giovedì 21 dicembre 2017

Titoli, compiti e rapporto di lavoro del o della Badante

Per gli anziani è spesso importante, per mantenere un livello di vita dignitoso ed autonomo, rimanere a casa tra le proprie cose e con i propri cari anche quando i bisogni di sicurezza e di assistenza diventano complessi.
La soluzione migliore da un punto di vista di qualità e costi è l’assunzione della badante convivente, ovvero un assistente familiare che si trasferisce a casa dell’anziano e cura la persona e la sua abitazione.
La scelta di una badante è complessa perché incide molto sull’indipendenza dell’anziano e si inserisce nella sua sfera privata in modo definitivo.
In questa guida illustreremo gli aspetti cruciali del rapporto di lavoro delle badanti conviventi che svolgono attività di assistenza alla persona così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro domestico.
Clicca sul link per leggere la parte che ti interessa:
Il contratto di lavoro
Il contratto per lavoro domestico può essere utilizzato esclusivamente per l’assunzione diretta della badante convivente da parte dell’assistito o della sua famiglia e, a causa delle sue particolarità ed agevolazioni fiscali e contributive, non può essere utilizzato da altri soggetti. Pertanto, tra l’assunzione diretta e quella tramite un’agenzia interinale riconosciuta dal ministero, varieranno le condizioni economiche applicate poiché verrà utilizzato un diverso contratto di lavoro.
Il CCNL dà indicazioni per le varie tipologie di lavoro domestico e prevede una serie di voci che vanno contrattate tra le parti al momento dell’assunzione.

Le mansioni e i livelli
Il contratto prevede dei “livelli di inquadramento” a cui corrispondono diversi trattamenti normativi, giuridici ed economici. Il livello prescelto dipende dalle mansioni da svolgere, dall’anzianità di servizio e dalla qualifica della persona da assumere.
I livelli previsti sono quattro, nominati A, B, C e D, ciascuno con due parametri retributivi, semplice e super, e fanno riferimento a tre distinte aree di lavoro:
1)Area dei servizi familiari: lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare e non addetti all’assistenza di persone;
  • Livello A e A Super: lavoratori senza esperienza professionale o con un’esperienza professionale non superiore ai 12 mesi (maturata anche presso datori di lavoro diversi), che svolgono compiti generici, manuali o di fatica, di natura esecutiva, sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
  • Livello B: lavoratori con esperienza superiore ai 12 mesi, che svolgono mansioni, sempre di natura esecutiva, implicanti specifiche capacità professionali.
2) Area dell’assistenza: lavoratori addetti all’assistenza e alla cura delle persone, con mansioni di carattere non sanitario;
  • Livello B Super lavoratori che assistono persone autosufficienti, svolgendo mansioni connesse al vitto ed alla pulizia della casa.
  • Livello C Super lavoratori che possiedono specifiche capacità professionali, che gli permettono di svolgere la propria attività godendo di totale autonomia e responsabilità. 
  • Viene qui inquadrato l’assistente a persone non autosufficienti, senza diploma professionale  che svolge anche le mansioni connesse al vitto ed alla pulizia della casa.
  • Livello D Super lavoratori provvisti di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, che svolgono con piena autonomia decisionale e responsabilità attività di gestione e di coordinamento. Questo livello include l’assistente a persone non autosufficienti in possesso di un diploma professionale o di un attestato specifico (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico), che svolge anche le mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa.
3) Area direttiva: posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità di coordinamento e autonomia decisionale (es. livello DS);
Relativamente a quanto detto va specificato che:
  • La persona autosufficiente è una persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione
  • La formazione si intende conseguita quando il lavoratore è in possesso di un diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche attraverso corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comun-que non inferiore a 500 ore (es. infermieri, OSS)
Queste due definizioni sono importanti in quanto, qualora il lavoratore venga assunto con un livello inferiore a quello spettante, si possono creare spazi per eventuali contenziosi. Qualora si voglia farlo bisogna assicurarsi che nella lettera d’assunzione queste indicazioni siano chiare e condivise.

