sabato 6 giugno 2015

Formazione equipaggi pescherecci, brevetti, guardia, Decisione UE Convenzione STCW-F


ROMA – Decisione del Consiglio, 18 maggio 2015, n. 799 – 2015/799/UE – Autorizzazione ad aderire, nell’interesse dell’UE, alla convenzione internazionale dell’IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, rilascio brevetti, guardia.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio 2015 una Decisione del Conglio con la quale si autorizzano gli Stati membri ad aderire alla Convenzione dell’Organizzazione marittima mondiale relativa alla sicurezza della pesca, intesa come sicurezza sia delle persone a bordo che del mare.

Imo Organizzazione marittima internazionale

L’Imo, International maritime organization è l’Agenzia delle Nazioni Unite che dal 1948, data della sua istituzione, si occupa della cooperazione marittima, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell’ambiente marino.
170 sono attualmente i Paesi che vi aderiscono e tra questi figura l’Italia, che fa parte del suo Consiglio d’organizzazione, annoverata nel gruppo dei dieci Paesi maggiormente evoluti nella navigazione marittima.

Convenzione STCW-F

La Convenzione oggetto della recente Decisione UE è la STCW-F , è stata adottata dall’Imo il 7 luglio del 1995 ed è entrata in vigore il 29 settembre 2012.
Si tratta di una convenzione che riguarda i pescherecci superiori ai 24 metri di lunghezza e contiene tra le misure, indicazioni sulla certificazione di skipper, ufficiali, ufficiali macchina e operatori radio.
Gli Stati Membri, stando alla Decisione Ue dovranno adottare la Convenzione entro il 23 maggio del 2017.
Così nelle motivazioni della Decisione UE 18 maggio 2015, n. 799:
“5) Nell’ambito degli accordi di partenariato con paesi terzi per una pesca sostenibile («accordi»), è importante che l’equipaggio a bordo dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro possieda qualifiche professionali adeguate, comprovate da certificati riconosciuti dallo Stato di bandiera, in modo da rendere possibili le assunzioni alle condizioni stabilite negli accordi. Nell’applicare la convenzione, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell’Unione, compresi possibili effetti negativi sulla conclusione e sull’attuazione degli accordi. I paesi terzi interessati dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad aderire alla convenzione.
(6) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la sicurezza in mare e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché il miglioramento delle qualifiche professionali dell’equipaggio a bordo dei pescherecci. L’Unione sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
(7) La regola 7 del capo I dell’allegato della convenzione rientra nella competenza esclusiva dell’Unione per quanto concerne le norme dell’Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie di equipaggi dei pescherecci e incide sulle norme del trattato e sul diritto derivato dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella misura in cui siano interessati cittadini dell’Unione che possiedono i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo”.

Convenzione STCW

Per quanto riguarda ancora la formazione della gente di mare, lo scorso 8 maggio ilConsiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto per l’approvazione della direttiva 2012/35/UE che contiene disposizioni e adempimenti transitori derivanti dai recenti aggiornamenti della STWC, Convenzione sulla formazione della gente di mare, rilascio dei brevetti e guardia.
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