giovedì 26 maggio 2016

Testimoni: rilascio attestazione di testimonianza e rimborso spese

COSA E'
La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale puo' essere citata e sentita nell'ambito di un processo penale in qualita' di Testimone.
L'atto di intimazione per comparire quale Testimone in un causa penale o civile dinanzi al Tribunale di Milano contiene gli estremi della causa per cui e' stata ammessa la prova testimoniale, nonche' l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'aula nella quale il Testimone dovra' presentarsi per rendere la testimonianza.
Presentarsi a rendere testimonianza in una causa penale e' una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un Testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudica l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo.
Nel caso il Testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, a norma dell'art. 133 del c.p.p., puo' disporne l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e puo' condannarlo al pagamento:
- per le cause penali, di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.p. ;
- per le cause civili, di una somma da € 100 a € 1.000.
Se, per gravi e giustificati motivi, al Testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l'impossibilita' della comparizione inviando una comunicazione scritta (lettera, fax) alla Cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione oppure, nel caso di processo civile, contattando lo studio legale che ne ha chiesto la citazione. Nel caso di processo civile, se il luogo di residenza e' distante dalla citta' di Milano il testimone puo' comunicare la preferenza ad essere sentito, per prova delegata, presso il Tribunale del luogo di residenza.
I Testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, al Testimone sara' rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.
LA SUA PRESENZA IN UDIENZA COME TESTIMONE E' QUANTO MAI IMPORTANTE PER IL BUON ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA; LE SIAMO GRATI PER LA COLLABORAZIONE E CI IMPEGNIAMO, ANCHE CON IL SUO CONTRIBUTO, A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO GIUSTIZIA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR 115/2002; art. 142 disp. att. c.p.p. ; art. 255 c.p.c. ; art. 372 c.p.

CHI PUO' TESTIMONIARE
La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione da parte del Tribunale.
Nel processo penale i testi sono citati:
- dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
- dal Tribunale
- dall'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Art 107 DPR 115/02).
Nel processo civile i testi sono citati dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Art. 131 DPR 115/02).

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
Per la deposizione in udienza come testimone non e' prevista l'assistenza di un legale.

COME SI ACCEDE
Il Testimone deve recarsi per tempo nei pressi dell'aula ove, all'orario indicato nell'atto di citazione, o comunque nel piu' breve tempo possibile, sara' sentito come teste: previa dichiarazione di impegno a dire la verita' e dopo aver declinato le sue generalita', sara' sentito dal Giudice o dal Collegio sulla sua conoscenza di circostanze di fatto che possono essere utili ai fini di causa.
Per l'accesso al Palazzo di Giustizia si consiglia ai Testimoni di usare l'ingresso di via San Barnaba ove e' presente un punto informativo che consentira' loro di avere le indicazioni necessarie per meglio raggiungere l'aula di udienza nella quale devono comparire.

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE: COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Il Testimone non residente nel Comune di Milano ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice.
Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso), produrre la seguente documentazione che dovra' essere consegnata all'ufficio Spese di Giustizia:
1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste (modello);
2. Atto di citazione testimoniale con la relativa notifica in originale;
3. Originale del titolo di viaggio di andata e copia conforme del titolo di viaggio di ritorno, che sara' effettuata dall'ufficio Spese di Giustizia il giorno della testimonianza; Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potra' essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal teste ai sensi dell'art. 47DPR 445/2000 (modello);
4. Eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorita' Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione).
Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte sono quantificate dal funzionario dell'Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione. Le modalita' di richiesta restano le stesse.
L'Ufficio Spese di Giustizia si trova all'interno del Palazzo di Giustizia,
ingresso da via Freguglia, ascensore n.4
piano 1 - stanza 502
spesegiustizia.tribunale.milano@giustizia.it

TEMPI
La liquidazione della spesa avviene senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e la completa documentazione di spesa sia stata trasmessa all'Ufficio Spese di Giustizia. Per accelerare i tempi di liquidazione e' assolutamente consigliata la forma di pagamento tramite versamento su conto corrente bancario o postale, i cui riferimenti dovranno essere indicati dal richiedente all'interno del modulo per richiesta di rimborso.
In caso di richiesta di "rimborso in contanti", il pagamento sara' effettuato presso la sede della Banca d'Italia piu' vicina al luogo di residenza dell'interessato o del domicilio da lui indicato, o, solo in caso di eccessiva distanza, il pagamento sara' effettuato tramite l'Ufficio Postale piu' vicino. L'interessato ricevera' un avviso di pagamento con il quale potra' recarsi presso l'ufficio pagatore per la riscossione. Tramite questa modalita', tuttavia, i tempi di liquidazione si allungano notevolmente.

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