Gli step per l’assunzione di un lavoratore domestico
Assumere un collaboratore domestico, in tutte le sue forme, è sempre un passo molto importante per una famiglia che diviene datore di lavoro e pertanto si prende carico di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
Riassumiamo qui i passi fondamentali che devono essere intrapresi per l’assunzione:
  • La selezione – è una delle fasi fondamentali da svolgere prima dell’assunzione. Esistono numerosi modi per trovare la persona di cui si ha bisogno: il passaparola, internet, gli uffici per l’impiego pubblici e le agenzie ufficialmente riconosciute per legge. E’ importante nel momento della selezione parlare approfonditamente con le persone con cui si fa il colloquio, per capire il loro carattere e il loro modo di pensare. Non vanno valutate solo le competenze ma anche il modo di porsi. Inoltre è importante concordare preventivamente quali saranno i termini del contratto. Infine, un tema su cui bisogna essere chiari, sinceri ed approfonditi sono le patologie della persona di cui bisognerà prendersi cura. Eventuali problemi e difficoltà non vanno nascosti per non rischiare che la badante vada via durante il periodo di prova, causando un problema all’assistito ed alla famiglia.
  • La definizione delle voci del contratto –  dopo aver selezionato la persona che risulta più adatta, il consulente del lavoro aiuterà a definire nel dettaglio le voci del contratto: il livello di inquadramento, la retribuzione, la durata del contratto, i permessi settimanali, gli orari di lavoro, le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere e la situazione alloggiativa. Questi dettagli andranno messi per iscritto nella lettera d’assunzione. Più specifica è la lettera d’assunzione meno possibilità di contenziosi ci potranno essere in futuro.
  • La firma del contratto e le comunicazioni di legge – la lettera di assunzione andrà firmata  in duplice copia, una per il datore di lavoro e una per il lavoratore. Assieme a questa il consulente terrà copia dei documenti del datore di lavoro e di quelli del lavoratore (carta d’identità, codice fiscale, permesso di soggiorno valido nel caso di lavoratore extracomunitario).
    Affinché l’assunzione sia effettiva il consulente deve farne comunicazione all’INPS, ed il lavoratore potrà pertanto iniziare a lavorare almeno un giorno dopo la stipula del contratto. Nel caso di lavoratore extra UE andrà comunicata l’assunzione anche allo Sportello Unico. Infine andrà inviata alla questura la comunicazione di cessione di fabbricato in cui si notifica il trasferimento della badante nella casa.
  • Gli adempimenti periodici – il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare la busta paga alla fine di ciascun mese, indipendentemente dal giorno dell’assunzione. Dovrà pertanto comunicare mensilmente al consulente i giorni lavorati, includendo eventuali ferie/permessi utilizzati o giorni ed ore extra. La busta paga va consegnata al lavoratore ed una copia firmata va tenuta dal datore di lavoro, assieme ad una copia del mezzo di pagamento. La paga deve essere liquidata entro il mese successivo a quello lavorato. Inoltre il datore di lavoro dovrà liquidare trimestralmente entro il 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio i contributi calcolati dal consulente. E’ a carico del lavoratore invece il versamento dell’IRPEF che viene liquidato in busta paga e per questo è obbligatorio per i lavoratori domestici presentare il modello 730 annualmente.
    Nel caso di assunzioni a tempo determinato, i rinnovi vanno comunicati all’INPS entro 5 giorni.
  • La chiusura del contratto – in caso di cessazione del rapporto di lavoro la comunicazione all’INPS va fatta entro 5 giorni dalla chiusura. Entro i dieci giorni successivi alla data di cessazione, devono essere versati i contributi e all’interno dell’ultima busta paga andrà inserito anche il conteggio delle ferie non godute e del trattamento di fine rapporto.

L’orario di lavoro e i giorni di riposo
Per la badante convivente l’orario settimanale full time previsto è di 54 ore. La durata normale dell’orario di lavoro è stabilita in un massimo di dieci ore giornaliere, non consecutive. E’ previsto infatti un riposo diurno non retribuito di almeno due ore, solitamente svolto nelle ore pomeridiane. Ha diritto, inoltre, ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata. La badante, pertanto, lavora 5 giorni e mezzo circa a settimana. Il tempo per la consumazione del pasto sarà convenuto tra le parti e non verrà computato nell’orario di lavoro.
Eventuali ore non lavorate possono essere recuperate per non più di due ore giornaliere, e saranno retribuite come orario normale. Invece il lavoro prestato durante le giornate libere e durante le ore notturne, qualora non contemplato nell’orario di lavoro, è conteggiato come straordinario e andrebbe richiesto con una giornata di anticipo.
Come accennato, l’orario di lavoro previsto dal contratto della badante è diurno mentre la notte viene classificata come riposo. Nel caso in cui la persona da assistere però abbia problemi a dormire o si alzi spesso la notte non è sempre possibile chiedere al lavoratore di assistere l’anziano anche durante queste ore, anche se per brevi intervalli. Per questo tipo di assistenza esistono dei contratti dedicati, anch’essi di tipo subordinato, chiamati rispettivamente “Presenza notturna” qualora non venga svolta assistenza ma soltanto compagnia e “Assistenza notturna” quando al lavoratore siano richieste discontinue prestazioni notturne.

