lunedì 14 dicembre 2015

Dal 13 settembre la procedura della certificazione di malattia online


Le novità per il lavoratore – Dal 13 settembre ilavoratori dipendenti non saranno più tenuti a recapitare al datore di lavoro la copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico curante o dalla struttura sanitaria, ai  quali, invece, spetta di inviare il certificato direttamente all’INPS.
Tuttavia, per il lavoratore continua l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro secondo le disposizioni del contratto nazionale applicato e/o al regolamento aziendale interno.
Altre incombenze:
  1. Fornire al datore di lavoro che ne faccia richiesta, il numero di protocollo identificativofornitogli dal medico;
  2. rispettare le fasce orarie di reperibilità per eventuali visite di controllo*.
  3. comunicare ogni variazione dell’indirizzo di reperibilità durante l’assenza, utile in caso di effettuazione di visite di controllo*.
Nel caso in cui il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, illavoratore è tenuto alla presentazione al datore di lavoro del certificato cartaceo.
Il lavoratore può prendere visione dell’attestato di malattia, registrandosi sul sito web www.inps.it con le informazioni relative al proprio codice fiscale e al numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Con l’applicazione della nuova normativa niente è cambiato in materia di trattamento economico e normativo durante la malattia.
Le novità per il datore di lavoro – I datori di lavoro possono prendere visione delle attestazioni di malattia esclusivamente per via telematica ricevendole dall’Inpsall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Per ottenere ciò il datore di lavoro ne fa richiesta a una qualsiasi Sede territoriale Inps utilizzando lo stesso indirizzo di Pec al quale sono destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.
Il datore di lavoro potrà accedere al sito www.inps.it  previa attribuzione di un apposito codice PIN.
Dal 16 luglio 2011, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria, convertita nella Legge 11,  le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia torneranno ad essere richieste alle Asl solo se il dirigente responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno, mentre l’obbligo permane “dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

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