venerdì 10 agosto 2012

ACCONCIATORE / SCUOLA PER ACCONCIATORI


AREA ANAGRAFE ECONOMICA REGISTRO IMPRESE DI TORINO
Edizione gennaio 2006 - 1° aggiornamento
A cura di, A. Berta, F. Caputo, L.Chinè e N.Alemanno
Coordinamento testi: G. Bonnì, E.C. Vocale e M.L. Raso
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino 3
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424/6
Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it - Web www.to.camcom.it/registroimprese



ACCONCIATORE
(attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini);

SCUOLA PER ACCONCIATORI,
con attività esercitata a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi

DEFINIZIONE

Per “acconciatore” si intende chi esercita, in forma di impresa, tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. La suddetta attività comprende anche le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

REQUISITI NECESSARI

1. Abilitazione professionale, che deve sussistere:
- in caso di impresa individuale, in capo al titolare, o ad un eventuale responsabile tecnico, a seconda dell’interpretazione data dal comune competente al comma 5 dell’art. 3 della legge 174/2005;
- in caso di società, in capo alla persona designata quale responsabile tecnico (socio, dipendente o terzo);

2. Autorizzazione comunale, previo accertamento (da parte del comune) del possesso della prescritta abilitazione professionale in capo ai soggetti sopra indicati, in caso di nuovo inizio dell’attività;

3. Dichiarazione di inizio attività (DIA), presentata al comune competente, in caso di subingresso senza modifica dei locali e Comunicazione di inizio attività (CIA), presentata allo stesso comune, decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio (art. 19 L241/90 così come rivisto dalla L. 80/05).


AVVERTENZE

Scuola per acconciatori:
- se l’attività è esercitata, a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, occorre apposita autorizzazione rilasciata dal comune competente, previo accertamento (da parte dello stesso comune) del possesso della prescritta abilitazione professionale.
- se l’attività a fini didattici è esercitata solo sugli allievi e sulle parrucche, l’attività è libera (v. scheda CORSI IN GENERE).

L’attività di acconciatore è tipicamente artigiana.

Se l’impresa non possiede i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, in quanto ad
esempio:

- titolare non in possesso dell’abilitazione professionale o che non presta opera manuale nell’impresa (verificare presso il comune competente la possibilità di rilascio di autorizzazione in capo ad una persona fisica con responsabile tecnico diverso dalla stessa);

- società di persone nella quale la maggioranza dei soci non presta opera manuale nell’impresa, oppure, nessun socio in possesso dell’abilitazione;

- società di capitali non artigiane;

si iscrive nel R.I. oppure, se già iscritta, denuncia nel R.I./R.E.A. l’inizio dell’attività di acconciatore, specificando, in entrambi i casi, nel modello note aggiunto al modello base, le motivazioni per cui la stessa non si iscrive all’Albo Imprese Artigiane; tale specifica non è richiesta per le società a r.l. pluripersonali e le s.p.a..

Accertamento dell’abilitazione professionale:
di competenza della Commissione Provinciale per l’Artigianato sino all’emanazione della nuova normativa regionale.

Intestatario dell’autorizzazione:
- la persona fisica può essere intestataria di una sola autorizzazione;
- la società può essere autorizzata per più esercizi, a condizione che per ciascuno di essi sia nominata responsabile tecnico una persona in possesso dell’abilitazione professionale.

Sede dell’attività:
l’attività può essere svolta:
- presso una sede fissa;
- presso il domicilio dell’esercente o presso la sede indicata dal cliente;
- in luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Non è ammessa l’attività svolta in forma ambulante o ambulante con posto fisso.

Commercio di prodotti cosmetici o di prodotti accessori e affini inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati alla propria clientela:
non occorre la comunicazione, di cui al D.Lgs. 114/98, prevista per il commercio al minuto (modello COM).

Attività di acconciatore e di estetica nella stessa sede:
per le imprese già in possesso dell'autorizzazione per l’attività di acconciatore, non occorre l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetica.
Manicure e pedicure estetico:
non occorre l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di estetica, per le imprese in possesso dell'autorizzazione per l’attività di acconciatore.

Responsabile tecnico:
obbligatorio per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, non è, invece, soggetto ad alcun obbligo di denuncia da parte dell’impresa nel R.E.A.; si precisa che, l'eventuale comunicazione della nomina, pur non essendo obbligatoria, comporta la comunicazione di tutte le variazioni inerenti tale
carica.

Cessazione dell’attività:
deve essere comunicata al comune competente entro 30 giorni dall’evento con contestuale restituzione dell’autorizzazione.

CASI PARTICOLARI

TRASFERIMENTO DELL’ESERCIZIO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE:
autorizzazione comunale.