La retribuzione
La retribuzione è calcolata secondo la seguente tabella dei minimi retributivi relativa agli stipendi mensili dei contratti di convivenza, validi fino al 31 dicembre 2016 e aggiornati di anno in anno.
CategoriaBadante Convivente – Stipendio Mensile
Minimi retributivi al netto dei contributi
Tempo Pieno 
(54 ore settimanali)
Lavoratori Part Time 
(fino a 30 ore settimanali)
A€ 624,65
A Super€ 738,23
B€ 795,01€ 567,87
B Super€ 851,80€ 596,26
C€ 908,60€ 658,71
C Super€ 965,38
D€ 1.135,73
(+ indennità € 167,94)
D Super€ 1.192,52
(+ indennità  € 167,94)

Al minimo retributivo fissato per legge per ogni specifico livello di inquadramento, vanno aggiunti gli scatti di anzianità che entrano in vigore per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro, la quota vitto e alloggio e gli eventuali aumenti per merito, detti superminimi.
I contributi dovuti per un’ora di lavoro vanno calcolati sulla base della retribuzione effettiva: la retribuzione convenuta (che deve corrispondere almeno al minimo retributivo previsto) + scatti di anzianità (eventuali) + superminimo (eventuale) + quota vitto e alloggio + quota tredicesima.
Lo stesso valore ottenuto per il calcolo dei contributi è anche utilizzato per la quota di Tfr spettante al lavoratore.

I contributi
Oltre alla retribuzione minima mensile il datore di lavoro dovrà versare i contributi con cadenza trimestrale. Per calcolare le ore retribuite nel trimestresi devono moltiplicare quelle retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento. La settimana lavorativa di riferimento va dalla domenica al sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo. Solitamente questi conteggi vengono fatti dal consulente del lavoro sulla base delle ore comunicate dalla famiglia.

Il vitto e l’alloggio
Nel caso di assunzione di una badante convivente il datore di lavoro dovrà garantire:
  • un vitto che assicuri una nutrizione sana e sufficiente;
  • un ambiente di lavoro non nocivo all’integrità fisica e morale;
  • un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
Il vitto e l’alloggio costituiscono pertanto una forma di retribuzione in natura.
Qualora il datore di lavoro non provveda direttamente al pasto, dovrà essere corrisposto al lavoratore un’indennità pari al suo valore convenzionale stabilito di anno in anno da una commissione nazionale presso il ministero del Lavoro.
Per il 2016 il valore giornaliero dell’indennità minima di vitto e alloggio è pari a € 5,48 che conteggia colazione, pranzo, cena e alloggio.

Il riposo settimanale
Il riposo settimanale è uno dei punti che vanno concordati al momento della stipula del contratto. Spesso la famiglia ha bisogno di un servizio 7 giorni su 7 perché l’assistito non può essere lasciato solo, e, a volte, la badante preferisce lavorare tutti i giorni per poter incrementare la propria paga. Bisogna però ricordare che, come sancito dalla Costituzione Italiana, il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile e in caso di contenzioso è importante che tali riposi siano stati rispettati.
Di solito il riposo coincide con la domenica, ma che può essere diversa se il dipendente professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in un giorno diverso o sulla base dell’accordo tra le parti. Eventuali prestazioni lavorative effettuate nel giorno libero verranno retribuite come straordinario.

Le ferie
Ogni lavoratore gode di ferie annuali che vengono maturate in base al numero di giorni lavorati. La badante matura annualmente 26 giorni di ferie, che possono essere accumulate per un massimo di due anni. Se il rapporto di lavoro non supera l’anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, a partire da 1 mese di servizio, incluso il periodo di prova. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero.
Le ferie maturano anche durante i periodi di assenza per gravidanza (nel periodo di astensione obbligatoria), malattia o congedo matrimoniale. Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie potrà far conteggiare i giorni come malattia mandando tempestivamente il certificato medico al datore di lavoro, indicando anche l’indirizzo presso cui può essere reperito per le eventuali visite di ispezione, se diverso da quello abituale.

