mercoledì 6 febbraio 2013

Maniglioni antipanico: sostituzione entro il 16/02/2013






I maniglioni antipanico senza marcatura CE vanno sostituiti entro il 16 febbraio




Per i maniglioni antipanico installati sulle porte poste sulle vie di fuga, già oggetto di proroga fino alla fine di febbraio 2011 e successivamente prorogati al 16 febbraio 2013 dal D 06/12/1/2011, dovrebbe essere arrivato il termine ultimo al di là delle situazioni previste dall’art. 5 del Decreto del 2004 che ne prevedeva la sostituzione nei casi in cui avveniva la “rottura del dispositivo”; si verificava la sostituzione della porta e in caso di modifica dell’ attività aziendale “che avrebbe comportato un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo” .

I dispositivi devono essere conformi alla norma UNI EN 1125 quando:
l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
i locali ospitano “lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti”.
Il decreto ha inoltre fissato i criteri per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili  del Fuoco in funzione del rilascio del Certificato di prevenzione incendi


Prevenzione incendi, decreto 18 dicembre 2012, regola tecnica pubblico spettacolo







Un commento al provvedimento si rende comunque necessario per condannare i provvedimenti di  proroga per periodi che superano l’annualità sicuramente necessaria per attivare le sostituzioni richieste e la carenza di progettualità attuativa per leggi che dimostrano da subito i limiti della fattibilità.

Qualunque governo mette in atto provvedimenti che nel tempo necessitano di proroghe è da denunciare all’alta corte di giustizia per ristabilire le responsabilità che derivano da aspettative non realizzabili e per le proroghe cha dall’annualità diventano eterne.

In tema di sicurezza non possono esistere difformità di progettazione e certificazione con l’obbligo da subito per tutti paesi aderenti al Comunità europea di uniformare le norme di certificazione riducendola ad una sola senza possibilità di rifarsi a quelle dei paesi terzi che possono essere anche più bravi e zelanti, ma non possono corrompere il mercato e le garanzie che un paese civile deve fornire ai propri cittadini.





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