SUBENTRO SENZA MODIFICA DEI LOCALI:

L'avvio dell'attività, così come previsto dall'art. 19 L. 241/90 e modificato dalla L. 80/2005, si articola in due fasi distinte:
- Dichiarazione di inizio dell’attività (DIA).
- Comunicazione di inizio dell’attività (CIA).
- Prima di iniziare l’attività il soggetto interessato (persona fisica o società) deve presentare al comune competente una “dichiarazione di inizio dell’attività” (DIA).
L’attività oggetto della dichiarazione (DIA) non può iniziare contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio dell’attività, ma solo dopo che siano decorsi non meno di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa al comune competente per territorio.
- Contestualmente all’inizio dell’attività, il soggetto interessato deve presentare al comune competente la "comunicazione dell’effettivo inizio dell’attività" (CIA).
N.B. Alcuni comuni non applicano ancora quanto dispone il nuovo articolo 19 della L. 241/90: per questi comuni, è ancora possibile iniziare l’attività “per subingresso” sulla base della semplice presentazione della “denuncia di inizio attività (vecchio articolo 19).


SOSPENSIONE ATTIVITÀ:

- sospensione dell’attività per oltre 1 mese e sino alla durata massima di 1 anno:
comunicazione da presentare al Sindaco del comune competente con relativo deposito dell’autorizzazione;
- sospensione dell’attività oltre un anno: autorizzazione del comune competente.


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, in caso di nuova apertura.
- Copia semplice della comunicazione di inizio attività (CIA), presentata al comune competente per territorio, in caso di subingresso senza modifica dei locali.
N.B. Nel caso in cui, il comune competente ritenga ancora valida la presentazione della “denuncia di inizio attività” (vecchio art.19) copia semplice della stessa.
- Copia semplice dell’autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, in caso di trasferimento dell’esercizio.
- Copia semplice dell’autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, nel caso di proroga della sospensione oltre un anno.
N.B. In caso di prima sospensione dell’attività, per un periodo inferiore o uguale ad un anno, non occorre allegare alla domanda copia semplice della relativa comunicazione presentata al comune.


PRINCIPALI VERIFICHE ESEGUITE DALL'UFFICIO

1. Data inizio attività:
- in caso di nuova autorizzazione, la data di inizio attività non può essere antecedente alla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, solo uguale o successiva, e comunque, non oltre i sei mesi, salvo eventuale proroga documentabile con copia della comunicazione presentata al comune competente. Se la data di inizio attività è successiva di oltre sei mesi alla data di rilascio dell'autorizzazione, si procede al rifiuto della domanda o al non accoglimento della denuncia poiché, dopo tale termine, l’autorizzazione si intende decaduta. Prima del rifiuto, contattare il comune competente per accertarsi dell'effettiva decadenza;
- in caso di subingresso senza modifica dei locali, la data di inizio attività dovrà essere corrispondente alla data della comunicazione di inizio effettivo dell’attività (CIA), presentata al comune successivamente al decorso di non meno di 30 giorni dalla presentazione allo stesso della DIA.
La data di inizio attività è quindi sempre quella della comunicazione al comune (CIA) e non quella della dichiarazione di inizio attività - (DIA).
La comunicazione di inizio può essere presentata secondo le seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli del comune 􀃖 fa fede la data del timbro apposto per ricevuta
- con raccomandata a.r. 􀃖 fa fede la data del timbro apposto per ricevuta sulla cartolina di ritorno
- con raccomandata semplice 􀃖 fa fede la data della ricevuta di avvenuta presentazione, rilasciata dal comune, e non la data di invio della raccomandata - tramite fax 􀃖 fa fede la data di trasmissione.
Qualora, il comune competente, in caso di subingresso, ritenga ancora valida la presentazione della “denuncia di inizio attività” (vecchio art.19), la data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della stessa.
Per la data di riferimento, vedi il punto precedente.
2. Intestatari dell’autorizzazione:
- impresa individuale: il titolare
- società: la società o una persona fisica in qualità di legale rappresentante della società. In questo caso deve risultare anche il nome del direttore tecnico.
3. Commercio al dettaglio di prodotti non inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati alla propria clientela:
comunicazione di apertura o di subingresso, presentata al comune competente, per il commercio al minuto (modello COM).
4. Sospensione dell’attività:
- sospensione dell’attività sino alla durata massima di 1 anno: non occorre alcuna
documentazione.
- sospensione dell’attività oltre un anno: copia semplice dell'autorizzazione rilasciata dal comune competente.
5. Cessazione dell’attività: non occorre alcuna documentazione.

6. Competenza dell’Ufficio:
poiché l’attività è tipicamente artigiana, l’inizio della stessa potrà essere dichiarato nel R.I./R.E.A., solo nel caso non sussistano in capo all’impresa i requisiti per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane; la domanda dovrà contenere, nel modello "note" aggiunto al modello base, la motivazione della mancata iscrizione all’Albo, in caso contrario la domanda verrà sospesa;
tale specifica non è richiesta alle società a r.l. pluripersonali e alle s.p.a..

