membro (ad esempio gli "chartered bodies" nel Regno Unito ed il loro equivalente in Irlanda). I diplomi in possesso di cittadini comunitari e acquisiti in un paese terzo rientrano ugualmente nella direttiva a condizione:

che la formazione che essi attestano sia stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o che il loro titolare possieda un'esperienza professionale comprovata di tre anni nello Stato membro che ha riconosciuto i diplomi. 

La direttiva obbedisce al seguente meccanismo di riconoscimento:

principio di base: riconoscimento di diritto da parte dello Stato membro ospitante; 
eccezione: riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante previa compensazione sotto forma: 

a) sia di tirocinio d'adattamento, sia di prova attitudinale, 
- nei casi in cui esistano differenze sostanziali tra la formazione prescritta e quella acquisita, 
- quando nei campi d'attività dello Stato membro ospitante si riscontrino differenze derivanti da una formazione specifica vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo del richiedente.

Lo Stato membro ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

b) sia di esperienza professionale preliminare quando la formazione del migrante è di durata inferiore a quella prescritta nello Stato membro ospitante.

La direttiva contempla un'ampia gamma di qualificazioni; è stato quindi necessario scinderla in due livelli:

un livello corrispondente ad un ciclo breve di formazione post-secondaria; 
un livello corrispondente ad un ciclo di formazione secondaria. 

È stato perciò necessario rendere possibile il riconoscimento non solo fra Stati membri in cui le formazioni sono dello stesso livello, ma anche fra Stati membri in cui le formazioni non sono dello stesso livello, compreso quello contemplato dalla direttiva 89/48/CEE.

La direttiva prevede oltre ad una procedura di riconoscimento delle formazioni acquisite tramite un'istruzione strutturata, una procedura di riconoscimento delle formazioni autodidattiche acquisite con l'esperienza professionale.

Estende ai lavoratori subordinati il campo d'applicazione di talune direttive specifiche (direttive dette transitorie concernenti principalmente i settori commerciale e artigianale) che attualmente riguardano solo i lavoratori autonomi.

La direttiva estende il ruolo di gruppo di coordinamento istituito dalla direttiva 89/48/CEE e fissa gli stessi obblighi per gli Stati membri e la Commissione per quanto concerne le relazioni relative all'applicazione della futura direttiva.

Riferimenti
Gazzetta ufficiale L 209, 24.07.1992

ALTRI LAVORI

Il 3 dicembre 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed integra le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico [COM(97) 638 def. COD97345 - Gazzetta ufficiale C 28, 26.01.1998].

Tale proposta allarga al sistema generale iniziale il concetto di formazione regolamentata introdotto nella direttiva 92/51/CEE.

Procedura di codecisione 
Prima lettura : il 2 luglio 1998, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione con alcuni emendamenti [Gazzetta ufficiale C 226, 20.07.1998]. 
Nessun emendamento è stato accolto dalla Commissione. 
Il 20 marzo 2000 il Consiglio ha adottato una posizione comune [Gazzetta ufficiale C 119, 27.04.2000]. 
Seconda lettura : il 5 luglio 2000 il Parlamento ha approvato la posizione comune del Consiglio con alcuni emendamenti. 
Il 5 luglio 2000 la Commissione ha accettato parte di tali emendamenti. 
Il 21 agosto 2000 la Commissione ha adottato un parere con il quale ha adottato parte di tali emendamenti. 
Il Consiglio ha deciso di non approvare gli emendamenti del Parlamento concernenti la formazione dei medici. 
L'8 novembre 2000 il Consiglio, d'accordo con il Parlamento, ha convocato il comitato di conciliazione per giungere ad un accordo su un progetto comune.

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Direttiva 94/38/CE - Gazzetta ufficiale L 217, 23.08.1994 
Direttiva della Commissione del 26 luglio 1994 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE.

Direttiva 95/43/CE - Gazzetta ufficiale L 184, 03.08.1995 
Direttiva della Commissione del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE. Tale proposta mira ad aggiungere tre corsi di olandese all'allegato C della direttiva e a integrare l'allegato D con due gruppi di corsi di formazione olandese e austriaco.

Directive 2000/5/CE - Gazzetta ufficiale L 54, 26.02.2000 
Direttiva della Commissione del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51CEE. Questa direttiva mira segnatamente ad aggiungere per l'Austria la formazione di base specifica in cure pediatriche, nonché in cure infermieristiche psichiatriche. Alcune modifiche vengono del pari apportate ai cicli di formazione britannici.

Il 3 febbraio 2000, la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 92/51/CEE, in conformità all'art. 18 della direttiva 92/51/CEE [COM(2000) 17 def.]. 
La direttiva del Consiglio 92/51/CEE prevede la presentazione di una relazione sullo stato d'applicazione della direttiva cinque anni dopo la data di scadenza fissata per il recepimento.

