VALUTAZIONE
DEL RISCHIO Corpo - Intero
L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 2 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL e delle regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
La valutazione,
con o senza misure, dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli
regolari da parte di personale competente. Essa dovrà valutare i valori di
esposizione cui sono esposti i lavoratori in relazione ai
livelli d’azione e i valori limite prescritti dalla normativa.
Livelli
d'azione e valori limite prescritti dal DL 81/2008 art. 201
Vibrazioni
trasmesse al Corpo Intero (WBV)
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Livello
d'azione giornaliero di esposizione
A(8)
= 0,5 m/s2
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Valore
limite giornaliero di esposizione
A(8)
= 1 m/s2
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Livello
di esposizione per brevi periodi 1,5 m/s2
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Come specificato
nell’ambito delle “Linee guidaDecreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, sulla
prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici
nei luoghi di lavoro- Prime indicazioni applicative” redatto da
Coordinamento Tecnico Regioni - Ispesl per “periodi brevi” si intende un valore
di aw (rms) che corrisponda al minimo tempo di acquisizione
statisticamente significativa delle grandezze in indagine.
Con la strumentazione
attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e
almeno 3 minuti per WBV.
La valutazione deve
prendere in esame i seguenti fattori:
a. i
macchinari che espongono a vibrazione e i rispettivi tempi di impiego nel
corso delle lavorazioni, al fine di valutare i livelli di esposizione dei
lavoratori in relazione ai livelli d’azione e valori limite prescritti dalla
normativa
b. gli
eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rischio;
c. gli
eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
d. le
informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della
Direttiva Macchine;
e. l'esistenza
di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a
vibrazioni meccaniche;
f. condizioni
di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità
il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.
Inoltre la vigente
normativa prescrive che la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni
prenda in esame : “il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti”. In presenza di vibrazioni impulsive è
pertanto necessario integrare la valutazione dell’esposizione con ulteriori
metodiche valutative che tengano in considerazione l’impulsività della
vibrazione. Si ricorda in merito che lo standard ISO 2631-1 (2014) indica
che il parametro valutativo A8 è applicabile per vibrazioni WBV con
fattore di cresta inferiore a 9. Il superamento di tale valore è indicativo
della presenza di vibrazioni a carattere impulsivo, da valutare
utilizzando il valore di dose di vibrazione VDV. In aggiunta
l’emendamento del 2010 della ISO 2631-1 specifica che le metodiche
alternative di valutazione da adottare in presenza di vibrazioni
intermittenti o urti ripetuti - che presentino fattori di cresta superiori a 9
- sono contenute nello Standard ISO 2631-5 .
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