domenica 6 maggio 2012

Patente B: 6 ore di esercitazioni obbligatorie di cui 2 in condizioni ''notturne''

Patente B: 6 ore di esercitazioni obbligatorie di cui 2 in condizioni ''notturne''



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 20.04.2012, G.U. 23.04.2012

L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B
deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, di cui 2 in condizioni di visione notturna secondo quanto introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
Lo stabilisce il Decreto 20 aprile 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95.
Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. Le lezioni sono individuali e devono essere così ripartite:
  • guida in condizioni di visione notturna (2 ore);
  • guida su strade extraurbane (2 ore);
  • guida su autostrade o strade extraurbane (2 ore).
Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.
(Altalex, 26 aprile 2012)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 20 aprile 2012
Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B. (12A04779)
Decreta:

Art. 1

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B
1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.
4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, e' conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.
5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida.
7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.
8. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
Art. 2

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, e' fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresi', obbligo di rispettare i limiti di velocita' di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.
Art. 3

Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida di categoria B, presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli aspiranti al conseguimento di patenti di guida di categoria B speciale.
Art. 4

Disposizioni di carattere finanziario
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2012.

p. Il Ministro: Ciaccia

Allegati
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