L'obbligo di dotare
l'immobile dell'attestato di prestazione energetica (Ape) trova ragione solo
quando a questo dev'essere assicurato un particolare comfort abitativo, che si
realizza attraverso l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, sia invernale
che estiva. Ne sono esclusi, pertanto, tutti quegli edifici che non comportano
consumi energetici, o i cui consumi sono del tutto irrilevanti in ragione delle
loro caratteristiche o destinazioni d'uso.
Sulla base di tale
principio generale, si può dire che l'abitazione rurale fornita di solo
riscaldamento a legna, e quindi priva di un diverso impianto, non dev'essere
dotata dell'Ape, cui, di conseguenza, non bisognerà fare riferimento in
eventuali annunci di vendita e nelle trattative venditore-acquirente.
Esclusione
dall'obbligo
L'articolo 3 del Dlgs
192/2005 prevede i casi in cui viene meno l'obbligo di dotare di Ape
l'immobile. Vanno poi aggiunti i casi in cui l'esclusione deriva dalla
interpretazione sistematica della normativa vigente.
Sono in primo luogo
esclusi i beni soggetti a vincolo paesaggistico o culturale che, qualora
dovessero rispettare le prescrizioni in esso contenute, andrebbero a subire
un'alterazione sostanziale dell'aspetto estetico-architettonico, con
particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici: il
giudizio spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
(articolo 3, comma 3, lettera a).
L'esclusione è
prevista, poi, per i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50
metri quadrati (articolo 3, comma 3, lettera d), nonché
per quelli industriali e artigianali con ambienti riscaldati solo per esigenze
del processo produttivo (articolo 3, comma 3, lettera b) o, pur nel silenzio
della legge, per quelli non riscaldati in conseguenza del l'uso cui sono
destinati e, quindi, privi di impianti di qualsiasi genere.
Ci sono poi i
fabbricati agricoli non residenziali (articolo 3, comma 3, lettera c),
anch'essi sforniti di impianti termici – si pensi a una stalla, a un fienile, a
un deposito per attrezzi agricoli – nonché le unità immobiliari il cui utilizzo
standard non prevede neppure l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di
climatizzazione (articolo 3, comma 3, lettera e).
È, quest'ultima, una
categoria di immobili previsti in via residuale, in quanto non ricompresi in
tipologie elencate in un'altra norma (vale a dire nell'articolo 3 del Dpr
412/1993, che invece include abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, seconde case, uffici, collegi, conventi, case di pena, caserme,
alberghi, ospedali, cliniche eccetera). Di conseguenza, non necessitano del
l'Ape i box auto, i posti auto coperti, le cantine, le autorimesse, i parcheggi
multipiano, i depositi e le strutture stagionali a protezione degli impianti
sportivi, sempre sulla base della loro tipica destinazione, e, in genere, gli
altri immobili ad essi equiparabili, in cui non è necessario garantire un
comfort abitativo.
Seguono i cosiddetti
ruderi, cioè quelle costruzioni non abitabili o agibili e, comunque, di fatto
non utilizzabili a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, oppure delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale in cui l'immobile è censito o
censibile.
In condominio
L'Ape va escluso,
infine, per le parti comuni condominiali indicate nell'articolo 1117, n. 1, del
Codice civile, in quanto non possono essere ceduti autonomamente perché oggetto
di comunione "vincolata", caratterizzata, da un lato, da un vincolo
di obbligo di destinazione a servizio dell'intero condominio (che può essere
semmai disatteso con una maggioranza più che qualificata, ex articolo 1117-ter
del Codice civile) e, dall'altro, dal vincolo di indivisibilità in base
all'articolo 1119 del Codice civile. Un'esclusione espressa non sussiste,
invece, per quei beni condominiali, quale l'alloggio del portiere, di cui è
venuta meno la destinazione a servizio del condominio, e per i quali viene
decisa la vendita da parte di tutti i condomini.
In ogni caso,
condizione per l'esclusione dall'obbligo dell'attestato di prestazione
energetica è che lo status del bene immobile venga espressamente dichiarato
nell'atto notarile di trasferimento della proprietà. Tale onere grava sulla
parte alienante, che si assume tutte le responsabilità connesse a tale
dichiarazione: nulla le impedisce, peraltro, di avvalersi di una relazione
descrittiva redatta da un tecnico abilitato, da allegare all'atto notarile.
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