giovedì 28 febbraio 2013

IMPIANTI ELETTRICI - VERIFICHE IN SVIZZERA




Diritto nazionale

Allegato

(art. 32 cpv. 4)

 Periodicità dei controlli effettuati da parte di un servizio accreditato o dall'ispettorato.

                1.
Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d’ispezione accreditato o dell’Ispettorato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)

a.
Sottostanno a un controllo annuale:
1.
gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale;
2.
gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari;
3.
gli impianti elettrici dei depositi di carburanti;
4.
gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), esclusi i distributori di benzina e le officine per la riparazione di veicoli;
5.
gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario delle categorie 3 e 4;
6.
gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico;
7.
gli impianti elettrici nelle miniere;
8.
gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati da titolari di un’autorizzazione per lavori d’installazione interni a un’impresa (art. 13).

b.
Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.
gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe;
2.
gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo la lettera a;
3.
gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione, in quanto non specificatamente destinati all’esercizio, che sono raccordati al distributore elettrico della ferrovia o dell’impresa, anche se questo non è alimentato direttamente dall’impresa ferroviaria o di trasporto. Si tratta d’impianti con separazione dei potenziali, d’installazioni esterne e di binari, di gallerie, officine e impianti di lavaggio;
4.
gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali (art. 14) o per il raccordo di materiali elettrici (art. 15).


c.

Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
1.
gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile con impianti di produzione in proprio o protette contro le influenze del NEMP (Nuclear ElectroMagnetical Pulse);
2.
gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci;
3.
gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come i filtri, i laboratori di prova e i generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari;
4.
gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione, in quanto non specificatamente destinati all’esercizio, che sono raccordati al distributore elettrico della ferrovia o dell’impresa, anche se questo non è alimentato direttamente dall’impresa ferroviaria o di trasporto e che non sono controllati secondo la lettera b numero 3.


2.
Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto:
a.
Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e mercati.

b.
Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
1.
gli impianti elettrici nei palcoscenici dei teatri;
2.
gli impianti elettrici nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’INSAI, esclusi quelli nei garage e garage sotterranei negli edifici abitativi;
3.
gli impianti elettrici nei locali in cui sono sottoposti all’azione di agenti corrosivi;
4.
gli impianti elettrici nei distributori di benzina e nelle officine per la riparazione di veicoli;
5.
gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario della categoria 2;
6.
gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne;
7.
gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale;
8.
gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.;
9.
gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi magazzini, teatri, cinema, sale da ballo, alberghi e ostelli, asili, ospizi, ospedali, caserme;
10.
gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni.


c.
Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
1.
gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali;
2.
gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario della categoria 1;
3.
gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali;
4.
gli impianti elettrici nelle officine artigianali;
5.
gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici;
6.
gli impianti elettrici nelle chiese;
7.  gli impianti elettrici negli arsenali;
8.
gli impianti elettrici nelle aziende agricole;
9.
gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo secondo il numero 1 lettera c;
10.
gli impianti elettrici sulle imbarcazioni sportive e da diporto;
11.
gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c.

d.
Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.
                
                3.
Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di dieci o 20 anni devono inoltre essere controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall’ultimo controllo.

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