domenica 12 luglio 2015

Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell’assistenza sanitaria/sociale

Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell’assistenza sanitaria/sociale

I decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio concernono anche l’assistenza sanitaria/sociale, nei cui settori hanno introdotto novità di spessore.
Primo. In caso di “gravi patologie croniche, degenerative e ingravescenti” (al momento i benefici erano riservati ai soggetti interessati da tumori), i lavoratori sia del “ pubblico” che del “privato”, potranno trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro part-time di tipo orizzontale o verticale*.
In materia di diritti della “maternità/paternità”, il part-timefacoltativo, pagato il 30% dello stipendio, potrà essere fruito fino a sei anni di vita del bambino (con le disposizioni attuali, poteva essere goduto fino a tre anni del bambino). Il part-time non pagato potrà essere utilizzato fino a dodici anni di vita del bambino (attualmente fino a 6 anni).
Il trattamento quindi è lo stesso che viene riservato ai lavoratori nei casi di adozione e affidamento.
Ma altri sono i provvedimenti nel settore in difesa della maternità/paternità. Infatti, i datori di lavoro del “privato”: a) per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti, possono concedere i benefici del telelavoro**; b) alle dipendenti donne, vittime di violenza di genere, le aziende possono concedere di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi.
A proposito dei congedi di paternità, i benefici*** vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori (anche ai liberi professionisti).
DLgs 61/2000 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES). Con il part-time orizzontale, la riduzione dell’orario viene eseguita sull’orario giornaliero, con il part-time verticale la riduzione viene fatta solo in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno.
** La sua disciplina ha preso le mosse dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
*** Possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

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