giovedì 15 settembre 2016

Formazione: Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.




Formazione: al via la mini riforma dell’accordo stato - regioni

Dopo una lunghissima attesa e un iter alquanto tormentato è giunto finalmente ai nastri di partenza l'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, n. 128/CSR (in Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193) che ridisegna la disciplina regolamentare sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro delle diverse figure della prevenzione; come ormai di pessima abitudine di questi ultimi tempi, però, anche questo nuovo provvedimento reca un titolo fuorviante in quanto non corrisponde esattamente al suo effettivo contenuto.


Lavoratori, preposti e dirigenti: più spazio all'e-learning ma con nuove incognite.
Per quanto, invece, riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l'elemento che spicca maggiormente è l'orientamento assunto dalla Conferenza Stato - Regioni circa la possibilità di ricorrere alla tanto discussa e-learning; il nuovo Accordo del 7 luglio 2016, infatti, se da un lato ha mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, dall'altro ha sostituito integralmente proprio l'allegato I relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità in e-learning, definendo un regime che appare ben più severo rispetto a quello previgente in quanto sono stati introdotti vincoli più stringenti e non sempre chiari sul piano interpetrativo.
Al tempo stesso, però, è stata introdotta una nuova disposizione - la quale certamente alimenterà molte polemiche tra i fautori dell'e-learning e coloro che, invece, sono contrari - che consente il ricorso a tale modalità non solo come accadeva precedentemente per la sola formazione generale (almeno 4 ore) ma anche per quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso (almeno 4 ore), così come riportato nella tabella di cui all'allegato II del già citato Accordo del 21 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
Tale “agevolazione” è prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, cosi come indicato al primo periodo del par. 4 “Condizioni particolari” dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

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