Direttiva
97/23/ce del parlamento europea e del consiglio del 29 maggio 1997 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature
a pressione.
Articolo 13 - Campo d'applicazione e definizioni4
1. La presente direttiva si applica5 alla
progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a
pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore
a 0,5 bar.
2. Ai fini dalla presente direttiva,
valgono le seguenti definizioni:
2.1. Per «attrezzature a pressione» (6) si
intendono recipienti (7), tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a
pressione (8).
Se del caso, le attrezzature a pressione
comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi,
manicotti, supporti, alette mobili, ecc.
2.1.1. Per «recipiente (9)» si intende un
alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso
comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento
con altre attrezzature. Un recipiente (10) può essere composto di uno o più scomparti.
2.1.2. Per «tubazioni (11)» si intendono i
componenti di una conduttura (12) destinati al trasporto dei fluidi, allorché
essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni
comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti
a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a
pressione; gli scambiatori di calore (13) costituiti da tubi per il
raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.
2.1.3. Per «accessori di sicurezza (14)»
si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a
pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Questi dispositivo comprendono:
- dispositivo per la limitazione diretta
della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivo a disco di rottura,
barre di schiacciamento, dispositivo di sicurezza pilotati (CSPRS) e
- dispositivo di limitazione che attivino
i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino
l'attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura
o dal livello dei fluido e i dispositivi di «misurazione, controllo e
regolazione per la sicurezza (SRMCR)».
2.1.4. Per «accessori a pressione (15)» si
intendono dispositivi aventi funzione di servizio (16) e i cui alloggiamenti
sono sottoposti a pressione (17).
2.1.5. Per «insiemi» (18) si intendono
varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un
tutto integrato e funzionale.
2.2. Per «pressione» si intende: la
pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa;
il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo.
2.3. Per «pressione massima ammissibile
(PS)» si intende: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è
progettata, specificata dal fabbricante.
Essa è definita in un punto specificato
dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di
protezione o di sicurezza della parte superiore dell’attrezzatura o, se non
idoneo. Di qualsiasi altro punto specificato.
2.4. Per «temperatura minima/massima
ammissibile (TS)19» si intendono: le temperature minime/massime per le quali
l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante.
2.5. Per «volume20 (V)» si intende: il
volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima
connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.
2.6. Per «dimensione nominale (DN)21» si
intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti
di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni
o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento
e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E’
contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero.
2.7. Per «fluidi» si intendono: i gas, i
liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può
contenere una sospensione di solidi.
2.8. Per «giunzioni permanenti» si
intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi
distruttivi.
2.9. Per «approvazione europea di materiali»
si intende: un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali
destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione,
che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata.
3. Sono escluse dal campo di applicazione
della presente direttiva:
3.1. Le condotte comprendenti una
tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o
sostanza22 verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terra
ferma), a partire da, ed ivi compreso l'ultimo organo di isolamento situato nel
perimetro dell'impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate
specificamente concepite per la condotta23. Non sono invece escluse le attrezzature
a pressione standard24, quali quelle delle cabine di salto di
pressione e delle centrali di spinta.
3.2. Reti per la raccolta, la
distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature25, nonché
canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in
pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici.
3.3. Le attrezzature di cui alla direttiva
87/404/CEE, per quanto riguarda i recipienti semplici a pressione.26
3.4. Le attrezzature di cui alla direttiva
75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
3.5. Le attrezzature destinate al
funzionamento dei veicoli definiti nelle seguenti direttiva e nei relativi allegati:
- 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo
1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
- 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno
1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
3.6. Le attrezzature appartenenti (27) al
massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e
contemplate da una delle seguenti direttive:
- direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine;
- direttiva 95/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del
19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione;
- direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivo medici;
- direttiva 94/396/CEE del Consiglio, del
29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di apparecchi a gas;
- direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
3.7. Le attrezzature di cui all’articolo
223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.
3.8. Le attrezzature progettate
specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare
emissioni di radioattività.
3.9. Le attrezzature per il controllo dei
pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o
geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare
la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli
otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro
attrezzature a monte.
3.10. Le attrezzature28 di cui fanno parte
alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali,
le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità
e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per
altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce
un fattore significativo29 a livello di progettazione, quali:
- i motori, comprese le turbine e i motori
a combustione interna;
- le macchine a vapore, le turbine a gas o
a vapore, i turbogeneratori, i compressori30, le pompe e gli attuatori.
