Competenze dei
tecnici abilitati alla certificazione energetica, l’analisi del decreto
Da alcuni giorni si parla del decreto del
Presidente della Repubblica di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia. Si tratta dell’ultimo decreto che, regolamentando i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi, va
a completare il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione
energetica degli edifici, di cui si era in attesa ormai da alcuni anni.
Chi può effettuare la certificazione
energetica degli edifici?
Secondo l’art.2 sono riconosciuti come
soggetti certificatori: i tecnici abilitati; gli enti pubblici e gli organismi
di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, le cui
attività siano esplicate con uno o più tecnici abilitati; gli organismi
pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore
delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa,
accreditati presso Accredia, l’organismo nazionale di accreditamento o un suo
equivalente europeo, sempre le cui attività siano esplicate con uno o più
tecnici abilitati; le società di servizi energetici (ESCO), che operino
anche’esse attraverso uno o più tecnici abilitati.
Quali tecnici sono abilitati alla
certificazione energetica?
A disciplinare i requisiti sono, in
particolare, i comma 3 e 4 dell’art.2. Il tecnico abilitato può operare sia in
veste di dipendente di enti o organismi pubblici o di ESCO pubbliche o private,
comprese le società di ingegneria, sia come prefessionista libero o associato e
deve rispondere almeno ad uno dei seguenti requisiti:
Essere iscritto ai relativi albi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici
e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche
competenze attribuite al suo stesso esercizio dalla legislazione vigente. La
legge specifica che, il tecnico, qualora non avesse tutte le competenze, egli
opera nell’ambito delle proprie compenteze e in collaborazione con un altro
tecnico abilitato al fine di coprire le competenze mancanti. Ma non è
sufficiente,
il tecnico deve essere in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea magistrale di
cui al d.m. 16 marzo 2007 in
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), in Ingegneria Chimica
(LM-22), in Ingegneria Civile (LM-23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
(LM-24), in Ingegneria della Sicurezza (LM-26), in Ingegneria Elettrica
(LM-28), in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30), in Ingegneria Gestionale
(LM-31), in Ingegneria Meccanica (LM-33), in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (LM-35), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (LM-53), in Scienze
e Tecnologie Agrarie (LM-69) e in Scienze e Tecnologie della Chimica
Industriale (LM-71) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in
Architettura e Ingegneria Edile (4/S), in Ingegneria Chimica (27/S), in
Ingegneria Civile (28/S), in Ingegneria Elettrica (31/S), in Ingegneria
Energetica e Nucleare (33/S), in Ingegneria Gestionale (34/S), in Ingegneria
Meccanica (36/S), in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S), in
Scienza ed Ingegneria dei Materiali (31/S), in Scienze e Gestione delle Risorse
Rurali e Forestali (74/S) e in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S);
- laurea, cosidetta triennale,
di cui al d.m. 16 marzo 2007
in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria
Industriale (L9), in Scienze dell’Architettura (L17), in Scienze e Tecniche
dell’Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosidetta triennale,
di cui al d.m. 4 agosto 2000
in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile
(4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), in
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);
- perito industriale: diploma di istruzione
tecnica, settore tecnologico, indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione “energia” o indirizzo elettronica
ed elettrotecnica articolazione
“elettrotecnica”, oppure diploma di perito industriale in uno dei seguenti
indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica o termotecnica;
- geometra: diploma di istruzione tecnica,
settore tecnologico, indirizzocostruzioni, ambiente e
territorio oppure
diploma di geometra.
C’è da sottolineare che per i laureati nelle
classi di laurea in ingegneria suindicate ed iscritti all’ordine non esistono
limiti di competenza sia che siano iscritti al settore a)
civile e ambientale, sia che siano iscritti al settore b)
industriale. Questo era già stato affermato dalla circolare n. 367
del 15 novembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a proposito dei
limiti di competenza nella certificazione energetica degli ingegneri junior
iscritti a settori suindicati in base alle disposizioni di legge in vigore in
quella data e che, come in questo decreto, indicavano tra i requisiti
l’abilitazione alla progettazione di edifici e impianti (d.lgs. 115/2008). A
rafforzare questo concetto, applicabile anche alle disposizioni di questo nuovo
e specifico decreto, è soggiunto ormai un anno fa, un parere ancor più
autorevole. Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n.686 del
09/02/2012, nella quale si afferma che il d.P.R. 328/2001 (il decreto che
suddivide gli ingegneri nei settori, per intenderci) “non modifica l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine
alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione” e che “l’elencazione, compiuta
all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori
delle sezioni A e B dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di
procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente
caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle
attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già
normativamente definito” e che pertanto “le disposizioni vigenti in tema di attività riservate a ciascuna
delle citate professioni, rimangono quelle previste agli artt. 51 e 52 del
Regio Decreto 23 ottobre 1925 n° 2537” come richiamato dallo stesso comma 2
dell’art. 1 del d.P.R. 328/2001.