La malattia
In caso di malattia, il lavoratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane comunque obbligatorio qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non sia presente nell’abitazione. Vengono invece sospesi i periodi di prova e di preavviso.
Al lavoratore ammalato spetterà la conservazione del posto a seconda dell’anzianità:
  • Per 10 giorni se l’anzianità arriva a 6 mesi;
  • Per 45 giorni  con anzianità tra i 6 mesi e i 2 anni;
  • Per 180 giorni se l’anzianità supera i 2 anni
Il lavoratore domestico che si assenta dal lavoro per malattia non ha diritto ad alcuna indennità da parte dell’INPS ma sarà il datore di lavoro a garantirgli il pagamento della retribuzione che sarà pari al 50% fino al terzo giorno consecutivo e al 100% dal quarto giorno in poi fino ad un massimo di:
  • 8 giorni per anzianità fino a sei mesi;
  • 10 giorni per anzianità da sei mesi a due anni;
  • 15 giorni per anzianità superiori a due anni.
La quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per chi ne usufruisce, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

L’infortunio sul lavoro
In caso di assenza per infortunio il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato mediante certificato medico indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni erogate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione infortuni sul lavoro (Inail):
  1. una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
  2. una rendita per l’inabilità permanente;
  3. un assegno per l’assistenza personale continuativa;
  4. una rendita ai superstiti e un assegno in caso di morte;
  5. la copertura delle cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
  6. la fornitura degli apparecchi di protesi.
Affinchè il lavoratore goda dell’assicurazione Inail, il datore di lavoro dovrà denunciare l’infortunio nei seguenti termini che decorrono dal momento dell’accertamento ovvero dal momento della consegna da parte del lavoratore del certificato medico:
  • infortuni mortali o presunti tali: entro le 24 ore, con telegramma;
  • infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni: entro 2 giorni dall’accertamento;
  • infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni, ma non guariti: entro 2 giorni a partire dal quarto
Per la denuncia deve essere utilizzato l’apposito modulo in distribuzione presso gli uffici Inail con allegato il certificato medico. Un’ulteriore denuncia dovrà essere indirizzata all’autorità di Pubblica sicurezza entro due giorni dall’evento (presso il Commissariato di Polizia, o la Questura, o, per i comuni in cui mancano, il Sindaco). Sono previste delle sanzioni nel caso il datore di lavoro non effettui le denunce entro i termini indicati.
Anche in caso di infortunio al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto a seconda dell’anzianità:
  • Per 10 giorni se l’anzianità arriva a 6 mesi
  • Per 45 giorni  con anzianità tra i 6 mesi e i 2 anni
  • Per 180 giorni se l’anzianità supera i 2 anni
Poiché le prestazioni economiche dell’Inail hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione completa solo per i primi tre giorni. In seguito, la retribuzione viene erogata dall’Istituto.
Il lavoratore infortunato ha diritto a ricevere da parte del datore di lavoro l’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

I rischi del lavoro nero per il datore di lavoro
Vogliamo concludere con un tema molto attuale. Ancora oggi, nonostante i contratti siano diventati molto chiari e flessibili e siano numerose le strutture capaci di aiutare e indirizzare nell’assunzione, molte badanti conviventi lavorano in nero. In molti casi sono i lavoratori stessi a spingere per questa soluzione ma l’assistito e la sua famiglia devono essere ben consapevoli dei rischi che corrono facendo questa scelta, rischi che gravano esclusivamente sul datore di lavoro.
Al momento della stipula del contratto, e precedentemente l’inizio dell’attività, tra gli obblighi principali del datore di lavoro c’è quello di comunicarlo alle autorità competenti. La violazione dell’obbligo di queste comunicazioni comporta l’irregolarità del rapporto di lavoro che viene configurato come “lavoro a nero”. Ciò comporta:
  • l’applicazione delle sanzioni per omissione di comunicazioni da parte del fisco (Agenzia delle Entrate);
  • l’accusa di «evasione contributiva» da parte dell’INPS;
Si aggrava la responsabilità del datore di lavoro qualora occupi un lavoratore domestico extracomunitario clandestino o con permesso di soggiorno non valido o scaduto. In questi casi il Testo unico sull’immigrazione prevede l’arresto da tre mesi a un anno e una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore irregolarmente occupato.

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