La presente relazione ricorda segnatamente l'elaborazione della direttiva, presenta poi lo stato del suo recepimento, nonché le statistiche relative alla sua applicazione. La relazione fornisce del pari esempi di casi pratici riguardanti alcune professioni.

La direttiva 92/51/CE ha costituito un nuovo punto di partenza per l'equivalenza dei diplomi poiché la prima direttiva 89/48/CE copriva soltanto le formazioni di una durata minima di tre anni. La direttiva 92/51/CE ha segnatamente esteso l'equivalenza a formazioni il cui livello reale è comparabile a quelli delle brevi formazioni superiori corrispondenti. Numerose professioni sono state quindi interessate da tale direttiva.

La relazione sottolinea che numerosi problemi, oggi risolti, sono emersi sull'attuazione della direttiva e cio' ha determinato consistenti ritardi nella sua applicazione. Alcune procedure d'infrazione sono state avviate dalla Commission poiché alcuni Stati membri non avevano rispettato il termine di due anni per il recepimento. Cio' è avvenuto con la Spagna (un anno di ritardo), l'Irlanda (due anni), il Portogallo e il Regno Unito (due anni e mezzo), il Belgio (tre anni) e la Grecia (quattro anni). Per l'occasione, la maggio parte delle informazioni statistiche fornite nella relazione sono state comunicate dagli Stati membri del nord dell'Europa (Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Regno Unito), nonché dall'Italia. L'assenza di statistiche per gli Stati membri si spiega con vari motivi di ordine pratico o deriva dal fatto che il recepimento è stato attuato troppo di recente.

La relazione consente di mettere in evidenza alcune difficoltà incontrate in occasione dell'attuazione pratica della direttiva. Le professioni che non rientrano né nel campo di applicazione di una direttiva settoriale, né nel quadro del sistema generale, si trovano in una situazione di "vuoto" giuridico che pone problemi transfrontalieri di riconoscimento.
Vi sono divergenze di opinioni sull'equivalenza di alcune qualifiche anche quando queste non presentano differenze sostanziali da un paese all'altro. E' questo, ad esempio, il caso dei maestri di sci, nonché di altri mestieri caratteristici del settore del turismo. Una maggiore chiarezza giuridica è quindi necessaria in tale settore.

La relazione presenta commenti relativi alle categorie seguenti di professioni:

il pubblico impiego, nel quale viene segnatamente ricordato che la Commissione ha sempre considerato tale settore come facente parte del campo d'applicazione delle due direttive. La relazione affronta del pari la questione dei concorsi di accesso al settore pubblico; 
l'insegnamento prescolastico e postscolastico. Si ricorda che in questa categoria, la maggior parte dei rifiuti di riconoscimento dei diplomi è difficilmente giustificabile; 
le professioni sociali, settore che non comporta particolari problemi di riconoscimento; 
le professioni paramediche, che presentano alcune particolarità, segnatamente poiché per una stessa professione di tale settore, la direttiva varia in funzione dello Stato membro considerato. Vi sono anche direttive specifiche per talune professioni quale quella di infermiere; 
le professioni del trasporto, che sono oggetto di una direttiva specifica; 
le professioni del turismo, per le quali la relazione fa una distinzione fra gli accompagnatori e le guide turistiche. La relazione afferma per tale categoria che i problemi di equivalenza dipendono innanzitutto dalla volontà dei protagonisti di conciliare il principio della libera prestazione di servizi con il diritto nazionale degli Stati membri interessati ; 
le professioni dello sport, una categoria che determina problemi spesso complessi per il fatto che tali professioni si collocano nel quadro di approcci nazionali molto diversi. L'equivalenza dei diplomi, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi in questo settore, risulta del pari particolare e solleva questioni sulla distinzione da operare fra fornitura di servizi e stabilimento in vari Stati membri. 

Il recepimento della direttiva 1999/42/CE che istituisce un terzo sistema generale di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali oggetto delle direttive di liberalizzazione, avverrà nel 2001. Verrà così realizzato un grande progresso nell'equivalenza dei diplomi e delle formazioni.

La relazione sottolinea che sarebbe affrettato trarre conclusioni sul funzionamento di una direttiva particolarmente complessa da attuare in un gran numero di paesi. Nella relazione si riconosce del pari che la direttiva sembra troppo "pesante" per il settore della prestazione di servizi. La Commissione suggerisce a tale riguardo una riduzione dei termini previsti per la presentazione delle domande, nonché del termine previsto per le misure di compensazione. Infine, la Commissione perora vivamente una cooperazione amministrativa ancor più stretta da cui si potrebbe ricavare un codice di buona condotta sulle formalità.




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