domenica 12 luglio 2015

Il DLgs 80/2015 modifica e aggiorna la materia di tutela delle lavoratrici madri


La L. 183/2014 ha delegato il Governo, fra l’altro, ad apportare modifiche in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e in particolare ad aggiornare le misure di tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Leggi: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 in GU 24 giugno 2015). Materia quest’ultima, tutta ricompresa nel TU testo unico 151/2001.
Qui di seguito le modifiche di maggior rilievo.
I giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta…. si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto (modifica dell’art.16 del TU 151/2001).
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di tre mesi dopo il parto e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa (nuovo art. 16-bis inserito nel TU 151/2001*).
L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (giusta causa per colpa grave della lavoratrice, cessazione attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta**), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità.
In materia di congedo di paternità le disposizioni***, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66 del TU 151/2001). L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto (di cui sopra) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
* Il nuovo articolo si applica anche in caso in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento.
** Art. 54, c. 3 TU 151/2001.
*** Art. 28 “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
Continua giovedì 9 luglio 2015: congedo parentale e telelavoro Jobs Act

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