Come a dire: chi è iscritto all’ordine degli
ingegneri, indipendentemente dal settore di competenza, non vede immutato il
quadro delle proprie attività esercitabili e la suddivisione in settori ha il mero scopo di
individuarne quelle maggiormente caratterizzanti. Ovviamente nel pieno rispetto
del codice etico che impone la non accettazione di incarichi per i quali si
ritiene di non avere le competenze necessarie.
Relativamente alle altre
figure professionali, ad esclusione degli architetti, ci
sarebbe stata esigenza di maggior chiarezza. Il legislatore non ha tenuto di
dover distinguere quali figure professionali abbiano competenze congiunte nel
campo della progettazione di edifici e impianti e quali non li abbiano,
competenze che sono certamente contenute in quelle leggi che regolamentano le
attività delle singole professioni. In passato questi tipi di limiti di
competenza, in materia di certificazione energetica, sono rimasti ampiamente
disattesi: la curiosità è cosa succederà da questo decreto in poi. Inoltre è
opinione personale del sottoscritto, lavorando sul campo da anni, che le
competenze maggiormente richieste siano quelle in merito alla progettazione
(termotecnica) degli impianti, laddove relativamente alla parte dell’edificio,
non è utile tanto l’analisi strutturale, che eppure può tornare utile
nell’individuazione dei ponti termici, quanto l’analisi termoigrometrica degli
elementi dell’involucro edilizio, analisi che i progettisti termotecnici
conoscono molto bene, in quanto propedeutica alla progettazione degli impianti.
Il nuovo decreto offre
tuttavia l’opportunità di “sanare” un’eventuale mancanza di competenza e apre
la porta anche ad altre figure professionali. Tra queste, infatti, coloro che
possono abilitarsi, sempre iscritti ai relativi ordini professionali, devono
essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame
finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica
degli edifici. Il soggetto in possesso di tali requisiti è tecnico abilitato
esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici se
in possesso dei seguenti titoli:
- tutti i titoli sopra
esposti, ove non corredati dell’abilitazione professionale in tutti i campi
concernente la progettazione di edifici e impianti asserviti agli impianti
stessi, affermando, di fatto, che qualcuno tra quei titoli, sopra esposti,
sicuramente non ha tutte le competenze richieste;
- laurea magistrale di
cui al d.m. 16 marzo 2007 in
Fisica (LM-17), in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20), in
Ingegneria Biomedica (LM-21), in Ingegneria deel’Automazione (LM-25), in
Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27), in Ingegneria Elettronica (LM-29),
in Ingegneria Informatica (LM-32), in Ingegneria Navale (LM-34), in Matematica
(LM-40), in Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria (LM-44), in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48), in Scienze
Chimiche (LM-54), in Scienze della Natura (LM-60), in Scienze e Tecnologie
Geologiche (LM-74) in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
(LM-75) e in Scienze Geofisiche (LM-79) o laurea specialistica di cui al D.M.
04/08/2000 in Fisica (20/S), in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (25/S),
in Ingegneria Biomedica (26/S), in Ingegneria dell’Automazione (29/S), in
Ingegneria delle Telecomunicazioni (30/S), in Ingegneria Elettronica (32/S), in
Ingegneria Informatica (35/S), in Ingegneria Navale (37/S), in Matematica
(45/S), in Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria (50/S), in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (54/S), in Scienze
Chimiche (62/S), in Scienze della Natura (68/S), in Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e il Territorio (82/S), in Scienze Geofisiche (85/S) e in Scienze
Geologiche (86/S);
- laurea, cosidetta triennale,
di cui al d.m. 16 marzo 2007
in Ingegneria dell’Informazione (L-8), in Scienze della
Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (L-21), in
Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27), in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30),
in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (L-32), in Scienze
Geologiche (L-34) e in Scienze Matematiche (L-35), o laurea, cosidetta
“triennale”, di cui al D.M. 04/08/2000 in Urbanistica e Scienze della
Pianificazione Territoriale e Ambientale (7), in Ingegneria dell’Informazione
(9), in Scienze della Terra (16), in Scienze e Tecnologie Chimiche (21), in
Scienze e Tecnologie Fisiche (25), in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la
Natura (27) e in Scienze Matematiche (32);
- diploma di istruzione
tecnica, settore tecnologico, con indirizzo diverso da quelli citati oppure
diploma di perito industriale con indirizzo diverso da quelli citati.