7. Responsabile Tecnico:
sono regolari le denunce di inizio/modifica/aggiunta attività senza che sia dichiarato anche il responsabile tecnico, in quanto la relativa denuncia nel R.E.A. non è obbligatoria per legge: la denuncia del responsabile tecnico è facoltativa; si precisa che, l'eventuale comunicazione della nomina, pur essendo facoltativa, comporta la comunicazione di tutte le variazioni inerenti tale carica.
INCOMPATIBILITÀ
L’attività professionale di acconciatore e quella esercitata a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, non possono essere effettuate nel medesimo locale; i locali possono essere adiacenti, ma devono essere separati in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni tra i due settori di attività).

MODELLI DA UTILIZZARE – DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE:
- I1 iscrizione
- I2 modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l’unita' locale
Diritti di segreteria:
- pratica cartacea € 23,00
- pratica su supporto informatico/telematico € 18,00
Imposta di bollo:
- pratica cartacea € 14,62
- pratica su supporto informatico/telematico € 42,00
L'imposta di bollo è dovuta in caso di iscrizione dell’impresa o modifica/cessazione dell’attività svolta c/o la sede e non in caso di sospensione; non è dovuta neanche in caso di inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l’unita' locale.

SOCIETÀ:
- S5 inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso la sede legale
- UL inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso l’unità locale
- SE inizio/modifica/aggiunta/sospensione o cessazione attività svolta presso sede secondaria già esistente
- Int. P comunicazione responsabile tecnico (facoltativa)
Diritti di segreteria:
- pratica telematica € 30,00
- pratica su supporto informatico € 50,00
- pratica cartacea tale modalità non è ammessa
Imposta di bollo: - non dovuta

SANZIONI

IMPRESA INDIVIDUALE
- Prima iscrizione/ modifica/cessazione attività presso la sede:
- per la denuncia presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 20,00 (più € 15,00 di spese) secondo le modalità indicate nel verbale di infrazione.
In questa ipotesi, non è possibile effettuare il pagamento liberatorio in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico contestualmente al deposito della denuncia, in quanto trattasi di incasso erariale.
- Sospensione attività presso la sede e denuncia relativa ad apertura/modifica/cessazione di un'unità locale:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 (più € 15,00 di spese);
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa di € 51,33 (più € 15,00 di spese).
In questa ipotesi, è possibile effettuare il pagamento liberatorio contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite verbale, non è dovuto l’importo delle spese).

SOCIETÀ

- Denuncia di inizio/modifica o cessazione dell’attività presso la sede legale e presso l'unità locale, compresa l'apertura:
- per la denuncia presentata dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 10,00 per ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione amministrativa notificato;
- per la denuncia presentata dal 61° giorno dalla data dell’evento, l’impresa deve effettuare il pagamento in misura ridotta, a titolo di sanzione amministrativa, di € 51,33 per ogni socio amministratore o liquidatore in caso di società di persone, per l’amministratore unico, oppure, per ogni componente il consiglio di amministrazione o di gestione o per ogni liquidatore in caso di società di capitali e cooperative.
A tali importi dovranno essere aggiunti € 15,00 di spese per ogni verbale di infrazione amministrativa notificato.
È comunque possibile effettuare il pagamento liberatorio contestualmente al deposito della denuncia, in contanti, in conto corrente o attraverso il conto telematico (se sottoscrittori di contratto Telemaco Pay), solo se richiesto nel modello
NOTE aggiunto al modello base (non essendoci accertamento scritto tramite verbale, non è dovuto l’importo delle spese).
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito www.to.camcom.it alla sezione "Sanzioni Amministrative del R.I."


NORMATIVA SPECIFICA PER ACCONCIATORI ED ESTETISTIE

- Regolamento per la Disciplina della attività di parrucchiere ed estetica approvato dal Consiglio Comunale di Torino in data 11/10/1999

- Legge 241/1990, art. 19 – Dichiarazione e comunicazione di inizio attività così come rivisto dalla Legge 80/2005.

L. 17-8-2005 n. 174 (file in formato pdf - 4 pagine, 52 Kbyte)

Nuova disciplina dell´attività di acconciatore.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

L. 14-2-1963 n. 161 (file in formato pdf - 4 pagine, 91 Kbyte)
Disciplina dell´attività di barbiere, parrucchiere ed affini.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66.

L. 4-1-1990 n. 1 (file in formato pdf - 8 pagine, 110 Kbyte)
Disciplina dell´attività di estetista.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.

L.R. 9-12-1992 n. 54 (file in formato pdf - 15 pagine, 175 Kbyte)
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ´´Disciplina dell´attività di estetista´´.
Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 53.

D.P.G.R. 4-11-1999 n. 78
 (file in formato pdf - 5 pagine, 101 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico - operative per l´esecuzione di attività di SOLARIUM.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45.

D.P.G.R. 7-4-2003 n. 6/R (file in formato pdf - 13 pagine, 146 Kbyte)
Regolamento regionale delle attività di solarium.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 17 aprile 2003, n. 16.

D.P.G.R. 22-5-2003 n. 46 (file in formato pdf - 10 pagine, 142 Kbyte)
Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l´esecuzione dell´attività di tatuaggio e di piercing.
Pubblicato nel B.U. Piemonte 29 maggio 2003, n. 22.




Nessun commento:

Posta un commento