lunedì 22 giugno 2015

Durc online, una circolare su chi fa la verifica e sui requisiti di regolarità

Durc online, una circolare su chi fa la verifica e sui requisiti di regolarità

Con una circolare 19 dell’8 giugno 2015 – DM 30 gennaio 2015, Durc online, la Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha dato le prime indicazioni operative sulle semplificazioni introdotte dal decreto.
Come abbiamo avuto modo di dire in altra pagina di Quotidiano Sicurezza (Leggi: Durc, dal 1° luglio via alla procedura online), si tratta della semplificazione dell’attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l’acquisizione del Durc, attraverso la verifica “con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.
Con la circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale a proposto dei soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (art. 1 del Dm) che sono le “amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, gli Organismi di attestazione SOA, le amministrazioni pubbliche concedenti in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi (DPR 445/2000), l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse, le banche o gli intermediari finanziari, (cessioni dei crediti certificati, L. 2/2009 e L. 89/2014)”.
Un chiarimento della circolare ministeriale avverte, a questo proposito che nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, le imprese o i lavoratori autonomi e le banche o gli intermediari finanziari resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.
Questi soggetti possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili e lo possono fare nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Durc.
L’esito della verifica “sostituisce, ad ogni effetto il Durc già previsto: a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia, c) per il rilascio dell’attestazione SOA.
Richiamato il DL 34/14* nel fornire chiarimenti sull’art. 3 del Dm, la circolare affronta le problematiche sui requisiti di regolarità, la cui verifica in tempo reale riguarda:
a) i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa;
b) i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La verifica della regolarità contributiva dell’impresa, viene puntualizzato, si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata (L. 335/1995)”.
Sempre sull’art. 3, la circolare ministeriale sottolinea che “la verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’Inps  per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell’impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare”.
E ancora, viene chiarito, la regolarità sussiste comunque in caso:
  • “di rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • di crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
  • di crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario”.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto e a ciascuna Cassa edile**. In tal caso il Dm stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
* “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
** In questo caso il Dm oggetto dei chiarimenti della circolare del Ministero, stabilisce che “non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
Continua venerdì 12 giugno 2015: modalità verifica ed esclusione
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