Responsabilità datore di lavoro e coordinatore dei lavori
Sentenza 28 aprile 2014, n. 17800
Responsabilità infortuni per PSC generico
Con sentenza del 17 marzo 2009 il Tribunale di Cremona dichiarava (omissis) e (omissis) responsabili del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di (omissis), e previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, stimate equivalenti alla contestata aggravante, condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici di legge. Secondo l'accertamento condotto nel grado di merito, il 16 luglio 2005 — nel cantiere edile di Casalmaggiore nel quale si svolgevano lavori di costruzione di un complesso residenziale appaltati dalla "(omissis) Snc" alla "(omissis) Srl", che a sua volta li aveva subappaltati alla ditta individuale "(omissis)" — il (omissis), al suo primo giorno di lavoro quale dipendente del (omissis), stava eseguendo il disarmo di una trave di gronda in cemento armato collocato sul muro perimetrale dell'edificio quando questa, dopo essere stati tolti i puntelli sottostanti, si era capovolta travolgendolo e schiacciandolo. Nell'occorso il lavoratore riportava lesioni personali che ne comportavano il decesso la sera stessa dell'accaduto.
Ritenuto accertato che l'infortunio era stato determinato dal fatto che il disarmo della trave era stato praticato prima che il tetto fosse stato completato, e quindi prima che lo stesso venisse a stabilizzare la trave, il (omissis)veniva giudicato responsabile del sinistro perché, in qualità di datore di lavoro dell'operaio deceduto, aveva redatto un piano operativo di sicurezza assolutamente generico, che non evidenziava i rischi specifici connessi alle modalità di costruzione dell'edificio ed in particolare relativi all'esecuzione delle gronde; ed aveva altresì omesso qualsiasi valutazione dei rischi e di prevedere e disporre che si attendesse la posa del tetto per effettuare il disarmo.
Quanto al (omissis), coordinatore per la sicurezza sia nella fase di progettazione dei lavori che in quella di esecuzione degli stessi, al medesimo veniva ascritto di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento non conforme ai requisiti indicati nell'articolo 12 del Dlgs 494/1996, giacché con riguardo alla pericolosa operazione di disarmo delle gronde era stato semplicemente indicato che tale attività dovesse avvenire dopo quella relativa alla posa del tetto e che il disarmo doveva essere eseguito da operai specializzati, quale non era il (omissis), senza ulteriori specificazioni o indicazioni.
Inoltre il (omissis) non aveva debitamente verificato il carente piano operativo di sicurezza predisposto all'impresa subappaltatrice; cosa che se fatta avrebbe comportato la necessaria modifica o integrazione del medesimo.
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