giovedì 9 agosto 2012

Medicinali, oggetti di medicatura e utensili sanitari a bordo delle navi...



Ministero della Salute  Decreto 28 febbraio 2012
Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico. 
G.U. 7 agosto 2012, n. 183

Il Capo del Dipartimento della sanità pubblica e innovazione del ministero della salute 
di concerto con 
Il direttore generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri; 

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto; 
Visto il Regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; 
Vista la legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88; 
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 n. 279 che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto; 
Visto il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni; 
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; 
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca» e successive modificazioni; 
Visto l'art. 75 del decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»; 
Considerata la necessità di aggiornare le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 25 maggio 1988 n. 279 alla luce dell'evoluzione in materia di farmaci e presidi medico-chirurgici e anche di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle dotazioni sanitarie di bordo previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto; 
Acquisito il parere favorevole della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
Acquisito il parere della Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decretano: 


Art. 1 
Dotazioni di bordo

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione, secondo le istruzioni dell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2. 
2. L'allegato 1 - Istruzioni e l'allegato 2- Tabelle Dotazioni costituiscono parte integrante del presente decreto. 


Roma, 28 febbraio 2012 

Il capo del Dipartimento della sanità pubblica e innovazione del Ministero della salute Oleari 
Il direttore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Puja 
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 31


Allegato 1
ISTRUZIONI
Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
- navigazione litoranea, così come definita all'articolo 1, punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa); 
- navigazione nazionale e internazionale costiera, così come definite all'articolo 1, punti 37 e 39, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa); 
- navigazione locale, così come definito all'articolo 1, punto 41, del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero di radi, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ) 
- pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; 
- navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in arte, da personale marittimo arruolato. 


Tabella "B": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: 
- navigazione nazionale, così come definita all'articolo 1, punti 38 del suddetto DPR 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa); 
- pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima. 



Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla: 
- navigazione internazionale breve e lunga, così come definite all'articolo 1, punti 35 e 36, del DPR 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia); 
- pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima 



Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle: 
- navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima; 
- navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate; 
- imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni e integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato. 



2 - Prescrizioni 
Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un dirigente delle professionalità sanitarie medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF, del Ministero della Salute (autorità sanitaria marittima). Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario 



3 - Registrazioni 
A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente". 



4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle lance di salvataggio 
Ogni nave, a prescindere dalla Tabella di pertinenza, dovrà detenere comunque almeno una cassetta di Pronto Soccorso nella quale inserire i farmaci e i presidi elencati nella annessa tabella D necessari per interventi di emergenza - urgenza in qualsiasi punto della nave. 
Detta cassetta dovrà essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante. 
Le dotazioni sanitarie delle Lance di Salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dalla Autorità Marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero kit di dotazioni, nonché di rendere più agevole il controllo periodico. 



5 - Controlli 
I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute a essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 
I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione. Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.




Allegato 2











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