In materia di telelavoro domiciliare l’Accordo nazionale di lavoro*, sottoscritto il 14 dicembre 2007, è stato rinnovato il 15 ottobre 2014.
Il nuovo accordo indica la procedura da seguire per la realizzazione del telelavoro domiciliare (e anche del telelavoro satellitare**) affidando ai Direttori Regionali e ai Direttori centrali interessati la redazione del relativo Piano di Sviluppo. Questo dovrà illustrare le aree geografiche di intervento e/o le aree dirigenziali interessate, le attività telelavorabili, le postazioni attivabili per ciascuna struttura afferente il territorio regionale e/o Area dirigenziale (nel limite massimo del 5% del personale assegnato a ciascuna di esse), le tipologie professionali, il numero previsto di unità lavorative effettivamente coinvolte comunque distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento attesi.
Il piano di sviluppo per il telelavoro comprenderà un arco temporale tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare (tra i 12 e i 24 mesi nel caso di telelavoro satellitare).
In questa sede ci interessa di illustrare una parte della Circolare Inps del 27 febbraio 2015, n. 52 (Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare) con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione.
La circolare individua le attività telelavorabili, esamina le modalità di attivazione dei progetti di telelavoro, l’accesso al progetto di telelavoro, l’obbligo di riservatezza sui dati trattati dal telelavoratore, gli standards qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro e, appunto, la prevenzione e la protezione per la sicurezza del telelavoratore.
A questo ultimo proposito va ricordato che l’art. 3, c. 10, del TU 81/08 sicurezza lavoro prescrive che tutti i lavoratori subordinati che eseguono una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, sono assoggettati alle disposizioni del Tit. VII, “indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa”.
I lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro sulle linee aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali.
Per le verifiche della corretta attuazione, da parte del lavoratore a distanza, della normativa per la sicurezza, il datore di lavoro e il Rls, oltre beninteso alle autorità competenti, hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, preceduto sia dal preavviso che dal consenso a farlo, da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro potrà svolgere l’accesso al domicilio del lavoratore anche avvalendosi del Rspp, del Mc e dei preposti.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto all’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli:
  • di incontrarsi con i colleghi;
  • di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
* Sottoscritto da Inps e OO.SS., rende definitivo il ricorso al telelavoro domiciliare quale “forma di flessibilità della prestazione lavorativa” ed estende la possibilità di attivare progetti di telelavoro alle Direzioni Regionali e alla Direzione Generale.
** La sua introduzione in via sperimentale è funzionale ad una gestione più flessibile del personale (con lo scopo di “reinternalizzare attività istituzionali che oggi vengono svolte da personale esterno all’Istituto” ma anche di colmare vuoti creati dall’impossibilità di sostituire – causa il blocco del turn-over – le professionalità in uscita”).
Continua martedì 10 marzo 2015: sicurezza telelavoro obblighi lavoratore 
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