3.11. Gli altiforni compresi i sistemi di
raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di
estrazione delle polveri e dispositivo di lavaggio dei gas di scarico degli
altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di
raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione,
la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi.
3.12. Gli alloggiamenti per
apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori
e macchine rotanti.
3.13. Gli alloggiamenti pressurizzati che
avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e
telefonici.
3.14. Navi, razzi, aeromobili o unità
mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere
installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione.
3.15. Le attrezzature a pressione composte
di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e
i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione
analoghe.
3.16. I silenziatori di scarico e di
immissione.
3.17. Le bottiglie o lattine per bevande
gassate, destinate al consumo finale.
3.18. I recipienti destinati al trasporto
ed alla distribuzione di bevande con un PS.V non superiore a 500 bar . L e una
pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar.
3.19. Le attrezzature contemplate nelle
convenzioni ADR, RID, IMDG e OACI.31 ADR32= Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose 33 su strada.
RID = Regolamento internazionale
concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.
IMDG = Codice marittimo internazionale per
il trasporto delle merci pericolose.
OACI = Organizzazione dell'aviazione
civile internazionale
3.20. I termosifoni e i tubi negli
impianti di riscaldamento ad acqua calda.
3.21. I recipienti destinati a contenere
liquidi con una pressione gassosa al di sopra dei liquido non superiore a 0,5
bar.
2 Guideline 10/4
"Approvazione di tipo" a UNI EN 764 “Apparecchi a pressione. Terminologia
e
simboli. Pressione,
temperatura volume.”
3 Guideline 10/1
"Attrezzature a pressione usate importate da paesi esterni all'AEE"
Guideline 10/2
"Attrezzature a pressione usate importate da uno paese dell'AEE"
4 Guideline 1/13
"Applicazione alle camere a vuoto di recipienti a pressione"
5 Guideline 1/3
"Sostituzioni, riparazioni di una attrezzatura a pressione"
6 Guideline 1/2
"Recipiente per il trasporto su strada"
7 Guideline 1/14
"Serbatoi da trasporto di merce pericolosa"
8 Guideline 1/8
"Definizione di accessori a pressione"
9 Guideline 1/5 "Recipienti con
volume inferiore a 0,1
litro "
10 Guideline 2/3 "Recipienti per
acqua surriscaldata"
11 Guideline 1/4 "Modifica di un
sistema di tubazioni"
12 Guideline 1/9 "Componenti di una
tubazione"
13 Guideline 2/4 "Scambiatori di
calore"
14 Guideline 1/6 "Classificazione
degli indicatori di pressione",
Orgalime
fiche N°48 Versione 1 “Sensor used as part of a safety chain to protect
pressure equipment”
15 Guideline 1/8 "Definizione di
accessori a pressione",19 Guideline 2/12 “Caldaie ad acqua con dispositivo
di limitazione della temperatura”,
Guideline 2/5 “Generatori di acqua calda
con dispositivo di limitazione di temperatura”
16 Guideline 1/15 "Funzione operativa
di un accessorio a pressione"
17
Orgalime fiche N°49 Versione 2 “Sensor not used as a part of a safety chain to
protect pressure
equipment,
having no pressure bearing housing”, Orgalime fiche N°50 Versione 3 “Sensor not
used as
a part
of a safety chain to protect pressure equipment, having a pressure bearing
housing”
18
Orgalime fiche N°65 Versione 1 “Shall all the assemblies bear the CE marking”
20 Guideline 8/1 "Simbolo per l'unità
di misura litro"
21 Guideline 2/2 "Dimensione Nominale
per prodotti particolari"
22 Guideline 1/18 “Tubazioni per il
trasporto di acqua”
23 Orgalime fiche N°69 Versione 1 “Storage
capacity”
24 Guideline 1/17 "Attrezzature a
pressione standard"
25
Orgalime fiche N°13 Versione 6 “Supply, distribution and discharge of water and
associated
equipment”
26 Guideline 1/12 " Compressori
ermetici e semi-ermetici"
27 Guideline 1/19 “Componenti e sistemi di
trasmissione oleopneumatica”
28 Guideline 1/19 “Componenti e sistemi di
trasmissione oleopneumatica”
29 Guideline 1/11 "Fattore non
significativo di rischio"
Orgalime
fiche N°55 Versione 2 “Exchangeable elements of a pressure equipment”,
Orgalime fiche N°8 Versione 1 “Valves and
control valves”
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