martedì 5 maggio 2015

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Corpo - Intero

VALUTAZIONE   DEL RISCHIO  Corpo - Intero



L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 2 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL e  delle regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui  tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
 La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente. Essa dovrà valutare i valori di esposizione cui sono esposti i  lavoratori  in relazione ai livelli d’azione e i valori limite prescritti dalla normativa.
 
Livelli d'azione e valori limite prescritti dal DL 81/2008 art. 201
Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero (WBV)
Livello d'azione giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s2
Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 1 m/s2
Livello di esposizione per brevi periodi 1,5  m/s2

Come specificato nell’ambito delle “Linee guidaDecreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici  nei luoghi di lavoro- Prime indicazioni applicative” redatto da  Coordinamento Tecnico Regioni - Ispesl per “periodi brevi” si intende un valore di a(rms) che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine.
Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.
La valutazione deve  prendere in esame i seguenti fattori:
a.     i macchinari che espongono a vibrazione  e i rispettivi tempi di impiego nel corso delle lavorazioni, al fine di valutare  i livelli di esposizione dei lavoratori in relazione ai livelli d’azione e valori limite prescritti dalla normativa
b.    gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
c.     gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
d.    le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della Direttiva Macchine;
e.    l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
f.      condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

Inoltre la vigente normativa prescrive che la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni prenda in esame : “il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti. In presenza di vibrazioni impulsive è pertanto necessario integrare la valutazione dell’esposizione con ulteriori metodiche valutative che tengano in considerazione l’impulsività della vibrazione. Si ricorda in merito che lo standard ISO 2631-1 (2014)  indica che  il parametro valutativo A8 è applicabile per vibrazioni WBV con fattore di cresta inferiore a 9. Il superamento di tale valore è indicativo della presenza di vibrazioni a carattere impulsivo,  da valutare utilizzando il valore di dose di vibrazione VDV. In aggiunta l’emendamento del 2010 della ISO 2631-1 specifica che le metodiche alternative di valutazione  da adottare  in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti - che presentino fattori di cresta superiori a 9 -  sono contenute nello Standard ISO 2631-5 .

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