giovedì 17 maggio 2012

Vigilanza sanitaria - Tavola sinottica


VIGILANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI AGLI AGENTI FISICI
Cadenza
Rischi compresi nell’obbligo
Norma di
riferimento

ART

AGENTI FISICI - Titolo VIII  - Capo I - Disposizioni generali
DLgs 81/2008
180
Vedi art. 41/ DLgs 81/2008
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è ef­fettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valuta­zione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un la­voratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi la­vorativi il medico competente ne in­forma il lavoratore e, nel rispetto del segreto professio­nale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per elimi­nare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'at­tuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

DLgs 81/2008
185



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