giovedì 15 maggio 2014

Modifica Articolo 67, comma I , del d lgs 81


Decreto 18 aprile 2014


articolo 67, comma I , del d lgs 81Criteri di semplicità e comprensibilità
, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.


L'articolo 67, comma I , del d lgs 81, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale dispone che, In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità' di esecuzione delle stesse
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti
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Decreto 18 aprile 2014

Modello Notifiche
Elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati

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