venerdì 31 marzo 2017

Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche

Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche In evidenza

nomina-medico-competenteSulla problematica dell’obbligo di nomina del medico competente si è pronunciato L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia, con il condivisibile parere del 9 ottobre 2013. Secondo l’Ufficio, il Dlgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi di cui all’articolo 25 (tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga, appunto, a seguito della valutazione dei rischi (articolo 18).
L’articolo 28, comma 2, alla lettera e, richiede al datore di lavoro di indicare, nel documento di valutazione dei rischi, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Pertanto, secondo l’Ufficio, risulta «senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione E Protezione) nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’articolo 25, comma 1, lettera a, di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico».
fattori di rischio più comuni sono i seguenti:
  1. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
  2. rischio biologico (personale scolastico);
  3. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
  4. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio);
  5. rischio rumore (insegnanti);
  6. rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a fenomeni di usura psicofisica);
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.
AdA
fonte Sole24Ore 11/17 MMP

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