I tecnici abilitati
(art.3), inoltre, dovranno assicurare imparzialità ed indipendenza attraverso
una sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nei
quali si dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale,
l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il
processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonchè rispetto ai
vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può
esserci parentela fino al quarto grado. Tale dichiarazione, tra l’altro, era
già richiesta dal d.lgs. 115/2008, il nuovo decreto aggiunge l’elemento della
parentela, che tuttavia era già sottointeso.
Inoltre il decreto
(art.4) afferma che l’attestato di certificazione energetica assume la validità
di atto pubblico con responsabilità diretta da parte del tecnico abilitato che
sottoscrive il documento.
Corsi di formazione. Per quanto riguarda i
corsi di formazione (comma 5, art.2) che gli aspiranti tecnici abilitati
dovranno seguire per poter “sanare” l’eventuale mancanza di competenze e abilitarsi
esclusivamente alla certificazione energetica degli edifici, questi dovranno
essere tenuti da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli,
ordini e collegi professionali previa autorizzazione a livello nazionale del
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Ambiente e
quello delle Infrastutture e dei Trasporti. A livello regionale potranno essere
le stesse regioni o province autonome ad organizzare i corsi oppure autorizzare
altri soggetti in ambito regionale. Tali corsi devono rispettare dei contenuti
minimi che sono riportati in allegato al decreto, ma non ci sono sostanziali
novità rispetto ad altri corsi sostenuti già in alcune regioni.
Non è stato specificato se i tecnici abilitati
nelle singole regioni a valle del superamento di un esame dovranno seguire
ulteriori corsi per essere abilitati anche nelle altre regioni. Mentre sembrerebbe
che i corsi riconosciuti a livello nazionale abbiano valenza universale sul territorio italiano. Nulla è
citato, inoltre, riguardo ai tempi che passeranno da qui fino all’effettiva
organizzazione dei corsi. Per questo sembra lecito ritenere che, finchè tali
corsi non saranno istituiti, chi non avesse pienamente le competenze richieste
rimarrà fuori dai giochi.
Che funzioni avranno le regioni? Il decreto (secondo l’art.5) si applica nelle regioni e
province autonome che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione
energetica, le altre dovranno favorire un graduale avvicinamento alla
legislazione nazionale. Il loro compito potrà essere, al fine di favorire
l’applicazione omogenea della normativa, di adottare un proprio sistema di
riconoscimento dei tecnici abilitati, promuovere iniziative di informazione e
orientamento dei tecnici abilitati e degli utenti finali, promuovere attività
di formazione e aggiornamento dei tecnici abilitati, monitorare l’impatto del
sistema certificazione energetica in termini burocratici, di oneri e benefici
per i cittadini, predisporre un sistema di accertamento sulla qualità e
correttezza dei servizi di certificazione sia direttamente che attraverso
accordi con organismi esterni, promuovere la conclusione di accordi volontari
al fine di assicurare prezzi equi per l’accesso ai servizi di certificazione
energetica. In particolare, in riferimento alla qualità dei servizi di
certificazione energetica resi dai soggetti certificatori nel decreto è
dedicato un articolo intero (art.6), in cui si afferma che tali controlli
saranno orientati prioritariamente alle classi energetiche più efficienti e comprendono
l’accertamento documentale degli attestati, la valutazione di congruità e
coerenza dei dati di progetto o di diagnosi e le ispezioni delle opere o
dell’edificio.
Infine il decreto stabilisce che, in
caso di adeguamenti impiantistici(art.7), compresa la
sostituzione del generatore di calore, l’aggiornamento dell’attestato di
certificazione energetica potrà essere espletato anche da un tecnico abilitato
dell’impresa costruttrice o installatrice, senza incorrere, quindi, in un
conflitto di interessi.
Ora il pallino passa
alle regioni, che dovranno regolamentare le disposizioni nazionali: dai corsi
di formazione, al sistema di riconoscimento dei tecnici abilitati e ai
controlli sulla qualità del servizio. Ma il passaggio non è del tutto scontato.
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