lunedì 15 giugno 2015

Norme regolamentari per l’uso del timbro professionale

RD. n. 2248 del 25.11.1929

Norme regolamentari per l’uso del timbro professionale

1) Ogni elaborato tecnico presentato da un dottore agronomo o da un dottore forestale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro grasso attestante che il dottore agronomo o il dottore forestale firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'albo professionale.

2) Il timbro recherà il nome del professionista ed un numero di iscrizione progressivo, e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall’albo del primo attributario.


3) Il timbro sarà assegnato, dal Presidente dell'Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto nell’albo all’atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso. Il professionista che riceve il timbro dovrà lasciare ricevuta apponendo la firma sull’apposito registro.


4) Il timbro di dotazione sarà riprodotto nella tessera di riconoscimento che, a norma dell'art. 9 del R. D. 25.11.1929, n. 2248 il Consiglio dell’ Ordine deve rilasciare ad ogni iscritto nell’albo professionale.


5) Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all’atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione della comunicazione del provvedimento se adottato d’iniziativa del consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso. Dell’avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull’apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne immediata denuncia al presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.


6) Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'autorità giudiziaria e agli enti ed uffici interessati. Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'autorità giudiziaria a norma dell’art. 19 del R.D. 25.11.1929, n. 2248.


7) E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri che non siano stati dati in dotazione dal presidente dell'Ordine è considerato infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dall’art. 11 del R.D. 25.11.1929, n. 2248.


8) L'autorità giudiziaria, gli enti ed uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o all’approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertata l'iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni col fac-simile del timbro.


9) Le presenti disposizioni sono entrate in vigore col 1 gennaio 1954.


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